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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 10-5153

Criteri, modalita’ e termini per la presentazione di domande di contributo regionale per la messa in sicurezza d’emergenza, le misure di prevenzione, la caratterizzazione e la progettazione, la realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

L’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di cui all’art. 242 del decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Il decreto legislativo n. 152/2006 art. 250 prevede altresì che le Regioni possano istituire appositi fondi, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per anticipare le somme necessarie alla realizzazione di interventi di cui sopra.

La legge regionale n. 42/2000 all’art. 23 ha istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento in conto capitale degli interventi di bonifica eseguiti in danno.

La stessa legge regionale all’articolo 16 ai commi 1 e 2 prevede che la Giunta regionale, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approvi entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati e che per consentire la definizione del programma di cui al comma 1, le province facciano pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai fini della migliore attuazione della suddetta legge devono essere esplicitati criteri, modalità e termini, secondo le previsioni della medesima legge regionale n. 42/2000, per la presentazione di progetti di intervento su siti inquinati ai fini dell’ammissione a finanziamento regionale e l’utilizzo delle risorse che saranno assegnate.

Si è proceduto pertanto all’elaborazione di criteri e modalità per addivenire all’attuazione del programma di finanziamento secondo l’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente all’allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento).

Ritenuto che il finanziamento del presente piano debba essere assicurato dai fondi che saranno disponibili sul bilancio regionale ovvero di provenienza statale o comunitaria.

Dato atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006 art. 192, in attuazione di quanto espressamente previsto dall’art. 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla parte quarta, titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

Visto il decreto legislativo n. 152/2006;

vista la legge regionale n. 42/2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 2905 del 22 maggio 2006;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di definire, ai sensi della legge regionale n. 42/2000 art. 16, i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di interventi di cui all’art. 242 del decreto legislativo 152/2006 sui siti inquinati, ai fini dell’ammissione a finanziamento regionale, come dettagliato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente all’allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento);

2. di destinare all’attuazione del piano di finanziamento le risorse finanziarie regionali che a tal fine verranno assegnate dal bilancio regionale, nonché eventuali altre risorse, anche di provenienza statale o comunitaria a tale scopo utilizzabili;

3. di dare atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006 art. 192, in attuazione di quanto espressamente previsto dall’art. 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla parte quarta, titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA, LE MISURE DI PREVENZIONE, LA CARATTERIZZAZIONE E LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (D. Lgs. 152/2006 art. 250 – L.R. 42/2000 art. 16)

Finalità

I finanziamenti oggetto della presente procedura sono finalizzati all’esecuzione in danno di interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e progettazione, bonifica e ripristino ambientale così come definiti dal D.Lgs. 152/2006, art. 242.

Il finanziamento regionale è previsto dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 16 della L.R. 42/2000.

Soggetti ammessi al finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le Amministrazioni comunali di cui all’articolo 16 della L.R. 42/2000 nel cui territorio sia presente un sito inquinato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 segnalato quale prioritario dalla Provincia in base ai criteri del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, e per il quale non è stata avviata la bonifica da parte del responsabile dell’inquinamento secondo le indicazioni previste per l’ammissibilità al finanziamento. Sono ammesse altresì le Amministrazioni provinciali nel caso, previsto dall’articolo 3 lettera f della L.R. 42/2000, in cui l’intervento interessi il territorio di più comuni.

Condizioni di ammissione a finanziamento

Sono ammessi al finanziamento gli interventi eseguiti in danno dalle Amministrazioni di cui al punto precedente e per i quali sussistano le condizioni previste dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento integrale le spese di progettazione sostenute direttamente dall’Amministrazione comunale o provinciale, le spese per la caratterizzazione dell’area e le indagini realizzate, eseguite secondo i criteri del D.Lgs. 152/2006 ed ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della L.R. 42/2000, nonché, oltre alle spese per l’esecuzione degli interventi, tutte le spese sostenute per l’aggiudicazione la conduzione ed il collaudo degli interventi.

Limite di spesa

Per favorire l’avvio del maggior numero di interventi l’importo dei progetti dovrà essere suddiviso in lotti funzionali del valore massimo di 2,5 milioni di euro.

Qualora non fosse possibile la suddivisione in lotti funzionali di tale valore dovrà essere presentata richiesta di deroga debitamente motivata indicando il valore del minimo lotto funzionale realizzabile. Tale deroga dovrà essere avvallata dal parere della Provincia.

L’ammissibilità di progetti di valore superiore ai 2,5 milioni di euro verrà accertata dalla Giunta regionale in seguito a ricognizione delle risorse finanziarie disponibili.

