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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 03

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 22-4845

Comune di Montezemolo (CN). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di annullare parzialmente, per le considerazioni svolte, il Regolamento edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Montezemolo con deliberazione n. 14 del 03/10/2005, nella parte in cui viene soppressa la Commissione Edilizia, sostituita con la “commissione urbanistica” quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, annullando in conseguenza:

- al comma 1 dell’art. 2 le parole “..... soppressa. Ex D.P.R. 380/2001, nel settore edilizio. La Commissione urbanistica è invece........”;

- nel titolo degli articoli 2, 3 e 4 e al comma 8 dell’art. 39 il termine “urbanistica”;

di introdurre “ex officio” per effetto dell’annullamento di cui al precedente capoverso, le seguenti modifiche al testo del Regolamento Edilizio del Comune:

- nel titolo degli articoli 2, 3 e 4 e al comma 8 dell’art. 39 è introdotto il termine “Edilizia” in luogo del termine “urbanistica”;

- al comma 3 dell’art. 54, dopo le parole “...sentita la...”, le parole “Commissione Edilizia”;

- all’art. 3 sono introdotti i seguenti commi:

“1- La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2- L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3- Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.".

Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello stato entro 120 giorni.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)