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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2007, n. 11-5116

D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006. Misura 1. Linea di intervento c. “Sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito del Piano di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005". Approvazione bando

A Relazione dell’Assessore Caracciolo:

Premesso che:

Con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98.

In particolare la Misura 1. - “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in cinque linee di intervento:

a. Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura

b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti

c. Sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005

d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U.

e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati di impresa esercenti nell’ambito di P.Q.U.

e la Misura 2. - “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli” - si articola in due linee di intervento:

a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale

b. Sostegno delle aree commercialmente deboli

La richiamata D.G.R. n. 17-3285 definisce gli obiettivi e i principi fondamentali che disciplinano ciascuna delle sopra citate linee di intervento, rinviando a successive deliberazioni la specificazione, nel dettaglio, dei destinatari, delle azioni di intervento, delle spese eligibili, della misura e della forma delle agevolazioni, della entità delle agevolazioni, dei criteri per la selezione delle domande, delle modalità e delle forme dei controlli.

La D.G.R. n. 17-3285 destina alle Misure 1. e 2. del programma, a valere per gli anni 2006-2008, la somma di Euro 28.500.000,00, quale quota di risorse di derivazione regionale e la somma di Euro 3.474.819,86, quale quota di risorse di derivazione statale; in particolare, la somma di Euro 1.445.562,86 è destinata alla linea di intervento c. della Misura 1. Trattasi della quota di derivazione statale a valere sui fondi dell’anno 2000 assegnati alla Regione Piemonte con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30/3/2000 (così come modificato dal Decreto ministeriale del 9/10/2003).

La “linea di intervento c.” riguarda il sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005. L’obiettivo è quello di completare il panorama degli interventi programmati con la D.G.R. n. 17-3285 sostenendo gli organismi associati di impresa, costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005, soprattutto al fine di garantire continuità a soggetti che rappresentano un elemento importante, il perno strategico capace di interagire con gli altri attori del territorio, sociali, economici ed istituzionali per migliorare il rapporto tra commercio e consumatori negli ambiti commerciali qualificati.

Con il presente atto si approva il bando relativo alla “linea di intervento c.” della Misura 1., così come descritto all’ Allegato A.

Quanto sopra premesso,

vista la L.R. n. 51/97 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006;

viste le leggi regionali nn. 14 e 15 del 21 aprile 2006;

la Giunta Regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

* di approvare il bando relativo alla “linea di intervento c.” della Misura 1., così come descritto all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’Allegato A contiene i criteri e le modalità per il sostegno degli organismi associati di impresa, costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005;

* di destinare alla “linea di intervento c.” della Misura 1. la somma di Euro 1.445.562,86. Trattasi della quota di derivazione statale a valere sui fondi dell’anno 2000 assegnati alla Regione Piemonte con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30/3/2000 (così come modificato dal Decreto ministeriale del 9/10/2003);

* di rinviare a successiva deliberazione l’accantonamento a favore della Direzione Commercio e Artigianato della medesima somma, previa emanazione del Decreto ministeriale di approvazione del programma di cui alla D.G.R. n. 17-3285/2006, già assentito dal competente “Comitato ministeriale di valutazione e sorveglianza” nella seduta del 30 novembre 2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Sostegno degli organismi associati di impresa (di seguito denominati OADI) costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005

La D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414, modificata dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24/3/06, n. 59-10831 disciplina gli “Indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 114" e, all’articolo 18 del relativo Allegato A, definisce gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese nonché i contenuti generali del P.Q.U.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando gli OADI, costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005.

Gli OADI devono aver avviato l’attività in data antecedente al 30/6/2006, data che precede l’approvazione della D.G.R. 17-3285 del 3 luglio 2006 con la quale si dà avvio ad un nuovo ciclo di programmazione in materia di valorizzazione del commercio urbano.

Gli OADI, costituiti come sopra e non precedentemente finanziati ai sensi dei provvedimenti regionali, devono dimostrare di aver svolto attività rientranti in quelle ammissibili ai contributi regionali negli anni 2000-2005.

Devono essere composti da un numero congruo di microimprese tale da garantire il cofinanziamento e la realizzazione dei programmi di attività per i quali si richiede il contributo regionale.