Ogni proposta di intervento dovrà essere corredata dalla documentazione descritta nei paragrafi che seguono.

Documentazione amministrativa

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità al finanziamento dovrà essere presentata:

- Relazione attestante la necessità di esecuzione d’ufficio dell’intervento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 16 della L.R. 42/2000 e dell’articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 supportata dai relativi atti;

- per i progetti di bonifica la documentazione urbanistica prevista dall’art. 253 del D.Lgs. 156/2006 o, in alternativa, che dimostri l’avvio della procedura di variazione degli strumenti urbanistici finalizzata all’evidenziazione dell’onere reale sul certificato di destinazione urbanistica;

- in caso di fallimento del responsabile dell’inquinamento, la documentazione attestante l’insinuazione nella procedura fallimentare secondo quanto previsto dal comma 11, articolo 17 del D.Lgs 22/97 e comma 5, articolo 18 del D.M. 471/99;

- parere provinciale ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2000; esplicitamente positivo, con eventuali prescrizioni, o negativo;

- Per i siti non inseriti negli elenchi dell’Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere allegata una relazione di A.R.P.A. Piemonte in merito alla sussistenza delle fattispecie di cui al titolo quinto della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Per i siti inseriti nell’Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere indicato il numero d’ordine del sito nell’Anagrafe Regionale.

Documentazione progettuale

Sono ammesse le seguenti tre tipologie di progetti:

1. realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza e delle misure di prevenzione

2. caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

3. realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

Potranno essere presentati progetti di una delle tre tipologie ovvero progetti abbinati di tipo 1 e 2; i progetti di tipo 3 non possono essere abbinati ad altri tipi di progetto.

A seconda del tipo di progetto dovrà essere presentata la seguente documentazione tecnica:

per tutti i tipi di intervento:

- cronoprogramma, soggetto a verifica trimestrale di attuazione, delle attività tecnico – amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento a partire dalla data di concessione del finanziamento (ipotizzata nel 30 giugno 2007) e sino alla rendicontazione finale dello stesso.

- Parere di congruenza dei competenti ordini o collegi professionali, anche in sede previsionale, sulle spese tecniche. In alternativa dichiarazione dell’Amministrazione proponente che attesti la congruità delle spese tecniche.

Realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza e delle misure di prevenzione

- descrizione del sito e della situazione che impone gli interventi, comprensiva delle tipologie di inquinanti coinvolti, recenti referti analitici sulle matrici ambientali che dimostrino l’attuale necessità di intervento e relativa documentazione a supporto dei possibili percorsi di contaminazione e dei bersagli interessati;

- progetto della messa in sicurezza d’emergenza;

- computo metrico estimativo degli interventi;

- quadro economico dell’intervento (vedi nota in calce al documento);

caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

- descrizione del sito e della situazione ambientale, recenti referti analitici effettuati sulle matrici ambientali che dimostrino l’attuale necessità di intervento;

- piano di caratterizzazione

- quadro economico della caratterizzazione (vedi nota in calce al documento);

- parcella previsionale per le spese di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica e di progettazione dell’intervento di bonifica.

realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

- progetto definitivo (comprensivo degli esiti della caratterizzazione dell’area);

- computo metrico estimativo degli interventi;

- quadro economico dell’intervento (vedi nota in calce al documento);

- cronoprogramma dei lavori e corrispondente previsione della spesa, suddivisa in trimestri, a partire dal momento di pubblicazione del bando di gara.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

I prezzi di riferimento sono quelli dell’elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte. Per i prezzi non presenti dovrà essere presentata l’analisi o una ricerca di mercato.

Tutta la documentazione dovrà essere conforme alla normativa di aggiudicazione prevista.

Dovranno essere rendicontate per il rimborso le eventuali spese, non inserite nel quadro economico, già sostenute degli Enti per la presentazione dei progetti; la rendicontazione dovrà essere approvata dal Comune e corredata della relativa documentazione.

Approvazione e presentazione dei progetti

Tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, dovrà essere presentata previa esplicita approvazione formale da parte dell’Amministrazione competente (Comune o Provincia).

L’approvazione dovrà avvenire tenuto conto del parere di apposita conferenza dei servizi, in analogia con quanto stabilito dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 30 - 2905 del 22 maggio 2006.

Nel caso dei Comuni la documentazione dovrà essere corredata dal parere degli Enti presenti alla conferenza dei servizi e/o dal verbale della stessa.

Nel caso l’intervento preveda la Valutazione dell’Impatto Ambientale, alla documentazione dovrà essere allegata la relativa dichiarazione di compatibilità assunta dall’Amministrazione a ciò competente secondo quanto disposto dalla normativa.

