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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 502 del 11/10/2006 - D.Lgs. 387/2003 - Autorizzazione unica per la costruzione di linea elettrica MT

Il Dirigente

(omissis)

determina

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante. L’atto autorizzativo completo dovrà essere disponibile presso il cantiere.

B. Di rilasciare alla ditta San Bernardo S.r.l. (omissis), l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio della linea elettrica MT al servizio di due impianti idroelettrici, nei Comuni di Bognanco e Domodossola, in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

C. Di stabilire che l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori. Si precisa infine che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione.

D. Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dagli interventi in argomento.

E. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, che le opere per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio della stessa, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

F. Di stabilire che il titolare dell’autorizzazione unica di cui al punto B., a seguito della dismissione dell’impianto, ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese. (omissis).

Verbania, 25 gennaio 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio