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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 03
Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 23-4846
Comune di Sampeyre (Cn). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di annullare parzialmente, per le considerazioni svolte, il Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Sampeyre (Cn) con deliberazione n. 20 del 05/07/2005, nella parte in cui viene soppressa la Commissione Edilizia nel settore edilizio ed attribuita alla stessa competenza esclusivamente nel settore urbanistico, annullando in conseguenza:
- al primo capoverso del comma 1 dellart. 2 le parole La Commissione Edilizia é soppressa. Ex D.P.R. 380/2001, nel settore edilizio;
- al secondo capoverso del comma 1 dellart. 2 il termine invece;
di introdurre ex officio per effetto dellannullamento di cui al precedente capoverso, le seguenti modifiche al testo del Regolamento Edilizio del Comune:
- al comma 1 dellart. 2, dopo la parola urbanistico sono introdotte le parole ed edilizio;
- al comma 1 dellart. 9 dopo la parola comunale sono introdotte le parole previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia;
- al comma 3 dellart. 32, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentito il parere della Commissione Edilizia;
- al comma 4 dellart. 32, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- al comma 2 dellart. 35, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- al comma 8 dellart. 38, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- ai commi 5 e 6 dellart. 43, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- al comma 5 dellart. 49, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- al comma 3 dellart. 53, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- al comma 1 dellart. 69, dopo la parola comunale, sono introdotte le parole sentita la Commissione Edilizia;
- allart. 3, dopo le parole non vincolante, per: è introdotto il seguente testo:
a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) lassunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2- LAutorità competente allemanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha lobbligo di motivare il proprio dissenso.
3- Il Sindaco o lAssessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nellambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:".
Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dallintervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello stato entro 120 giorni.
La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)