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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 05
Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.
Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
ASPETTI FORMATIVI
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e nel rispetto dellarticolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte.
Art. 2.
(Disposizioni generali)
1. Al contratto di apprendistato è allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.
2. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi allesterno o allinterno dellimpresa, o in entrambe le sedi, e larticolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio è redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla Giunta regionale.
3. Il piano formativo individuale prevede lacquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nellambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nellambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dellimpresa.
4. Lapprendista, durante lintero percorso di formazione interna allimpresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che lapprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dellapprendista;
c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.
5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dellimpresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nellattività di impresa.
6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dellapprendista per la formazione interna allimpresa e svolge i seguenti compiti :
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
b) affianca lapprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna allimpresa;
c) favorisce lintegrazione tra la formazione esterna e quella interna allimpresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;
d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dallapprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dallimpresa.
7. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.
8. La Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.
9. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dellarticolo 52 del d.lgs. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso lapprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui allarticolo 51, comma 2, del d.lgs. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
10. La Giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, dintesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dellofferta formativa dellapprendistato.
Capo II.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GIOVANI FINO AI DICIOTTO ANNI
Art. 4.
(Durata e caratteristiche della formazione)
1. Lattività di formazione formale esterna allimpresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, è finalizzata allacquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dellavviamento al lavoro.
2. La Giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dallapprendista attestati dagli organismi competenti.
3. Larticolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. La formazione formale esterna allimpresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.
Art. 5.
(Profili formativi del contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni)
1. La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i profili formativi dellapprendistato per i giovani fino ai diciotto anni.
2. Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della normativa vigente, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Capo III.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 6.
(Profili formativi e formazione formale)
1. La Giunta regionale regolamenta i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nellarticolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.
2. Per formazione formale si intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
3. La formazione formale è svolta allesterno dellimpresa nellambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta allinterno dellimpresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:
a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
c) tutori aziendali, individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 4.
5. I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dellimpresa sono stabiliti dalla Giunta regionale dintesa con le parti sociali.
6. Le ore annue di formazione formale interna o esterna allimpresa sono pari ad almeno centoventi.
7. La Giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dellofferta formativa sul territorio regionale.
Capo IV.
APPRENDISTATO PER LACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 7.
(Utilizzo sperimentale del contratto)
1. La Regione promuove lutilizzo del contratto di apprendistato per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate allattuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.
3. La Giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dellapprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.
Capo V.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8.
(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)
1. La Regione e le province, nellambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.
2. La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di unadeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
a) lintegrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
c) il monitoraggio e la valutazione dellapprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
3. La formazione dellapprendista esterna allazienda è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziate, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 9.
(Sostegno alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in apprendistato)
1. In materia di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di promozione delloccupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.
Art. 10.
(Monitoraggio e controllo)
1. LAgenzia Piemonte Lavoro assicura il monitoraggio dellapprendistato sul territorio regionale e redige, in collaborazione con lOsservatorio regionale sul mercato del lavoro, appositi rapporti periodici che la Giunta presenta almeno una volta allanno alla Commissione consiliare competente.
2. La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per lesercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.
3. La Regione e le province, dintesa e nellambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.
Art. 11.
(Norma transitoria)
1. Nelle more delladozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 276/2003 e dalla l. 80/2005, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dellarticolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione delloccupazione).
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dellarticolo 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Capo VI.
DISPOSIZIONE FINANZIARIA
Art. 12.
(Norma finanziaria)
1. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dallattuazione della formazione esterna allimpresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nellambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - Direzione - Titolo I spese correnti) e UPB15011 (Formazione professionale lavoro Attività formativa - Titolo I spese correnti).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 gennaio 2007
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 264
- Presentato dalla Giunta regionale il 31 marzo 2006.
- Assegnato alla VII commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 6 aprile 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 gennaio 2007 con relazione di
- Approvato in Aula il 16 gennaio 2007, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 5 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 5. ( Sviluppo economico e sociale).
1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.
2. La Regione concorre allampliamento delle attività economiche, nel rispetto dellambiente e secondo i principi delleconomia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dellimprenditoria, dellartigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e linnovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nellambito delle competenze previste dal titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale".
Note allarticolo 2
- Il testo vigente dellarticolo 51 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 51. (Crediti formativi).
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dellistruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nellAccordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- Il testo vigente dellarticolo 52 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 52. (Repertorio delle professioni).
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dellistruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni".
Note allarticolo 6
- Il testo vigente dellarticolo 49 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 49. (Apprendistato professionalizzante).
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti princìpi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dellapprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dallarticolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nellàmbito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dellapprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dellapprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, dintesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche allinterno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti allinterno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino allapprovazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dellapprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Note allarticolo 11
- Il testo vigente dellarticolo 11 della l. 196/1997 è il seguente:
Art. 16. (Apprendistato).
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Lapprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora lapprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nellapprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna allazienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente allimpresa da parte dellamministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, lorganizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché limpegno formativo per lapprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto allattività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dellattività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire allamministrazione competente lorganizzazione dellattività formativa esterna..
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dellartigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali lapprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nellambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività delladdestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per lipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per ladempimento degli obblighi scolastici.
7. Lonere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per lanno 1997, in lire 370 miliardi per lanno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dallanno 1999".
- Il testo vigente dellarticolo 49 del d.lgs 276/2003 è riportato in nota allarticolo 6.