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Bollettino Ufficiale n. 04 del 25 / 01 / 2007

Codice 25.7
D.D. 4 dicembre 2006, n. 2133

Torrente Agogna in Comune di Borgomanero (NO). Domanda 30 ottobre 2006 di concessione di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio e relativi muri spondali di protezione, per il transito di autocarri, per la durata di 11 mesi. Ditta Cerutti Lorenzo S.r.l

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare la concessione demaniale, per la durata di 11 mesi, decorrenti dalla data della presente determinazione, alla ditta Cerutti Lorenzo S.r.l., con sede a Borgomanero via Gozzano 66/68, (omissis) ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nel disegno allegato all’istanza che si restituisce, vistato da questo Settore, al richiedente e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata in conformità al disegno allegato alla domanda di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, inoltre durante il periodo di occupazione dell’alveo, in caso di piogge intense, dovranno essere adottate tutte le iniziative atte alla sorveglianza del regolare deflusso delle acque, compreso, in caso di piena, anche la temporanea rimozione dell’opera stessa;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti e rimossi alla scadenza degli 11 mesi concessi, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di una proroga nel caso in cui per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, nonché la successiva riduzione al pristino stato dell’area demaniale mediante demolizione del guado provvisorio, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché l’avvenuta riduzione al pristino stato dell’area stessa. al fine di non incorrere, nelle sanzioni che potranno essere stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

- la concessione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il concessionari dovrà corrispondere, ai sensi della L.R. n. 12/2004 il canone previsto per l’occupazione di aree appartenenti al demanio fluviale, pari a euro160,00, nonché attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 14/R del 6.12.2004;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- la concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004- vincolo paesaggistico-, alla L.R. 45/1989 -vincolo idrogeologico-, ecc.)..

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco