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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 03

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 63-4885

Nuove disposizioni per l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati in agricoltura e aggiornamento dell’anagrafe unica regionale del Piemonte. Approvazione degli schemi di protocollo di intesa con le Amministrazioni provinciali e di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza tecnica in Agricoltura (CCAAAA)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1), incaricando l’Assessore all’Agricoltura alla stipula del protocollo con i delegati delle Amministrazioni provinciali e autorizzandolo ad apporre se necessario eventuali correzioni non sostanziali;

2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 2), incaricando il responsabile della Direzione Territorio rurale alla stipula della convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CCAAAA) e autorizzandolo ad apporre se necessario eventuali correzioni non sostanziali;

3. di approvare, per l’anno 2007, la procedura semplificata e sperimentale per la gestione della assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura tramite l’anagrafe agricola unica del Piemonte, che consenta:

a. di effettuare una assegnazione al richiedente, da realizzarsi comunque entro il 30 giugno dell’anno corrente, sulla base dei relativi dati presenti a sistema nell’anagrafe delle aziende agricole, aggiornati alla data della richiesta, e dei dati contenuti nel SIAP relativi alle macchine e alle attrezzature agricole che i richiedenti intendono utilizzare nei lavori agricoli;

b. la possibilità per le Amministrazioni Provinciali interessate di coinvolgere anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CCAAAA) riconosciuti dalla Regione Piemonte nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati, parallelamente all’attività che continuerà a essere svolta dagli uffici provinciali UMA per gli utenti che intenderanno rivolgersi agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari;

4. di rinviare ad un successivo provvedimento della direzione Territorio Rurale la redazione di apposito manuale delle procedure per la concreta gestione della assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura di cui alla presente deliberazione, nonché eventuali modifiche ed integrazioni, a valenza tecnica, che si rendessero necessarie;

5. di rinviare a successivo provvedimento la copertura finanziaria degli oneri a carico, del bilancio di previsione 2007 a valere sugli stanziamenti delle UPB S1071 e 11011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato


BOZZA CONVENZIONE

Addì ...... del mese di .......  dell’anno in .........

La Regione Piemonte- p. IVA , che interviene al presente atto in persona del Direttore della Direzione Programmazione in materia di agricoltura.........................

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola................, nel seguito anche C.A.A., - C.F. ........, che interviene al presente atto in persona del Sig. ........., nato il ............., a ...........

di seguito denominate anche Parti

VISTI

* il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

* il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell’A.I.M.A. e di istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come modificato dal d.lgs. del 15 giugno 2000, n. 188;

* il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

* il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

* la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 pubblicata in GURI n. 106 del 9 maggio 2001,

* la legge 21 dicembre 2001, n. 441 recante “Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), l’anagrafe bovina e l’Ente irriguo umbro-toscano”;

* il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

* la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

* il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

* il Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione “garanzia;

* i regolamenti (CE) nn.1257/1999, 1259/1999, 1493/1999, 1244/2001, 2419/2001, 1782/2003, 2237/2003, 795/2004, 796/2004, e successive modificazioni e integrazioni

* la Legge regionale 8 luglio 1999 n. 17: Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;

* la Legge regionale 8 luglio 1999 n. 17: Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;

* la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16: Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

* la Legge regionale 21 aprile 2006n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006" (collegato alla finanziaria) che all’art 28 istituisce l’anagrafe agricola unica del Piemonte

PREMESSO CHE

a) A partire dall’anno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali piemontesi e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato “Sistema informativo agricolo piemontese”;

b) la Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali piemontesi e le Comunità Montane nell’esercizio delle proprie competenze si avvalgono del sistema informativo piemontese il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, articolo 15, fa parte del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;

c) ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, la Regione Piemonte svolge funzione di coordinamento nell’ambito del sistema informativo agricolo piemontese;

d) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all’agricoltura prescrivono l’istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC, comprendente, tra l’altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati; tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;

e) il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dello stato italiano è realizzato all’interno del SIAN, di cui è parte integrante il sistema informativo agricolo piemontese;

f) elemento centrale del sistema informativo agricolo piemontese è l’anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l’istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;

g) l’iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l’accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

h) la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 46-639 del 1/8/2005 le “Linee guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”, attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell’archivio anagrafico;

i) le informazioni contenute nell’anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;

j) il fascicolo aziendale contiene le informazioni relative alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione dei terreni;

k) con il D.lgs. n. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - in sigla CAA - per l’effettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

* tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

* assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;

* interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica;

* ricevere le istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e rilasciare ai soggetti che esercitano l’attività agricola certificazione della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente;

l) l’articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del

Fascicolo aziendale, ed in particolare specifica che l’aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

m) la Regione Piemonte insieme all’OPR contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall’AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;

n) al fine di disciplinare l’afflusso dei dati nel sistema informativo agricolo piemontese la Regione Piemonte insieme all’OPR predispone specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati che anche i CAA si impegnano ad adottare e rispettare;

o) le attività affidate al CAA saranno definite operativamente nei manuali procedurali;

p) con precedente convenzione, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 62 - 1924 del 28 dicembre 2005 le parti hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relativi alle attività affidate al CAA e non previste dalla convenzione in essere tra OPR e CAA;

q) Il d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 definisce il regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", e specifica in particolare:

1. all’art. 7, 1° comma, l’effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;

2. all’art. 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell’anagrafe delle imprese agricole quale strumento di gestione dell’agevolazione in argomento consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell’anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente l’agevolazione e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione.

r) La l.r. 21 novembre 1996, n. 87 introduce elementi di semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni riguardanti l’assistenza agli utenti di motori agricoli.

s) La l.r. 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”, prevede in particolare:

- all’art. 2, comma 3, lettera a) la delega alle Province per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli;

- all’art. 9, lettera c) il raccordo tra i sistemi informativi ed il collegamento con gli enti locali delegati e l’interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari.

t) L’art. 24 della l.r. 13 novembre 2006 n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).” inserisce il comma 3 bis nell’articolo 2 della l.r. 8 luglio 1999 n. 17 sulla base del quale le Province, fermo restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell’espletamento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di assistenza tecnica in agricoltura riconosciuti (CAA) a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.

u) La DGR n. 46-639 del 1/8/2005 ha approvato le linee guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte, attraverso cui sono state regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell’archivio anagrafico.

v) La d.g.r. 62 - 1924 del 28-12-2005 “Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell’anagrafe agricola unica del Piemonte” ha avviato, con la dichiarazione annuale per l’erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull’anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e dal relativo fascicolo aziendale.

w) La possibilità che le Amministrazioni provinciali incarichino i CAA riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati è stata proposta e discussa con le Amministrazioni Provinciali nel corso del comitato ex art. 8 L.R. 17/99 del 8 settembre 2006 e dell’incontro tenutosi il 18 ottobre 2006 presso l’Assessorato Agricoltura e le stesse hanno espresso parere favorevole in merito.

x) Le Amministrazioni provinciali hanno adottato mediante proprio atto il protocollo di intesa sottoscritto con la Regione Piemonte in merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.

y) I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti dalla Regione Piemonte (CAA), a seguito dell’incontro tenutosi il 3 novembre 2006 presso l’Assessorato Agricoltura hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla gestione delle suddette procedure.

z) Con specifica intesa la Regione Piemonte e i CCAAAA hanno concordato i corrispettivi economici per la gestione dei fascicoli aziendali contenuti all’interno del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e nell’anagrafe agricola del Piemonte sottoscritta a Torino il 5 ottobre 2006.

aa) Le parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relative alle attività di assegnazione dei buoni di carburante agricolo a prezzi agevolati, l’assistenza agli utenti motori (di seguito UMA) e le attività di integrazione dei dati delle aziende agricole presenti nel sistema informativo agricolo piemontese (di seguito SIAP);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto ed attività)

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui all’art. 12 del D.M. 27 marzo 2001, delle seguenti attività:

A. Acquisizione ed immissione nel Sistema informativo agricolo piemontese di informazioni integrative relative al fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo.

B. Attività inerenti gli utenti motori agricoli:

a) Compilazione, raccolta e presentazione agli Uffici Utenti Motori Agricoli delle Province delle dichiarazioni annuali previste dal D.M. 14 dicembre 2001, n. 454;

b) Compilazione delle richieste e ritiro dei titoli per il prelevamento del carburante agricolo a prezzi agevolati .

c) Emissione e stampa dei buoni di carburante agricolo a prezzi agevolati.

d) Presentazione agli Uffici Utenti Motori Agricoli delle Province della documentazione cartacea descrittiva dei procedimenti istruttori svolti, ai fini di attività di vigilanza e controllo.

e) Assistenza agli utenti motori agricoli per:

- la compilazione e presentazione agli uffici Utenti Motori Agricoli delle domande di iscrizione e scarico di macchine, motori e rimorchi agricoli, corredate dalla prescritta documentazione, e per l’attuazione degli adempimenti necessari per ottenere dai competenti uffici della Motorizzazione Civile l’immatricolazione e il rilascio del certificato di circolazione delle macchine agricole;

- la consegna dei documenti di circolazione stradale, dei libretti matricolari e delle targhe delle macchine e dei rimorchi agricoli nonché il ritiro di detti documenti , qualora il CAA sia stato debitamente delegato dall’utente stesso;

2. In particolare rientrano tra le attività affidate ai CAA con la presente convenzione:

a) la verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni ed alle domande di assegnazione di carburante agricolo a prezzi agevolati in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

b) L’acquisizione ed immissione nel Sistema informativo agricolo piemontese delle informazioni derivanti dalla documentazione raccolta nel fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo.

c) Correttezza e congruità dei dati dichiarati nell’ambito della verifica dei quantitativi di buoni carburante emessi e consumati nella campagna precedente.

3. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1, che restano di proprietà della Regione Piemonte, devono essere custoditi con le modalità previste per la custodia dei fascicoli.

4. L’attuazione della presente convenzione è specificata in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione Piemonte in accordo con le Amministrazioni provinciali, trasmessi al CAA mediante corrispondenza avente valore contrattuale e sottoscritti per accettazione dal CAA; nei predetti Manuali vengono stabilite, quale condizione per l’esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA stesso deve adottare per l’effettuazione delle attività allo stesso delegate.

5. Nello svolgimento delle attività affidate, il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 1663/95, assicurando:

* la separazione degli incarichi

* le procedure scritte

* l’uso di check-list

* gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell’utilizzo dei sistemi informatizzati,

nel rispetto dei manuali procedurali elaborati dalla Regione Piemonte, di cui al comma .

ART. 3 (Responsabilità ed obblighi)

1. Per il soddisfacimento dell’interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la Regione Piemonte ed il CAA si impegnano reciprocamente e rispettivamente:

a) Il CAA:

* a comunicare entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed entro 15 giorni da ogni variazione intervenuta, l’esatta ubicazione delle proprie strutture operative, nonché a comunicare i nominativi:

* dei responsabili di ciascuna struttura sul territorio regionale,

* i responsabili per i procedimenti

* i delegati alla firma dei libretti di controllo.

* il nome del responsabile/i da esso designato/i ad attestare l’esecuzione degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nella presente convenzione e nei manuali procedurali.

In caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione. Per strutture operative si intendono quelle presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti affidati ai CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali cui all’articolo 2 comma 4, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei;

* a redigere e comunicare alla Regione Piemonte entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con riferimento a ciascuna struttura operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità attribuiti ai soggetti operanti ai fini delle attività di cui all’art. 2 comma 1;

* a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare idoneo collegamento telematico con il Sistema informativo agricolo piemontese;

* a garantire adeguate procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il Sistema informativo agricolo piemontese, agli standard e alle regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall’OPR, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dalla Unione Europea o dall’AGEA in qualità di Organismo di Coordinamento. Si impegna inoltre a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dall’OPR riguardanti la sicurezza IT;

* ad adottare un sistema di numerazione dei documenti di richiesta e assegnazione dei quantitativi di carburante agricolo a prezzi agevolati che ne garantisca l’identificazione univoca e la rintracciabilità nonché l’individuazione dell’operatore responsabile; i dettagli procedurali del sistema sono definiti congiuntamente dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni provinciali;

* a rendere note ai propri utenti le specifiche procedure previste per la soluzione delle controversie deferibili agli organismi previsti nel D.M. n. 743, del 1 luglio 2002.

b) La Regione Piemonte:

1. a mettere a disposizione del CAA, mediante il sistema informativo agricolo piemontese, tutte le informazioni necessarie detenute dalla Regione Piemonte e dall’OPR stesso per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 comma 1 nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire le fattispecie amministrative delegate con la presente convenzione e con i relativi manuali procedurali;

2. Il CAA prende atto che tutti i dati registrati nel sistema informativo agricolo piemontese in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione sono di proprietà della Regione Piemonte, anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. Il CAA si impegna, per sé e per le proprie strutture operative, a consentire ai produttori agricoli che hanno conferito loro il mandato di assistenza tecnica , il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate al CAA in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

4. Il CAA si obbliga a rendere nota ai produttori l’esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della legge n. 898/86, nonché le conseguenze, provenienti anche dalle norme nazionali e comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni non veritiere o erronee.

5. Il CAA è responsabile nei confronti della Regione Piemonte della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.

6. I manuali procedurali di cui all’articolo 2, comma 4, riguardano la gestione delle procedure di assegnazione dei quantitativi di carburanti agricoli a prezzo agevolato..

ART. 4 (Procedure e specifiche tecniche)

1. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte.

2. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo la Regione Piemonte potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d’ora alla Regione Piemonte la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni a favore della Regione Piemonte, del presente rapporto convenzionale e dei relativi atti esecutivi attuativi, nel caso in cui le patologie accertate provengano dalla sede centrale del CAA, ovvero da più di una delle sedi operative.

ART. 5 (Requisiti dei CAA)

1. In aggiunta ai requisiti minimi previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, le parti convengono che:

* gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione Piemonte a semplice richiesta;

* il CAA deve avvalersi di personale provvisto di specifici titoli, ove ciò sia richiesto dalle norme che disciplinano i singoli procedimenti;

* le strutture operative del CAA devono garantire ed assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici ed informatici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione Piemonte e dall’OPR nei manuali procedurali, in relazione all’utilizzo della banche dati grafiche e alfanumeriche;

* ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001. Nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico lo sportello del CAA deve essere dedicato alle attività di cui alla presente convenzione;

* nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili ai requisiti ed agli impegni di cui alla presente convenzione, che non configurino più grave inadempimento, viene concesso per l’adeguamento un periodo massimo di due mesi che decorre dalla richiesta di adeguamento stesso. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura operativa carente non sarà più utilizzabile, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali previste al successivo art. 11.

ART. 6 (Incompatibilità)

1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell’espletamento dell’attività convenzionata, l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte e alle Amministrazioni provinciali e comunque, periodicamente all’inizio di ogni anno, le seguenti situazioni di conflitto di interessi, fermi rimanendo i casi di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.M. 27 marzo 2001:

a) l’adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività istituzionali , esclusi i partiti politici;

b) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.

2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l’individuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per l’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 11.

ART. 7 (Controlli)

1. Considerato che la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali sottopongono ai controlli, così come disposto dalle norme comunitarie e nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le richieste di assegnazione di carburanti agricoli agevolati, assicurandosi, attraverso verifiche anche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, potranno essere impartite dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni provinciali in modo congiunto specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività e/o fasi delle stesse, sempre con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime di aiuto.

2. Ogni operazione di controllo dovrà risultare da una check-list il cui modello è definito dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni provinciali in modo congiunto.

3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica da parte della Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali.

4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte o dell’Amministrazione provinciale competente per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto all’articolo 11, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, inibire la funzionalità di sedi operative e rescindere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.

ART. 8 (Validità temporale)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e scade il 31 dicembre 2007; potrà essere rinnovata per un ulteriore anno con modalità che saranno definite d’intesa tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 9 sono validi fino al 31 dicembre 2007. Con appositi atti integrativi della presente Convenzione ne è disciplinata la revisione in linea con le decisioni assunte da Regione Piemonte relativamente ai corrispettivi.

ART. 9 (Corrispettivi)

1. Per le attività di acquisizione ed immissione nel Sistema informativo agricolo piemontese di informazioni integrative relative al fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo (art. 2 comma 1 lettera A) la Regione Piemonte corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro 4,80 (euro quattro/80), IVA compresa, per ciascun fascicolo aggiornato.

2. Per la gestione delle attività inerenti gli utenti motori agricoli elencate nella lettera B dell’art. 2 comma 1 (fatta eccezione per quelle elencate alla lettera B sottopunto e)), la Regione Piemonte corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro 6,00 (euro sei), IVA compresa, per ogni utente motore agricolo che ha fatto la verifica del consumo dei carburanti agricoli erogati nell’anno precedente.

3. E’ espressamente stabilito che nessun compenso oltre a quello corrisposto dalla Regione Piemonte potrà essere richiesto dal CAA agli utenti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di cambiamento nel corso dell’anno del CAA mandatario potranno essere corrisposti corrispettivi di importo inferiore, proporzionale al periodo di tenuta del fascicolo.

