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Bollettino Ufficiale n. 04 del 25 / 01 / 2007

Codice 25.8
D.D. 30 novembre 2006, n. 2106

Autorizzazione idraulica - pratica n. 1907 - Ditta Silvino Carlo Vaira - lavori di costruzione ed esercizio di una teleferica ad uso privato per il trasporto di materiali con attraversamento del torrente Vogna in localia’ Pra’ D’Otra nel comune di Riva Valdobbia. -Proroga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Ditta Silvino Carlo Vaira, di autorizzare la progora del termine dei lavori a tutto il 30/07/2007.

Resta inteso che la Ditta è tenuta ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all’osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale di nulla-osta idraulico n. 1127 in data 5/07/2004 e che di seguito si ripropongono:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il plinto di fondazione dovrà essere opportunamente ammorsato nella roccia in posto, prevedendo eventualmente degli ancoraggi mediante barre in acciaio;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati

- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Vaira dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione e l’esercizio e dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la proroga del termine dei lavori si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell’opera, che si renderanno necessarie per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del corso d’acqua;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa.

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione prevista a norma delle vigenti leggi in materia;

- prima dell’inizio dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà ottenere il rilascio della concessione per l’occupazione delle aree demaniali in questione ai sensi del regolamento emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

- La presente Determinazione viene trasmessa alla Sezione Demanio-sede, per opportuna conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile Vicario
Felice Storti