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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Esito di procedura V.I.A. del progetto di cava di quarzite “Pian Lavarino B” in località Monte Bracco-Pian Lavarino nel Comune di Barge (CN)

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo del 15 maggio 2006 e delle tre Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, si ritiene che sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell’intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente, ed a condizione che siano stralciati dal progetto i lotti nn. 5 e 10, al fine di garantire la comunità da ogni eventuale rischio di depauperamento quali-quantitativo della sorgente idropotabile dell’Acquedotto consortile della Trappa, paventato anche da parte di Legambiente Piemonte - Circolo di Barge e del Gruppo di Rifondazione Comunista -Barge e Bagnolo.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di cava di quarzite “Pian Lavarino B” in località Monte Bracco - Pian Lavarino nel Comune di Barge, presentato da parte della Sig.ra Giusiano Susanna, in qualità di legale rappresentante della ditta Cave Gontero di Gontero Giacomo & C. s.n.c., con sede in Via Bagnolo 78/A- Barge (CN), a condizione che siano stralciati dalla coltivazione i lotti nn. 5 e 10 e che -conseguentemente- prima del rilascio della autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., sia presentato a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, un adeguamento alla predetta vincolante limitazione del cronoprogramma dei lavori e dei relativi elaborati cartografici.

L’intervento proposto, a condizione della predetta esclusione dalla coltivazione dei lotti nn. 5 e 10 e nello scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni formulate al successivo punto 2 per l’ulteriore mitigazione ambientale degli interventi di prevista realizzazione, risulta compatibile con il contesto ambientale interferito in quanto non ne determinerà un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Prima della ripresa della coltivazione dovranno essere completati gli interventi previsti sul sistema di decantazione e deflusso presente a valle del piazzale di lavorazione.

b. Entro il 31 ottobre di ogni anno di Autorizzazione, la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi un aggiornamento del piano topografico dell’area di cava (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo) con allegata relazione tecnica relativa allo stato di avanzamento della coltivazione e del conseguente riempimento con il materiale sterile derivante dallo scavo. Dovrà inoltre essere illustrato il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da eseguire nel corso dell’anno successivo.

c. Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà essere effettuato prima della ripresa della coltivazione; lungo il fronte di coltivazione, al limite con il bosco indisturbato, dovrà essere realizzata una fascia di sicurezza di almeno 5 m.

d. La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione.

e. Al fine di garantire un corretto inserimento del sito di cava nell’intorno indisturbato, tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione delle aree marginali dovranno essere realizzati il più possibile contestualmente al conseguimento della conformazione definitiva. Dette operazioni non dovranno infatti essere rimandate al termine del periodo di coltivazione come previsto nel cronoprogramma presentato.

f. Sia in fase di coltivazione sia al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche; in particolare il canale per la raccolta delle acque provenienti dai fronti di scavo dovrà essere realizzato nel corso dell’avanzamento della coltivazione e collegato al sistema di vasche e canali già presente garantendone inoltre la corretta e periodica manutenzione e l’adeguamento con il progredire della coltivazione.

g. Il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale, dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni, interessato da inerbimento protettivo, e dovrà essere circondato da un fosso di guardia al fine di conservare le caratteristiche di fertilità.

h. La posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.

i. Al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di materiale vegetale di origine alloctona, al fine di completare il riporto del substrato sulle aree da rinverdire, dovrà essere presentata a tutti i Soggetti componenti la Conferenza una scheda tecnica che ne specifichi la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche.

j. In considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina.

k. Nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie caratterizzate da spiccate caratteristiche di pionierismo.

l. L’impianto delle specie arboree che interesserà l’area di cava dovrà seguire un sesto irregolare e la distribuzione spaziale dei collettivi polispecifici dovrà conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto naturaliforme.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 13 aprile 2006, del 14 luglio 2006 e del 19 ottobre 2006, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di considerare acquisito l’assenso del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali e della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto dette Amministrazioni, regolarmente convocate, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii.;

5. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Barge, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 15 giorni dal ricevimento del cronoprogramma dei lavori e dei relativi elaborati cartografici di adeguamento del progetto allo stralcio dei lotti 5 e 10 e previa acquisizione della disponibilità dell’area su cui sono realizzate le vasche di sedimentazione ed il canale di scolo.

6. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di subordinare la predetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 1 e 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i, e del parere tecnico ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

11. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)