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Bollettino Ufficiale n. 04 del 25 / 01 / 2007
Codice 25.3
D.D. 23 novembre 2006, n. 2029
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 47/06 per gli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Frejus in Comune di Bardonecchia, eseguiti a seguito dellevento meteorico del 25/07/2006. Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Bardonecchia a mantenere gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nellelaborato progettuale allegato allistanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione degli interventi realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
5. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi