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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 03

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 23-4846

Comune di Sampeyre (Cn). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di annullare parzialmente, per le considerazioni svolte, il Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Sampeyre (Cn) con deliberazione n. 20 del 05/07/2005, nella parte in cui viene soppressa la Commissione Edilizia nel settore edilizio ed attribuita alla stessa competenza esclusivamente nel settore urbanistico, annullando in conseguenza:

- al primo capoverso del comma 1 dell’art. 2 le parole “La Commissione Edilizia é soppressa. Ex D.P.R. 380/2001, nel settore edilizio”;

- al secondo capoverso del comma 1 dell’art. 2 il termine “invece”;

di introdurre “ex officio” per effetto dell’annullamento di cui al precedente capoverso, le seguenti modifiche al testo del Regolamento Edilizio del Comune:

- al comma 1 dell’art. 2, dopo la parola “urbanistico” sono introdotte le parole “ed edilizio”;

- al comma 1 dell’art. 9 dopo la parola “comunale” sono introdotte le parole “previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia”;

- al comma 3 dell’art. 32, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentito il parere della Commissione Edilizia”;

- al comma 4 dell’art. 32, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- al comma 2 dell’art. 35, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- al comma 8 dell’art. 38, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- ai commi 5 e 6 dell’art. 43, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- al comma 5 dell’art. 49, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- al comma 3 dell’art. 53, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- al comma 1 dell’art. 69, dopo la parola “comunale”, sono introdotte le parole “sentita la Commissione Edilizia”;

- all’art. 3, dopo le parole “non vincolante, per:” è introdotto il seguente testo:

“a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2- L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3- Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:".

Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello stato entro 120 giorni.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)