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Bollettino Ufficiale n. 04 del 25 / 01 / 2007

Corte d’appello di Torino - Sezione IV Civile

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 28 della legge 11 marzo 1953 n. 87 - N. 611 Reg. ordinanze 2006. Ordinanza del 12 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 24 novembre 2006) emessa dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento civile promosso da (omissis) c/ Comune di Torino

La Corte d’appello di Torino - Sezione IV Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Maria Bonadies Presidente Rel.

Dott. Giacomo Moraglia Consigliere

Dott. Carmela Alparone Consigliere

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nella causa civile iscritta al n. 1388/04 R.G. promossa da:

(omissis) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avvocati prof. Claudio Dal Piaz ed Oreste Longhi del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, Via S. Agostino n. 12, come da procura speciale a margine dell’atto di citazione in appello.

- Parte attrice appellante -

contro

Comune di Torino, con sede nel Palazzo di Città, Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati Maria D. Cisaro e Giuseppina Gianotti, in forza di procura generale alle liti (rogito notaio D’Ambrosi in data 11.2.02 rep. 43594/12344) e presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città n. 1

- Parte convenuta appellata -

La Corte,

1.- premesso che:

con ricorso 11.8.1993 al Pretore di Torino, ex art. 11 D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, (omissis) chiese che fosse dichiarata la nullità del decreto in data 16.7.1993, notificatole il 16.7.1993, con il quale il Subcommissario Settore Amministrativo XXI Edilizia abitativa del Comune di Torino la dichiarava decaduta dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Torino (omissis);

che la decadenza era stata dichiarata “ai sensi dell’art. 21 lettera D della Legge Regione Piemonte del 10. 12.1984 n. 64", per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge stessa, e in particolare del requisito previsto dall’art. 2 comma 1 lettera D della stessa legge, richiamato dall’art. 21 comma 1 lettera D, poiché (omissis) era proprietaria di un immobile sito in (omissis), della superficie di mq. 40 circa, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, era superiore al valore locativo di alloggio con condizioni medie abitative nell’ambito regionale, indicato dalla legge regionale in lire 10 milioni:

che la ricorrente allegava che il valore locativo dell’immobile, calcolato in base alla legge 392/78 risultava, dalla perizia da essa stessa presentata nel corso del procedimento Amministrativo, di lire 10.382.112; che tuttavia la predetta perizia era “errata per eccesso”, perché fondata su un errato coefficiente di vetustà, mentre, in base alla nuova perizia che produceva in giudizio, il valore locativo dell’immobile ammontava a lire 9.535.387, ed era quindi inferiore al limite previsto dal citato art. 2 primo comma lett. D della legge Regionale;

che il Comune di Torino si costituì eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando il ricorso nel merito;

che il Pretore, con sentenza 28.1.1998, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che la (omissis), impugnò la detta decisione dinanzi al tribunale di Torino, il quale, con sentenza 14.7.2000, in riforma dell’appellata sentenza, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti dinanzi al primo giudice;

che detta sentenza è passata in giudicato;

che con atto di citazione notificato 1’11.1.2001 la (omissis) ha riassunto il giudizio dinanzi al tribunale di Torino, quale giudice di primo grado, ribadendo le domande e le difese già formulate dinanzi al Pretore;

che il Comune di Torino si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto di decadenza;

che il Tribunale, con sentenza 4.3.2004, ha respinto la domanda della (omissis) sul rilievo che dalla consulenza tecnica esperita era stato accertato che il valore locativo dell’immobile in (omissis) di proprietà dell’attrice ammontasse a lire 12.358.305;

che con atto notificato il 1.6.2004 la (omissis) ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale, lamentando, nel merito, l’eccessività del valore locativo accertato dal consulente; sostenendo che l’art. 2 lett. D) della Legge regionale n. 64 del 1984 debba essere interpretata nel senso che si debba aver riguardo al criterio delle condizioni abitative medie nell’ambito regionale in esso menzionate, e non al valore locativo determinato ai sensi della legge 1978/392; il che sarebbe confermato dal fatto che la delibera del CIPE 13.3.1995 ha eliminato il riferimento a tale ultimo criterio e che un alloggio di 40 mq. circa non può considerarsi adeguato alla condizione abitativa media di un nucleo familiare di tre persone, come quello della (omissis);

che la parte ha eccepito altresì l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2 comma 1 lett. D) della Legge Regione Piemonte n. 64 del 1984, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione del decreto impugnato, per contrasto con gli arti. 2 e 3 e 97 della Costituzione;

