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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 22-4914

Individuazione dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti in materia di gestanti ai sensi della L.R. n. 16/2006 e definizione dei criteri, procedure e modalita’ di esercizio delle funzioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di individuare i seguenti soggetti gestori competenti all’esercizio delle funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto:

-Comune di Torino.

-Comune di Novara.

-Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino-C.I.S.S.A.C.A.

-Consorzio Socio-Assistenziale del cuneese-Cuneo.

- di ripartire le risorse individuate con D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006 nel 2% del fondo complessivo oggetto di trasferimento per le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della l.R. n. 1/2004, in via sperimentale per l’anno 2007, secondo il seguente prospetto:

-Comune di Torino 65 %

-Comune di Novara 12 %

-Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino-C.I.S.S.A.C.A. 14 %

-Consorzio Socio-Assistenziale del cuneese-Cuneo 9 %.

- di demandare la definizione dell’ammontare definitivo di risorse corrispondente al 2%, e le quote spettanti ai singoli enti gestori, alla determinazione dirigenziale di impegno e di assegnazione delle risorse agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in esecuzione della D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006;

- di valutare la congruità della suddetta ripartizione nel corso dell’anno sulla base degli interventi effettivamente erogati provvedendo all’eventuale conguaglio in sede di saldo finale secondo le modalità previste nella D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006;

-.di individuare quali destinatari degli interventi:

a)- gestanti, comunque presenti sul territorio regionale, che nel periodo della gestazione, e nei due mesi successivi al parto qualora sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 11 L. 184/83 e s.m.i., necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto.

Ad esse sono erogati:

- gli interventi previsti dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali con le tipologie, criteri di accesso, procedure e modalità dagli stessi definiti attraverso il progetto di presa in carico individuale, compresi quelli finalizzati all’inserimento sociale;

- gli interventi che garantiscano la continuità assistenziale, al termine del periodo di gestazione ed eventualmente al termine dei due mesi di cui sopra, con oneri a carico del soggetto gestore competente in base alla residenza anagrafica della donna al momento dell’inizio dell’intervento ai sensi della legge nazionale 328/2000 e della legge regionale 1/2004.

b)- nati dalle gestanti di cui al punto a).

Ad essi sono erogati:

- gli interventi previsti dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali con le tipologie, criteri di accesso, procedure e modalità dagli stessi definiti attraverso il progetto di presa in carico individuale sino alla loro adozione definitiva, per i minori non riconosciuti, o attraverso il progetto di presa in carico con le madri nel caso di minori riconosciuti, fino a sessanta giorni dopo il parto;

- gli interventi di cui sopra a favore dei nati, nel caso in cui sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 11 L. 184/83 e s.m.i., sino a sessanta giorni dal parto;

- gli interventi che garantiscano la continuità assistenziale, nel caso di minori riconosciuti, dopo la nascita ed eventualmente dopo i primi due mesi di vita, con oneri a carico del soggetto gestore competente in base alla residenza anagrafica della madre al momento dell’inizio dell’intervento, ai sensi della legge nazionale 328/2000 e della legge regionale 1/2004.

- di individuare quali tipologie di intervento:

- Inserimento delle gestanti in comunità, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l’autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);

- inserimento delle madri con bambino in comunità mamma/bambino, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l’autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);

-sostegno economico;

-a seguito della dimissione:

-sostegno economico;

-sostegno educativo, anche domiciliare;

-visite domiciliari in collaborazione con il consultorio pediatrico;

-inserimento agevolato all’asilo nido o presso altri servizi socio-educativi della prima infanzia;

-progetti per l’inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi...);

-eventuale sostegno dei Servizi sanitari e sociali.

Si raccomanda infine che i soggetti gestori predispongano adeguate attività di informazione e di prevenzione per la tutela dei diritti delle gestanti e delle madri in difficoltà.

- di approvare le seguenti “Linee guida” per le modalità di esercizio delle funzioni:

-a) Gli interventi devono essere erogati sulla base di un progetto individuale che tenga conto delle varie tipologie di donne che si trovano a vivere una gravidanza accidentale, non desiderata e non desiderabile, e pertanto della casistica delle utenti e di come tali situazioni possono riguardare contesti diversi. Occorre inoltre considerare che le gravidanze non volute provocano quasi sempre traumi gravi alle donne, lasciate in solitudine, spesso anche dal proprio partner.

Gli interventi devono essere finalizzati ad offrire alle gestanti la possibilità anticipata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità e autonomia. Devono, inoltre, consentire agli operatori sanitari e sociali di effettuare una valutazione delle capacità e potenzialità personali e sociali delle donne interessate, con riferimento alla possibilità di accudire il proprio nato e di seguirne in modo adeguato il processo di crescita.