Le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, devono esercitare:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all’atto di presentazione della domanda degli OADI, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

a) le farmacie purchè l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purchè l’attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;

c) gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Rientrano esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i. e dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l’attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

Gli OADI devono essere costituiti per almeno il 60% da microimprese commerciali che esercitino l’attività di cui al punto I. e siano ricomprese nell’addensamento di riferimento.

Devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile. Devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del P.Q.U., provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

Gli OADI devono essere costituiti da microimprese che garantiscano un mix merceologico diversificato, con l’esclusione di associazioni o consorzi che operano a favore di un’unica o limitate tipologie merceologiche e/o produttive.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, con il seguente ordine di priorità:

1. realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. Sono escluse le spese di acquisto dell’immobile e le spese di gestione corrente (utenze varie, materiali di consumo, assicurazioni di carattere generale, etc..).

2. iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti alla iniziativa quali:

il servizio di animazione e assistenza ai bambini;

il servizio di assistenza post-vendita alla clientela;

il servizio carrelli per mercato e negozi;

la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali, con l’esclusione dei premi in ciascuna loro forma

3. iniziative promozionali, purchè a favore dell’OADI e non di singoli associati, quali:

la creazione di punti fissi di informazione e relativa gestione;

la creazione di canali telematici di informazione;

la partecipazione e realizzazione di eventi e manifestazioni promozionali

4. spese non documentabili: sono ammesse spese relative al materiale di segreteria, di consumo, spese di rappresentanza, etc...nell’entità massima del 2% della spesa complessiva ammissibile.

Sono ammesse spese per consulenze ad istituzioni ed enti esterni all’OADI, relative all’attività degli OADI, nella misura massima del 15% della spesa complessiva ammessa.

Sono escluse le spese relative a corsi di formazione.

Per ulteriori specificazioni sulle ammissibilità delle spese rientranti all’interno delle categorie di cui sopra, si rinvia al provvedimento di ammissibilità al contributo.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata, qualora non depositata presso gli uffici regionali competenti:

* una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associato

* una planimetria che evidenzi l’ubicazione degli operatori aderenti alla iniziativa e l’ubicazione degli spazi utilizzati ai fini del presente intervento

* il programma di investimento, corredato da relazione illustrativa, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali

* il piano finanziario del programma di investimento

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 sino al 31 dicembre 2007.

Le domande devono contenere il parere favorevole rilasciato dal Comune promotore del P.Q.U. in cui opera l’OADI; tale parere deve essere rilasciato previa verifica della rispondenza del programma di investimento agli obiettivi contenuti nel P.Q.U.

Le domande devono essere presentate in bollo, ove dovuto, e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2007.

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) punti da 0 a 12 in relazione al grado di completezza e unitarietà del P.Q.U.;

b) punti da 0 a 6 in relazione al grado di completezza e unitarietà del programma di investimento nonché all’ordine di priorità degli interventi proposti.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono concesse tramite contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa.

L’entità massima del contributo è di:

* Euro 200.000,00 per gli OADI ammessi per la prima volta a finanziamento regionale ai sensi del presente bando

* Euro 270.000,00 per gli OADI che hanno già ricevuto precedenti finanziamenti e che hanno già raggiunto il limite di Euro 200.000,00 o lo raggiungeranno con il programma di cui al presente bando.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 in materia di regime di aiuti “de minimis”, in riferimento a ciascuna impresa associata.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti, entro il 31 gennaio 2008, la documentazione tecnico-contabile giustificativa della spesa, completa di relazione conclusiva dell’intervento e di rendiconto delle spese sostenute.

In particolare per le spese ammesse in misura forfettaria è richiesta l’attestazione specifica riepilogativa del legale rappresentante dell’OADI.

L’erogazione delle agevolazioni avviene da parte della Amministrazione regionale, in due soluzioni:

* la prima - pari al 50% della spesa ammessa, previa attestazione dell’avvenuto avvio della/e attività ammesse ai benefici ai sensi del presente bando;

* la seconda a saldo, previa comunicazione della ultimazione degli interventi ammessi ai benefici ai sensi del presente bando, su presentazione della documentazione sopra indicata.

Gli OADI devono presentare entro il 31 agosto 2007 uno stato d’avanzamento del programma d’investimento, corredato con le eventuali richieste di variazione del programma.

Non sono finanziate variazioni che comportino oneri aggiuntivi rispetto al contributo concesso.

CONTROLLI EX-POST - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle iniziative previste nel programma di investimento. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le iniziative ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

Rientrano nelle verifiche di competenza i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.