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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 gennaio 2007, n. 99 - 2944

Articolo 132, comma 2, della Costituzione: parere in ordine al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 132, comma 2, della Costituzione;

preso atto che, con ordinanza del 12 aprile 2006, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum a norma dell’articolo 132, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 42, comma 2, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), formulata dal Comune di Noasca (TO) per il distacco dalla Regione Piemonte e per la sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta;

preso atto che, in data 10 luglio 2006, con decreto del Presidente della Repubblica, sono stati convocati per il giorno 8 ottobre 2006 i comizi per lo svolgimento del referendum nel territorio del Comune di Noasca e che la consultazione referendaria ha dato esito favorevole;

vista la nota prot. n. 9521 del 24 novembre 2006, con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ha invitato i Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta a promuovere l’espressione, da parte dei rispettivi Consigli regionali, del parere prescritto dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione sullo schema di disegno di legge costituzionale “Distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, di iniziativa del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

visto che il parere dei Consigli regionali interessati assume una particolare pregnanza alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 28 ottobre 2004, ove la Corte nel pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 42, comma 2, della l. 352/1970, ha sottolineato come la fase di audizione dei Consigli delle Regioni coinvolti consenta l’emersione e la valutazione degli interessi locali contrapposti, con ciò risultando contemperati nell’iter delineato dalla Corte stessa sia il diritto di autodeterminazione del singolo Comune, sia la tutela dell’espressione della volontà - anche di segno contrario alla variazione territoriale - della collettività regionale, coinvolta nella proposta di modifica territoriale;

vista la DGR n. 1 - 5105 del 17 gennaio 2007 “Articolo 132, comma 2, della Costituzione: parere in ordine al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte. Proposta al Consiglio regionale”, e in particolare le motivazioni in essa addotte e di seguito riportate:

“Il Comune di Noasca (202 abitanti, dati censimento 2001) è situato nella Valle Orco che è separata dalla Valle d’Aosta dalla catena montuosa del Gran Paradiso. Il Comune è inserito nella Comunità montana Valli Orco e Soana e storicamente fa parte dei Comuni del Canavese.

In epoca medievale, risulta infeudato dapprima ai Conti di San Martino e successivamente ai Conti di Valperga, entrambe famiglie nobiliari radicate nel Canavese, mentre, sotto un profilo più squisitamente religioso, risulta attratto nella sfera di influenza dell’autorità ecclesiastico-diocesana del Vescovo di Ivrea.

Quando, con il consolidamento del potere in capo alla dinastia dei Savoia si cercò di razionalizzare il territorio ricorrendo a divisioni di tipo provinciale, in coabitazione con il mantenimento di massima delle originarie circoscrizioni comunali e territoriali già di dipendenza signorile, secondo gli studiosi (“Progetto di schedario storico-territoriale dei Comuni piemontesi” a cura del prof. Renato Bordone, Università di Torino) si pervenne alla definizione, in ambito cavanesano-eporediese, di una provincia rappresentata da Ivrea, all’interno della quale era ricompreso il cantone di Cuorgnè, con la probabile attribuzione territoriale delle valli montane (valli Orco e Soana).

Dopo la parentesi napoleonica, il ritorno dei Savoia determina la progressiva riorganizzazione del territorio fino a giungere all’impianto amministrativo stabilito dalle leggi 1858/1859 che articolano il Piemonte in Province, Divisioni (o Circondari), Mandamenti. Utilizzando l’articolazione di fine settecento confrontata con la rete di poteri medievali in riferimento all’attuale suddivisione provinciale, gli studiosi hanno delineato un’organizzazione territoriale dell’area in questione, ripartita in due realtà autonome: eporediese e canavese, sottolineando che la distinzione tra le due spesso è ambigua, e nelle quali è comunque ricompresa la collocazione dei territori de quo (area storica Canavese comprensiva di 64 comuni tra cui Noasca).

Sul piano meramente amministrativo è significativo altresì far cenno al momento dell’unificazione d’Italia: nel 1861, il regno fu diviso in 59 province, 193 circondari e 1601 mandamenti. E’ opportuno segnalare come, in questa suddivisione provinciale non fosse presente la provincia di Aosta, il cui territorio era incorporato nella provincia di Torino, che comprendeva ovviamente Canavese ed Eporediese.

Solo con il regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1 (Riordino delle circoscrizioni provinciali) fu istituita la provincia di Aosta, alla quale vennero assegnati i territori dell’originario circondario di Aosta e quelli relativi ai comuni già costituenti il soppresso circondario di Ivrea (gli originari ambiti canavesani ed eporediesi).

