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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea in Comune di Santhià per uso agricolo assentita alla ditta Az. Agr. Fodarella Rosaria con determinazione n. 6396 del 15.12.2006. Pratica n. 1666

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22.11.2006, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Azienda Agricola Fodarella Rosaria, con sede in Regione Piagera, 125 del Comune di Santhià (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea freatica in Comune di Santhià, lt/sec. 2 massimi d’acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 1.152 da utilizzare per scopi agricoli;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di euro 20 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3, punto a) del D.P.G.R 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo

Estratto del Disciplinare n. 1 del 10.01.2007

(omissis)

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)