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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Esito di procedura V.I.A.del progetto di coltivazione di cava in località Conformo Alto lotti 3,4,5,6,7,8,9,a Bagnolo Piemonte (CN) - Deliberazione G.P. n. 637 del 12 dicembre 2006 - Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area ricompresa all’interno di un ambito in passato già interessato da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cava in località Conformo Alto, lotti 3,4,5,6,7,8,9 nel Comune di Bagnolo P.te presentato da parte del Sig. Viglianco Alfredo, (omissis), in qualità di socio della ditta Viglianco Alfredo & F.lli s.n.c., con sede legale in Via Bibiana 93, Bagnolo Piemonte (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area ricompresa all’interno di un ambito in passato già interessato da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità. L’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

b. Per le zone della parete in roccia scoperte, dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento.

c. Sia durante la coltivazione, sia in fase di recupero ambientale, dovrà essere prestata particolare attenzione alla risoluzione delle zone di raccordo con le aree limitrofe non oggetto di intervento.

d. A compensazione degli interventi di coltivazione autorizzati, in funzione della disponibilità dei terreni o in accordo con l’Amministrazine comunale, dovrà essere realizzato un intervento di riqualificazione o recupero ambientale di un’area esterna al sito, all’interno del medesimo ambito paesaggistico, al fine di consentire un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o quanto meno garantire che non vi sia una diminuzione della stessa, così come indicato dal D.P.C.M. 12/12/2005.

e. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta proponente è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo. In particolare dovrà essere fornita una quantificazione del materiale estratto suddividendolo tra sterile, utile, blocchi da scogliera, etc. specificandone la destinazione avuta e con specifico riferimento al recupero ambientale delle aree di coltivazione e delle aree limitrofe caratterizzate da presenza di bosco e non interessate dall’intervento.

f. In considerazione delle condizioni di stabilità dei fronti di cava e delle caratteristiche del materiale desumibili dalle indagini geofisiche condotte, si dovrà procedere, come descritto in progetto, all’esecuzione di un rilievo geostrutturale in occasione di ogni ribasso al fine di poter procedere al disgaggio di eventuali cunei instabili. Entro la medesima data di cui al punto precedente, la Ditta proponente è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica che descriva e commenti i risultati emersi dall’esecuzione di tali rilievi.

g. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere l’inizio della coltivazione e dovranno essere effettuati solo sull’area effettivamente utilizzata ai fini estrattivi.

h. Al termine delle operazioni di profilatura del gradone di sicurezza (quota in corrispondenza della Sez. 2-2 1402 m s.l.m.), prima di procedere ai successivi ribassi, dovranno essere realizzate le opere di regimazione idraulica e decantazione descritte in progetto. In particolare si ribadisce la necessità di inserire delle soglie in pietrame lungo il percorso delle canalette progettate a monte dei fronti laterali e, per il rivestimento di tali canalette, si prescrive l’utilizzo di massi di adeguate dimensioni al fine di evitarne lo scalzamento che potrebbe verificarsi a causa delle elevate velocità di scorrimento raggiunte dalle acque raccolte.

i. La vasca di decantazione prevista in progetto presso l’attuale via della Bearlassa dovrà essere realizzata con pianta lineare e lunghezza minima di 8 metri e che scarichi per tracimazione verso la struttura filtrante già prevista.

j. A tergo del muro di contenimento in blocchi previsto lungo il ciglio principale di cava dovrà essere realizzato il drenaggio come indicato in progetto, impiegando del geotessile al posto del tessuto impermeabile attualmente proposto.

k. Il versante a monte del ciglio di cava dovrà essere rimodellato con una pendenza non superiore a 30 gradi sessagesimali; risulta pertanto necessario un adeguamento delle sezioni di dettaglio delle tavole di progetto da consegnare a tutti i membri della Conferenza dei Servizi prima del rilascio dell’autorizzazione Comunale.

l. Il recupero ambientale della zona di raccordo tra il ciglio di cava e l’intorno indisturbato, dovrà avvenire tramite un adeguato intervento di idrosemina, nonché la messa a dimora di esemplari di Alnus viridis, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Laburnum anagyroides e Salix caprea. Tali interventi (idrosemina e formazione del soprassuolo arboreo-arbustivo) dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale.

m. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.

n. La conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato in particolare lungo il lato di valle del rilevato.

o. Nel recupero delle pedate dei gradoni dovrà essere realizzata una cunetta longitudinale.

p. La posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.

q. In considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina.

r. Sia in fase di coltivazione sia al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione ed all’adeguamento della rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.

s. Lungo la pista di arroccamento all’interno della cava dovrà essere realizzata e mantenuta una cunetta laterale, come previsto in progetto.

t. Tutte le sponde delle canalette non rivestite dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura.

u. Dovrà essere evitata la caduta di materiali a valle del piazzale temporaneo di coltivazione e sul tratto di scarpata tra il nuovo ed il vecchio tracciato della strada della Bearlassa; a tale proposito si prescrive di collocare, temporaneamente, lungo l’attuale via Bearlassa, una fila di massi da scogliera con sovrastante rete di protezione nei confronti della pista sottostante o di un’equivalente struttura protettiva.

v. Entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

w. Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 30 marzo 2006 e del 24 ottobre 2006, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

4. Di dare atto altresì del parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. con nota n. 8739 del 24.10.2006, acquisita agli atti del procedimento successivamente alla 2^ Conferenza dei Servizi. Detto parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche così come dettagliatamente riportate nella succitata nota del 24.10.2006, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

5. Di considerare acquisito l’assenso della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii.;

6. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura e previo ottenimento dell’autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico relativamente al lotto 9.

7. Di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”,

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo da assumere oltre i termini della procedura di VIA, entro 15 giorni dalla notifica della presente deliberazione;

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto ed in particolare l’autorizzazione regionale al mutamento temporaneo di destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico relativamente al lotto 9.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 8 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i ed ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e del parere tecnico ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

13. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

16. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)