Al fine di consentire la realizzazione di tale percorso di maturazione e valutazione è da prevedere che il sostegno delle gestanti avvenga anche mediante l’inserimento - per le donne che richiedano di vivere lontano dal normale ambiente di vita - nelle strutture individuate tra le tipologie previste dalla D.G.R. n. 41-12003 del 15 marzo 2004 “Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori”.

Al riguardo occorre tenere conto della opportunità di tenere separate le gestanti che hanno deciso il riconoscimento da quelle incerte e da quelle che hanno deciso il non riconoscimento.

Durante la fase del parto, alle gestanti deve essere assicurato il necessario sostegno finalizzato a far sì che le problematiche relative al riconoscimento o meno del nascituro vengano affrontate nei tempi e nei modi adeguati. In tal senso è da prevedere che l’informazione della donna che non ha ancora effettuato il riconoscimento sulla facoltà di richiedere la sospensione del procedimento di dichiarazione di adattabilità, (articolo 11, comma 6, della legge 184/1983 e s.m.i.), avvenga attraverso colloqui in cui si aiuta la donna a prendere consapevolezza ed a capire cosa è meglio per il bambino.

Si richiama l’esigenza che detti colloqui informativi consentano una valutazione consapevole.

-b) Nei sessanta giorni successivi al parto gli interventi devono essere diversamente organizzati per le donne che non hanno riconosciuto il proprio nato, per quelle che hanno chiesto al tribunale per i minorenni un tempo di riflessione per decidere e per quelle in difficoltà che hanno proceduto al riconoscimento.

Alle donne che non hanno riconosciuto deve essere assicurata una graduale dimissione dalle comunità e dalle strutture che le hanno ospitate nel corso della gravidanza ed una successiva presa in carico dopo i 60 giorni previsti dalla legge, in regime di continuità assistenziale, da parte degli enti gestori competenti per territorio.

Per le donne che hanno chiesto tempo per decidere se riconoscere il proprio nato, si tratta di garantire una ospitalità in ambiente neutro ed in ogni caso di accompagnarle nella scelta con una assistenza adeguata e con offerta dei necessari aiuti materiali. Anche ad esse deve essere garantita la successiva presa in carico da parte degli enti gestori competenti per territorio al termine dei sessanta giorni successivi al parto.

Quanto alle donne che hanno riconosciuto il bambino, ma che si trovano in difficoltà, occorre assicurare loro nei sessanta giorni successivi al parto, ove necessario, l’accoglienza, nelle strutture individuate tra le tipologie previste dalla citata D.G.R. n. 41-12003 del 15 marzo 2004, con il loro bambino per il tempo necessario ad affrontare efficacemente la situazione. In alternativa alla sistemazione in comunità possono essere ricercate soluzioni diverse quali, ad esempio, l’affidamento della coppia madre bambino. L’intervento di accoglienza deve avere in ogni caso come obiettivo:

* l’osservazione da parte di personale qualificato del rapporto realmente esistente fra madre e bambino, finalizzata ad una verifica della capacità di svolgere il ruolo genitoriale;

* l’aiuto a sviluppare, sempre che ne sussistano le condizioni di base, le potenzialità della madre e la sua capacità di assolvere in maniera adeguata ai propri compiti;

* l’avvio, al momento delle dimissioni, ad un autonomo inserimento sociale della madre e del bambino.

Al fine di attivare tutte le risorse presenti sul territorio utili all’inserimento sociale delle donne in difficoltà che hanno riconosciuto il bambino, deve essere garantito il raccordo tra gli enti gestori individuati con il presente provvedimento e gli enti gestori territoriali destinati ad assumerne la gestione.

-c) I servizi territoriali socio assistenziali e sanitari subentrano senza soluzioni di continuità nella gestione degli interventi, secondo le rispettive competenze, al termine dei sessanta giorni successivi al parto. Con la stessa decorrenza assumono gli oneri finanziari degli interventi ripartendoli tra loro in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

A tal fine gli enti gestori delle funzioni relative alle gestanti che necessitano di specifici interventi provvedono alla tempestiva segnalazione delle situazioni prese in carico agli enti gestori degli ambiti territoriali di residenza delle stesse ed ai servizi sanitari competenti in base alle problematiche manifestate dalle donne assistite.

In ogni caso deve essere tutelato il segreto del parto, il che comporta la necessità di evitare qualsiasi indicazione che consenta l’individuazione della donna che non ha riconosciuto il proprio nato.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle pratiche inerenti la materia oggetto del presente provvedimento si fa riferimento alle norme contenute nell’art. 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in cui viene precisato che il segreto del parto è garantito per cento anni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)