2.- ritenuto:

che alla fattispecie in esame è applicabile, ratione temporis, l’art. 2 comma 1 lett. D della detta legge, nella formulazione vigente alla data dell’emissione del decreto di decadenza impugnato, il quale prevedeva quale requisito per l’ammissione all’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, che l’aspirante non fosse titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo; determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, fosse almeno pari al valore locativo di alloggio con condizioni abitative medie nell’ambito regionale, e che detto valore locativo medio è determinato in lire 10 milioni; che la decadenza della (omissis) dall’assegnazione dell’alloggio è stata pronunciata in base all’art. 21 comma 1 lett. d) della detta legge regionale, che prevede tale decadenza nei confronti di chi “abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui al precedente art. 2";

che dette norme, nella parte in cui dispongono che il valore locativo dell’alloggio di proprietà dell’assegnatario sia determinato ai sensi della legge 27.7.1978 n. 392, appaiono in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art 3 della Costituzione; per l’incongruità del criterio adottato per la determinazione del valore di detto immobile, individuato negli indici di cui alla predetta legge 1978/392, in quanto l’impostazione di fondo della disciplina dell’equo canone è ormai da considerare superata.

Le vigenti disposizioni in materia di locazioni abitative, infatti, rimettendo alla libera contrattazione delle parti ed ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione, superano i precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati nella citata legge n. 392 del 1978, che davano luogo ad un parametro del valore locativo, che si poteva considerare oggettivo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, anche se ritenuto già allora scarsamente rappresentativo del reddito immobiliare; tale difetto di rappresentatività del reddito è divenuto tanto più evidente dopo l’introduzione dei cosiddetti “patti in deroga” previsti dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 e dopo l’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha incentrato la disciplina della materia sulla libera contrattazione delle parti, suscettibile pertanto di essere influenzata dalle particolari situazioni di mercato, oltre che dalle soggettive valutazioni economiche, così da rendere ben possibili, a parità di condizioni, sensibili variazioni d’importo del canone, anche in relazione alla località in cui e’ situato l’immobile.

Le norme impugnate fondano dunque la preclusione all’assegnazione dell’alloggio di edilizia pubblica non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare in questione, quanto piuttosto, in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge n. 392 del 1978), che non può essere, per le ragioni già dette, rivelatore del valore effettivo del bene stesso, né indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo. L’incongruità della scelta legislativa regionale, appare tanto più evidente se si considera che la delibera del Cipe del 13 marzo 1995, in materia di. edilizia residenziale pubblica, ha modificato sul punto la precedente delibera del 19 novembre 1981, eliminando il criterio del valore locativo dalla previsione del requisito della mancanza di titolarità di diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

3 - Osservato che la Corte Costituzionale con sentenze n. 176 del 2000 e n. 299 del 2000, e con pronunce più recenti, n. 135 e n. 339 del 2004, ha già dichiarato l’illegittimità di identiche disposizioni contenute in altre leggi regionali, e, in particolare dell’art. 5 comma 1 lettera D) e 38, comma 1 lettera D, della legge della Regione Toscana n. 25 del 1989, (Sentenza n. 339 del 2004); dell’art. 6 comma 1 lettera d) della legge della Regione Liguria 3.3.1994 n. 10, (sentenza Corte Cost. n. 135 del 2004), nelle parti in cui individuavano il reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo ai canone di locazione determinato ai sensi della legge 27.7.1978 n. 392, affermando l’irragionevolezza di tale scelta, poiché il valore locativo così configurato non può oggi costituire adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare di cui sia titolare l’interessato (sentenza n. 299/2000), dopo che l’abrogazione dell’art. 12 della citata legge 392/1978 che stabiliva le diverse basi del calcolo del valore locativo ai fini dell’equo canone per le locazioni abitative ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto tale valore si basava; e il regime legale delle locazioni urbane introdotto dalla legge 9.12.1998 n. 431 è profondamente mutato nell’impostazione e nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla legge 392/78. (sentenza n. 176 del 2000).

4- ritenuto infine che la questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente processo, perché la decadenza della (omissis) dall’assegnazione è fondata proprio sull’applicazione del criterio previsto dalle norme impugnate;

che di conseguenza deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;

p.q.m.

La Corte d’appello di Torino

Sezione IV Civile

visti gli artt. 1, lg. Cost. 9/2/1948, n. 1; 23 lg. 11/3/1953, n. 87; dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 lettera D e dell’art. 21 comma 1 lettera D, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64, nel testo originario, applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, in relazione all’art. 3 della Costituzione

dispone

la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri; dispone

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

dispone

la sospensione del presente processo;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori incombenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in Torino, il 14.12.2005

Il Presidente
Maria Bonadies