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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 49-5190

Indicazioni sull’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il documento “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

* di disporre l’invio del medesimo agli Enti soggetti di delega di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Indicazioni sull’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica.

La legge regionale del 4 gennaio 2000 n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., ha mutato l’assetto della programmazione e del finanziamento del trasporto pubblico locale.

Le finalità della legge sono la promozione dello sviluppo economico del territorio regionale, in particolare nelle aree montane e collinari, l’incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l’espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, e il raggiungimento di più elevati standard di qualità ambientale.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 422/1997, la L.R. 1/2000 prevede una netta divisione tra le funzioni di programmazione e di gestione del servizio e alloca le prime, a tre diversi livelli di governo: regionale, provinciale e comunale.

La Regione ha compiti di indirizzo e coordinamento per quel che riguarda tutti i servizi di trasporto pubblico locale ( al fine anche di garantire l’integrazione modale), tra cui quelli di programmazione della rete di servizi regionali e di amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, e disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 422/1997. Tali funzioni sono espletate attraverso diversi strumenti di programmazione: il piano regionale dei trasporti, strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale dei trasporti e il programma triennale dei trasporti, in cui, d’intesa con gli Enti locali, sono definiti gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell’organizzazione e nella produzione del servizio, l’assetto qualitativo e quantitativo dei servizi minimi, la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti distinte fra settore urbano ed extraurbano e tra i vari enti soggetti di delega, la politica tariffaria, le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio, il sistema di monitoraggio, la rete dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi programmatici dei servizi regionali delegati agli Enti locali.

La Regione, poi, stipula accordi di programma con gli enti soggetti di delega ( province, comuni e conurbazioni con più di 30.000 abitanti) per il trasferimento delle risorse per l’esercizio e per gli investimenti; a loro volta le province stipulano accordi di programma con le comunità montane e i comuni di minori dimensioni per il finanziamento dei servizi in area a domanda debole e per i servizi urbani.

Le Province hanno, in particolare, compiti di programmazione operativa e di amministrazione del servizio di trasporto pubblico regionale su gomma, di individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto urbano nei comuni con meno di 30.000 abitanti e nelle aree a domanda debole, di indirizzo e promozione dell’integrazione del trasporto urbano con quello extraurbano, la concessione di autostazioni per i servizi di linea. Gli strumenti attraverso cui le Province esplicano la propria programmazione sono: il piano provinciale dei trasporti, strumento di indirizzo e di sintesi della politica provinciale dei trasporti, e il programma triennale dei servizi di trasporto, in cui sono definiti gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell’organizzazione e nella produzione del servizio, la rete e l’organizzazione dei servizi provinciali, i bacini e la loro eventuale divisione in aree omogenee, le aree a domanda debole, i comuni nei quali finanziare il servizio urbano, la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti.

I comuni programmano le reti e i servizi di trasporto nel territorio di loro competenza mediante l’elaborazione di un programma triennale dei servizi di trasporto, la cui approvazione ha un iter diverso a seconda che si tratti di comuni con più o meno di 30.000 abitanti. L’attività di programmazione dei comuni si traduce nei seguenti documenti: il piano urbano del traffico e il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico; quest’ultimo definisce gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell’organizzazione e nella produzione del servizio, la rete e l’organizzazione dei servizi e la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti.

L’Agenzia per la mobilità nell’area metropolitana torinese, costituita nella forma di consorzio tra la Regione e gli altri Enti locali, gestisce tutte le funzioni delegate o trasferite in materia di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti e relative all’ambito metropolitano.

Oltre a modificare il quadro programmatorio, la L.R. 1/2000, al fine di assicurare la concorrenzialità nella gestione dei servizi, impone l’obbligo di affidare il servizio mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica (gare) secondo le procedure previste dalla normativa nazionale vigente. Per poter addivenire a tali affidamenti la normativa regionale prevede che venga seguito e completato un preciso iter.

La L.R. 1/2000 prevede che all’interno del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto si definisca, tra l’altro, l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi. Per l’acquisizione dell’intesa sul Programma Triennale, la stessa legge, dispone che questo, una volta adottato dalla Giunta Regionale, sia sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali. Acquisita l’intesa, il Programma è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

Successivamente all’approvazione del Programma regionale dei servizi, gli Enti (Province e Comuni) possono, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/2000, procedere alla stesura del proprio documento di programmazione triennale.

Le Province adottano il loro Programma dei servizi, redatto d’intesa con i Comuni e le Comunità Montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori. Il Programma provinciale viene quindi trasmesso alla Regione per l’approvazione degli indirizzi e dei contenuti dei Programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli Enti locali che avviene mediante la stipula degli Accordi di Programma previsti all’articolo 9 della L.R. 1/2000. Tra i compiti delegati alle Province ci sono, tra l’altro, l’individuazione e il finanziamento dei servizi di trasporto urbano nei comuni con meno di 30.000 abitanti e dei servizi in area a domanda debole. Il Programma dei servizi provinciale individua le aree a domanda debole ed i Comuni nei quali è finanziato il servizio urbano.

Le Conurbazioni e i Comuni con più di 30.000 abitanti redigono il proprio Programma triennale dei servizi del T.P.L. sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla Provincia per l’integrazione con i servizi provinciali. Il Programma è approvato dalla Regione con le stesse modalità sopra descritte previo parere della provincia di appartenenza. Per gli altri Comuni il Programma è approvato dalla Provincia mediante la stipula degli Accordi di Programma previsti all’articolo 9 della L.R. 1/2000.

La Regione, quindi, stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea, la cui entità complessiva dovrà essere confermata dal Bilancio Pluriennale in corso di approvazione. La stipula di tali accordi costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli Enti locali. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

Per quanto sopra, l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in genere sancito dalla pubblicazione di un bando di gara, dovendo avvenire nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalle norme vigenti, dovrebbe convenientemente effettuarsi dopo la sottoscrizione degli accordi di programma, ovvero dopo la procedura sommariamente descritta sopra.

Pertanto si ritiene di raccomandare agli Enti soggetti di delega l’attuazione di procedure propedeutiche alle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale aderenti alle previsioni normative vigenti e di indicare agli stessi l’opportunità di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara solo successivamente alla sottoscrizione degli accordi di programma ex art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i.

Per lo stesso motivo il “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", adottato con D.G.R. n. 53-4875 del 11 dicembre 2006, contiene nelle premesse la previsione, qui riportata in forma integrale, ”Gli Enti soggetti di delega, che hanno già approvato per i propri servizi una proposta di Programma triennale di servizi compatibile con il presente, sono autorizzati a pubblicare i bandi di gara per i propri servizi minimi con i finanziamenti a carico della Regione secondo quanto riportato nell’apposita Tavola 2 allegata al Capitolo 4 “Le Risorse Regionali”; i Comuni e le Conurbazioni, prima di procedere alla pubblicazione del bando, devono ricevere il parere favorevole della Provincia di appartenenza rispetto al proprio Programma triennale dei servizi o, in mancanza, devono attendere la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con la Regione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 1/2000.”




Consiglio regionale