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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 97 - 1239

Disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimensionamenti delle autonomie scolastiche statali - anno scolastico 2007/2008

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

visto l’articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) in base al quale la personalità giuridica e l’autonomia delle istituzioni scolastiche sono attribuite attraverso piani di dimensionamento individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica;

visto l’articolo 138, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ai sensi del quale sono delegate alle regioni le funzioni amministrative relative alla suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;

considerato che le regioni, in base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) approvano il piano regionale di dimensionamento scolastico sulla base dei relativi piani provinciali assicurandone il coordinamento;

dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale n. 613 - 1208 del 25 gennaio 200, è stato approvato il piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali, sulla base dei criteri già individuati con DCR n. 492-10965 del 22 settembre 1998 e successive modificazioni;

considerato che l’articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione), fa slittare l’avvio della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione all’anno scolastico 2008/2009;

ritenuto quindi opportuno, in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di istruzione, di procedere, in via transitoria, per l’anno scolastico 2007/2008 ad operazioni sul dimensionamento limitatamente ai casi necessari e finalizzati al riequilibrio territoriale e ad una migliore funzionalità;

preso atto che il tavolo di confronto composto da Regione Piemonte, Province, ANCI, UNCEM e Direzione regionale Ministero della Pubblica istruzione ha esaminato ed approvato le proposte contenute nei piani provinciali per la revisione del dimensionamento per anno scolastico 2007/2008;

acquisite le risultanze delle deliberazioni delle Giunte provinciali di Torino e Vercelli, che propongono variazione al vigente piano di dimensionamento scolastico per i rispettivi territori di competenza e rilevato che, viceversa, le amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Verbania hanno comunicato di non avere variazioni da segnalare per l’anno scolastico 2007/2008;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 91-4582 del 27 novembre 2006 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso all’unanimità in data 28 dicembre 2006

delibera

di approvare per l’anno scolastico 2007/2008 le operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali indicate e motivate nell’allegato A alla presente deliberazione che di essa costituisce parte integrante.

AllegatoA



(omissis)