Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 3-4995

Giudizio di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 inerente il “Progetto di coltivazione della miniera denominata “Bocciole” sita nel Comune di Boca (NO) per il rinnovo della C.M. per terre con grado di refrattarieta’ superiore a 1630 gradi C, argilla per porcellana e terraglia forte e contestuale riduzione d’area da ettari 73 a ettari 31", presentato dalla Soc. Mineraria di Boca s.r.l

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto di coltivazione della miniera denominata ”Bocciole" sita nel territorio del Comune di Boca (NO) per il rinnovo della concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argilla per porcellana e terraglie forti e contestuale riduzione di area da ettari 73 ad ettari 31", presentato dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. (P.I. 01016960153) con sede legale in Milano Via Boschetti, 6, sede amministrativa Via strada statale 467 n. 118/E, loc. S. Antonino, Casagrande (RE) e sede operativa in Boca (NO) Via Luigi Vesco, 3, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, in particolare dal materiale scavato, rappresentato da roccia feldspatica, si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi di feldspati ed associati che rappresenta materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica.

* Per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

* Il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione decennale, consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area.

* Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche morfologiche e vegetazionali.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido alle seguenti condizioni:

1) il giudizio positivo di compatibilità ambientale è limitato alla Ia e IIa fase progettuale, per consentire di verificare l’efficacia delle soluzioni progettuali di coltivazione e di recupero ambientale, senza peraltro incidere sui fabbisogni richiesti dall’industria di trasformazione, per la quale i materiali di miniera costituiscono materia prima;

2) entro 60 giorni dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, devono essere presentate planimetria e sezioni e riqualificazione ambientale, che prevedano il riempimento totale della fossa realizzata ed il completo recupero ambientale nella situazione topografica di progetto al decimo anno, da ultimare entro il biennio successivo;

3) la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 28 settembre 2006 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale - allegato “A” al presente verbale;

4) i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

5) al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e devono essere previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

6) tutte le attività di coltivazione mineraria e le attività connesse devono essere attentamente gestite, in modo da minimizzare la formazione di polveri, adottando a tal fine tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni. In particolare per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti, tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi. In merito, deve essere realizzato un monitoraggio delle polveri con campionamenti periodici, secondo un piano da concordarsi preventivamente con ARPA Piemonte, settore VIA-VAS;

7) in merito alla stratificazione dei materiali per il riempimento degli scavi e per il ripristino, il progetto prevede il riempimento sino a 1,5 m dal piano di campagna, un successivo riporto di argilla “sterile di coltivazione” con potenza di 1 metro e il riporto di uno strato di terreno vegetale di 50-60 cm. Nel monitoraggio annuale previsto, dovrà essere contenuta specifica relazione e documentazione fotografica in merito all’attuazione della stratificazione dei materiali come sopra indicato;

8) per quanto riguarda la componente suolo-sottosuolo, deve essere realizzato il monitoraggio delle acque sotterranee con preventivo studio idrogeologico per individuare le possibili vie di fuga di inquinanti e quindi la corretta localizzazione dei piezometri da installarsi. Il piano di monitoraggio deve essere preventivamente concordato con ARPA Piemonte;

9) nella scelta delle specie da utilizzare per il recupero, deve essere escluso il Pioppo nero, sostituendolo con le altre specie arboree proposte (Alnus glutinosa e Populus alba per la tipologia del bosco misto di latifoglie perifluviali e Quercus robur, Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior nella tipologia del bosco misto di latifoglie mesoigrofile e igrofile);

10) entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, deve essere presentato un piano di manutenzione delle opere di recupero ambientale, per un periodo pari almeno a cinque anni successivi alla realizzazione delle opere stesse; nel piano di manutenzione devono essere previste le sostituzioni delle fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d’arte e la previsione di interventi di irrigazione;

11) devono essere studiati ed adottati accorgimenti idonei ad evitare esalazioni maleodoranti dal deposito di materiali utilizzati per il riempimento, con particolare riferimento ai fanghi da cartiera. Entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, deve essere presentata relazione e proposta in merito;

12) entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, deve essere presentato apposito studio atto a verificare la presenza di acqua nel bacino, anche nei mesi meno piovosi, che permetta la crescita e il mantenimento della fascia di Phragmites australis, nonché lo sviluppo del bosco misto di latifoglie perilacustre proposto. Il monitoraggio annuale, da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, dovrà contenere le previsioni di recupero ambientale da realizzare nell’anno successivo, nonché il consuntivo delle opere realizzate;

13) deve essere presentato entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, un piano di sistemazione della fascia boscata in sponda sinistra del torrente Strona, inserita nella concessione mineraria, allo scopo di potenziare l’affinamento fitodepurativo delle acque in uscita del depuratore comunale, ricadente nell’area della concessione, operando su eventuali radure perifluviali e sulla gestione delle zone già ripristinate a bosco;

14) entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, deve essere presentato un aggiornamento della Valutazione di impatto acustico, redatto in conformità alla D.G.R. 2 febbraio 2004 n° 9-11616; detto aggiornamento deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della normativa vigente. L’elaborato prodotto deve indicare i provvedimenti tecnici e operativi che saranno posti in opera per contenere le emissioni sonore presso il ricettore 1 (scuola elementare di Boca) e deve indicare inoltre i provvedimenti che potrebbero essere adottati per tutelare il ricettore 3 al fine del rispetto del criterio differenziale. La documentazione dovrà essere inviata al Comune di Boca ed all’ARPA Piemonte. A verifica dell’effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa, il proponente dovrà eseguire controlli strumentali presso i suddetti ricettori, con modalità che dovranno essere concordate con ARPA Piemonte prima dell’inizio dei lavori;

15) al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, la Società esercente, comunque prima della determina relativa alla concessione mineraria, anche in applicazione dell’art. 9 della L. 221/1990, è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 887.000,00 (Euro ottocentoottantasettemila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Boca. La fidejussione deve contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

16) al termine della realizzazione del progetto di recupero ambientale, le aree attualmente occupate dai fabbricati dovranno essere escluse da previsioni di natura produttiva e/o artigianale;

La presente deliberazione assorbe le autorizzazioni del Settore Gestione Beni Ambientali, ai sensi dell’art. 159 del D. lgs. 42/2004, della durata di 5 anni a decorrere dalla data del presente atto.

La Direzione regionale Industria provvederà, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, ad adottare la determina di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. fatta salva l’acquisizione della fidejussione di cui al precedente punto 8).

La Provincia di Novara provvederà al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006 per l’attività di riempimento R 10, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta alla Società proponente.

La documentazione richiesta ai precedenti punti 2), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) deve essere presentata al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, competente per il rilascio della Concessione mineraria, all’A.R.P.A. e al Comune di Boca.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 9 novembre 2006 comprensivo dell’allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato A);

- nota del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica n. 38507/19.20 del 27 novembre 2006 (Allegato B);

- nota della Provincia di Novara n. 147072 del 27 novembre 2006, (Allegato C);

- nota del Corpo Forestale dello Stato n. 6803 del 16 novembre 2006 (Allegato D);

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori, ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)