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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

Codice 25.10
D.D. 9 novembre 2006, n. 1908

VIA 15 - L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori di sistemazione idraulica Torrenti Oremo e Bolume in due tratti di tali corsi d’acqua, totalmente all’interno del territorio comunale di Ponderano” presentato dal Comune di Ponderano. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di sistemazione idraulica Torrenti Oremo e Bolume in due tratti di tali corsi d’acqua, totalmente all’interno del territorio comunale” in Comune di Ponderano sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento.

1. Poiché gli interventi in progetto interessano i torrenti Bolume e Oremo e l’area di cantiere e le piste di accesso saranno poste in prossimità e all’interno dell’alveo dei torrenti stessi, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

2. Le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente dovranno essere effettuate in accordo con la Provincia di Biella prima dell’esecuzione degli interventi in alveo.

3. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei torrenti attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni di disalveo.

4. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

5. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo il proponente dovrà verificare se la soglia presente sul torrente Bolume nell’area di intervento possa costituire un’effettiva barriera al libero movimento dell’ittiofauna. In caso positivo, come misura di mitigazione ambientale, dovrà provvedere alla progettazione e alla realizzazione di idonei dispositivi che consentano la risalita della fauna ittica, ad esempio posizionando dei massi provenienti dall’alveo stesso in modo da creare una successione di piccoli bacini atti a favorire il passaggio dei pesci, anche secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A “Passaggi di risalita per l’ittiofauna” della pubblicazione “Proposta di linee guida per l’adeguamento delle opere di presa esistenti al rilascio del deflusso minimo vitale” della Regione Piemonte (giugno 2006).

6. Il progetto definitivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee ed eventualmente arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

7. Nella gestione della fase di cantiere dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti in prossimità delle aree oggetto di intervento.

8. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

9. E’ necessario comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti