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Bollettino Ufficiale n. 05 del 01 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Polonghera (Cuneo)

Integrazioni Statuto Comunale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.12.2006)

Capo IV
Partecipazione a servizi ed aziende

Art. 54 bis
Servizi pubblici comunali

1) I servizi pubblici gestiti dal Comune hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La loro erogazione deve essere uniformata progressivamente a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia efficienza ed economicità.

2) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza industriale nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costruire una società a responsabilità limitata o per azioni;

b) in concessione a terzi esclusivamente quando sussistono particolari e comprovate ragioni tecniche ed economiche;

c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;

d) in ogni altra forma consentita dalla legge.

3) Per la gestione dei servizi pubblici il Comune prevede appositi regolamenti che devono, tra l’altro, individuare idonei strumenti per la valutazione della qualità dei servizi, le procedure di reclamo, l’informazione degli utenti, l’irrogazione delle sanzioni.

4) Le tariffe dei servizi pubblici devono essere improntate a criteri di economicità, tenuto conto della natura imprenditoriale della gestione, salvi naturalmente i limiti posti dalla normativa vigente e salva la facoltà di particolari disposizioni a favore di determinate categorie.

Il Comune può adottare forme associative per la gestione di servizi pubblici. Tali forme sono le convenzioni, i consorzi e le società di capitali, gli accordi di programma e le unioni di Comuni.

Il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Art. 54 ter
Gestione di servizi pubblici locali
a mezzo di società di capitali

1) Per la gestione di servizi pubblici locali possono essere costituite società di capitali anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con altri enti pubblici locali e soggetti privati, con l’osservanza dei criteri direttivi desunti dalla normativa vigente.

2) L’atto costitutivo e lo statuto devono assicurare la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. A tal fine il Comune indica i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Sindaco, i Consiglieri o gli Assessori possono essere nominati, quali rappresentanti del Comune, negli organi di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione del Comune.

3) Il Comune, nella persona del Sindaco o di un Assessore o di un Consigliere o di un dirigente appositamente individuato dal Sindaco, partecipa all’assemblea degli azionisti nella società per azioni. Il Sindaco o un suo delegato, al fine di garantire il necessario controllo sui livelli di efficacia della società per azioni e le possibili compatibilità tra gli interessi della collettività e gli interessi della società per azioni, definisce, insieme ai rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società per azioni, gli obiettivi strategico - politici.

Nel caso in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbono designare o nominare , ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in Enti, Istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, tra la scelta deve essere rispettato il principio delle pari opportunità.