Nel caso in cui siano richieste dalla Regione integrazioni e/o modifiche alla documentazione amministrativa e progettuale, l’Amministrazione competente dovrà provvedere all’approvazione delle stesse.

Unitamente alla documentazione amministrativa e progettuale, dovrà essere inoltrata la scheda progettuale allegata, compilata in ogni sua parte.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata completa in tutte le sue parti entro il 28 febbraio 2007, a pena di decadenza, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2000 n.42.

Al fine della concessione del finanziamento, le eventuali integrazioni richieste dalla Regione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 maggio 2007.

Assegnazione dei finanziamenti

Il contributo regionale sarà assegnato, fatte salve le condizioni di ammissibilità, in base ai seguenti criteri di priorità:

- Indice di rischio calcolato secondo il metodo ARPA riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate;

- completamento o prosecuzione di interventi già avviati;

- coordinamento dell’intervento con eventuali progetti di infrastrutturazione o sviluppo anche sotto il profilo temporale e di massimizzazione delle economie e dei risultati.

- coerenza del cronoprogramma delle attività all’entità dell’intervento ed alle tempistiche minime previste dalle normative in materia di affidamento ed esecuzione di lavori/servizi pubblici.

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dai criteri di cui sopra.

Inoltre sarà possibile utilizzare i fondi residui, non sufficienti per la completa copertura finanziaria di un intervento, per la realizzazione di interventi a minore priorità ma per i quali sarà possibile invece assicurare la completa copertura finanziaria.

La ripartizione dei contributi sarà effettuata tenendo conto ed in coordinamento con eventuali altri fondi anche non di competenza regionale, coerenti con le finalità del programma di finanziamento.

Qualora l’intervento, alla data del 15 maggio 2007, non risulti appaltabile, fatta salva l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, o sia carente della documentazione richiesta, la domanda di contributo verrà respinta.

Nel caso di interventi proposti su siti già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, il nuovo finanziamento verrà concesso esclusivamente a seguito di attestazione da parte del Comune della avvenuta conclusione lavori da presentare entro e non oltre il 15 maggio 2007. Per gli interventi conclusi precedentemente al 28 febbraio 2007 dovrà essere presentata la relativa rendicontazione finale all’atto della richiesta di nuovo finanziamento.

Presentazione dei progetti da parte delle province

In conformità con quanto disciplinato dall’articolo 16 della L.R. 42/2000 i progetti, nei limiti delle risorse previste in bilancio, verranno finanziati su proposta della Provincia che a tale scopo presenterà i progetti da finanziare, tenuto conto dei limiti e dei criteri sopra segnalati ai fini dell’ammissibilità, con indicazione degli interventi ritenuti prioritari sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, tenendo altresì conto dei propri strumenti di pianificazione territoriale.

La presentazione avverrà attraverso l’invio di una deliberazione dell’organo provinciale competente entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2007.

Per il calcolo dell’indice di rischio gli Enti potranno avvalersi del supporto di A.R.P.A. Piemonte.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una relazione della Provincia ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera e) della L.R. 42/2000 che, oltre al parere tecnico amministrativo espresso nella Conferenza dei Servizi in merito al progetto, contenga le motivazioni della scelta di inserimento nel programma proposto dalla Provincia, il dettaglio di calcolo dell’indice di rischio, l’eventuale parere in merito alla deroga al tetto di finanziamento di 2,5 milioni di euro.

Funzioni della Regione

In sede istruttoria la Regione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni relative alla documentazione presentata.

La Regione si riserva altresì di richiedere modifiche ai progetti ed ai relativi quadri economici sia per motivi tecnici che di ammissibilità della spesa.

Revoca del finanziamento

Come previsto dall’articolo 19 della L.R. 42/2000, la Giunta regionale può avviare procedure di revoca al fine del riutilizzo delle somme finanziate per la realizzazione di altri interventi qualora, entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento, non siano state avviate le procedure per l’esecuzione dell’intervento.

Nota relativa alla compilazione
dei quadri economici

Indipendentemente dalle modalità di formulazione dei quadri economici nei documenti tecnici o amministrativi, essi devono essere ricondotti allo schema presente nella scheda di riepilogo. Tale quadro, da inserire nei provvedimenti di approvazione del proponente, sarà il riferimento sia per la concessione del contributo sia per la gestione della successive erogazioni; è pertanto molto importante, anche per le eventuali successive modifiche in corso di realizzazione dell’intervento, avere un riferimento finanziario univoco al fine di evitare ogni possibile fraintendimento.


Allegato