I territori canavesani, formanti l’antico circondario di Ivrea furono attribuiti ad Aosta allorché nel periodo fascista, nel costituire la nuova provincia di Aosta, si volle che questa perdesse il suo carattere tipicamente alpino francese, diluendolo con i territori canavesani, che ne costituivano, peraltro, la componente economicamente più viva.

Quando, nella fase conclusiva della seconda guerra mondiale, emersero in Valle d’Aosta istanze di ripristino delle antiche tradizioni di autonomia - che traevano origine dalla storia del Ducato di Aosta, dalla peculiarità della parlata locale, propria dell’area linguistica gallo-romanza, e dall’uso secolare del francese quale lingua ufficiale e lingua colta - e a tali istanze venne data risposta con la concessione di un ordinamento autonomo alla regione storica della Valle d’Aosta, i Comuni del Canavese (ex Circondario di Ivrea) già appartenenti alla Provincia di Aosta vennero aggregati alla Provincia di Torino, in quanto le popolazioni del territorio canavesano non condividevano quella tradizione né quelle peculiari caratteristiche geografiche, economiche e linguistiche.

Le considerazioni che motivarono allora la creazione con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta) di una circoscrizione autonoma con ordinamento amministrativo speciale, fortemente innovativo per l’epoca e antesignano del primo nucleo di quello che sarebbe stato l’ordinamento regionale italiano, supportarono parimenti il riconoscimento alla Regione di condizioni speciali di autonomia.

In particolare, lo Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) stabilisce all’articolo 1, secondo comma, che rientrano nel territorio regionale i Comuni ad esso appartenenti alla data dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 4 del 1948, vale a dire esclusivamente i Comuni individuati nella tabella allegata al citato d. lgs. lgt. 545/1945, e all’articolo 38 nel sancire la parificazione tra lingua italiana e lingua francese, “costituzionalizza” la francofonia delle popolazioni Valdostane.

Per quest’ultimo aspetto, gli abitanti del Comune di Noasca condividono con i valdostani il dialetto francoprovenzale, ma non la francofonia.

Lo stesso Consiglio comunale di Noasca, nell’individuare la minoranza linguistica storica di appartenenza dei propri abitanti al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ha indicato il solo franco-provenzale, e non anche il francese, diversamente da quanto deliberato da altri Comuni piemontesi.

Peraltro, l’eventuale distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte non potrebbe trovare valida motivazione in una supposta maggiore tutela della minoranza linguistica francoprovenzale nell’ambito territoriale della Valle d’Aosta.

Il quadro normativo attuale garantisce infatti una valida tutela della minoranza linguistica già all’interno della Regione Piemonte, grazie a norme nazionali (la citata l. 482/1999) e regionali (legge regionale 10 aprile 1990, n. 26: “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte” successivamente modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37).

Oltre alle ragioni storiche e linguistiche appena tratteggiate, va ancora evidenziato che il Comune di Noasca è situato in una Valle che non ha collegamenti diretti con la Valle d’Aosta, in quanto le due vallate sono separate dalla catena montuosa del Gran Paradiso. La eventuale aggregazione del Comune alla Regione Valle d’Aosta determinerebbe perciò una enclave nel territorio piemontese assolutamente non giustificata: considerata la rete di comunicazione esistente, il comune di Noasca dista dal capoluogo aostano, circa 120 Km e, dal comune valdostano più prossimo (Pont St. Martin), 75 Km., percorrendo, in ogni caso, buona parte dell’alto Canavese, per giungere ad Ivrea quale unica porta di accesso alla Valle d’Aosta. Va in proposito ricordato che il progetto esaminato in passato di creare un collegamento diretto fra le due vallate è stato abbandonato per insuperabili problemi tecnici, legati alle caratteristiche geologiche del territorio (elevato rischio di frane).

Da ultimo, poiché la Regione Piemonte ha nel tempo perseguito una politica di intervento e sostegno a favore dei territori montani, riconoscendone la specificità come valore (articolo 8 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, “Statuto della Regione Piemonte”), l’aggregazione del Comune di Noasca alla Valle d’Aosta non può trovare ragion d’essere neppure in una ipotetica maggiore garanzia di attenzione verso questa piccola comunità delle alte terre";

acclarata, alla luce delle considerazioni illustrate, l’appartenenza del Comune di Noasca alla comunità e al territorio piemontese;

sentita la competente commissione consiliare in data 22 gennaio 2007

delibera

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere contrario al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e alla sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, con riferimento allo schema di disegno di legge costituzionale “Distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, d’iniziativa del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

(omissis)