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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Andorno Micca (Biella)

Modifica all’articolo 51 dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2006

Art. 51
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore e il revisore dei conti.

3. Il Presidente e gli amministratori dell’azienda speciale sono scelti dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, ma che non appartengano al Consiglio Comunale nè alla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Lo Statuto dell’Azienda, ai sensi della normativa vigente, determina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i casi di revoca e di sostituzione.

4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere non vincolante del Sindaco, per una durata massima non superiore al mandato di Presidente e Consiglieri; entro sessanta giorni dal momento del rinnovo degli organi amministrativi dell’azienda o comunque dalla scadenza del periodo contrattuale, il Direttore in carica può essere riconfermato con provvedimento formale del Consiglio di amministrazione, in difetto di riconferma viene avviata la procedura per la nuova nomina che deve concludersi nei successivi sessanta giorni. La nomina del Direttore avviene per chiamata, su base fiduciaria, nei confronti di soggetti che, per esperienze pregresse analoghe e/o per documentati titoli di servizio, siano ritenuti idonei all’incarico. La figura di Direttore dell’azienda è incompatibile con quella di Segretario Comunale. di Vice Segretario e di dipendente del Comune di Andorno Micca. Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Sindaco provvede alla nomina del revisore dei conti, la cui indennità è deliberata dal Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi a cui l’azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo e sociale che l’assunzione del servizio pubblico è destinato a soddisfare.

6. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi impartiti dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell’amministrazione comunale o dell’azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi nei piani programma, il Sindaco, fatto salvo l’esercizio dell’azione di responsabilità, procede allo scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.