5. Il corrispettivo di cui ai commi 1 e 2 sarà liquidato, sulla base dei dati relativi ai fascicoli aziendali presenti nel sistema informativo agricolo piemontese, nella misura del 50 per cento entro il 30 giugno e per il restante 50 per cento al 31 dicembre dello stesso anno, previa presentazione di fattura da parte del CAA.

6. Ai fini dell’emissione della fattura di cui al comma 5 la Regione Piemonte comunica al CAA il numero delle aziende che si sono avvalse dei servizi del CAA per le procedure di assegnazione dei quantitativi di carburante agricolo agevolato e per le quali sono stati integrati i dati all’interno del relativo fascicolo aziendale. Relativamente al fascicolo aziendale deve comunque risultare acquisito un mandato per la gestione dello stesso da parte del CAA e deve risultare validato secondo le procedure ordinarie (dichiarazione di consistenza aziendale). Tale condizione viene verificata entro il 31 dicembre, prima della liquidazione del restante cinquanta per cento dei corrispettivi e darà luogo in tale sede al recupero a conguaglio del cinquanta per cento di corrispettivo eventualmente pagato il 30 giugno per i fascicoli per i quali la condizione stessa non risulta verificata.

7. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le Parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

8. La definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata agli esiti dei controlli di cui all’articolo 7 ed alla verifica dell’eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all’articolo 11.

9. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il CAA dovrà prestare a favore dalla Regione Piemonte una cauzione di importo pari al 10% dell’importo fatturato a garanzia dell’esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.

10. La cauzione verrà restituita o svincolata solo a seguito del definitivo accertamento della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione.

11. Il corrispettivo unitario di cui ai commi 1 e 2 è omnicomprensivo a livello di azienda, e remunera pertanto tutte le attività di cui alla presente convenzione.

12. I dati presenti nel sistema informativo agricolo piemontese, saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA. Le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati relative al fascicolo aziendale.

ART. 10 (Resoconto)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni provinciali in modo congiunto, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni con riferimento alla normativa nazionale, comunitaria e regionale.

2. Il CAA ha l’obbligo di presentare alla Regione Piemonte, alla fine di ogni anno civile, un dettagliato resoconto sullo svolgimento delle attività svolte, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l’adempimento dei propri compiti.

3. Il CAA presenterà inoltre alla Regione Piemonte, a richiesta della stessa, relazioni sullo stato intermedio di svolgimento delle attività affidate.

ART. 11 (Responsabilità e penali contrattuali)

1. Le responsabilità penali e contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari attività.

2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

3. Per i procedimenti di controllo e per l’applicazione delle penali contrattuali previste nei successivi comma 4, 5 e 6 sono stabiliti i seguenti presupposti:

a) il riferimento per l’effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa periferica;

b) il procedimento di controllo può avere per oggetto il riscontro di irregolarità nel fascicolo aziendale.

4. L’eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è pertanto rapportato a ciascun procedimento di controllo. Le penali contrattuali da applicare sono proporzionali al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento (allegato “Penali contrattuali”).

5. Le contestazioni al CAA delle irregolarità derivanti dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 3 della presente convenzione devono essere accompagnate, nei casi sanabili, dalla diffida ad adempiere entro 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione Piemonte, dichiarerà decaduta la struttura operativa che non ha ottemperato nel rispetto dell’articolo 5.

6. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 5 siano riscontrate - in misura superiore a quella che, ai sensi dell’Allegato Penali, determinano la dichiarazione di decadenza di una struttura operativa - in un numero di strutture operative del CAA uguale o superiore al 10% del totale delle strutture stesse, ovvero per un numero di assegnazioni di carburanti agricoli a prezzi agevolati uguale o superiore al 10% di quelli complessivamente gestite dal CAA, la Regione Piemonte farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi.

7. Qualora, in base a controlli effettuati sugli archivi dei fascicoli del produttore, venga riscontrata, per cause imputabili al CAA e con effetti incidenti sul calcolo del quantitativo di carburante agricolo a prezzi agevolati, la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata relativamente ad un numero di fascicoli superiore ai valori determinati utilizzando le modalità di calcolo descritte nell’allegato, in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, calcolati secondo i criteri previsti nel comma stesso, la Regione Piemonte farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi, non liquiderà il corrispettivo pattuito per l’anno di competenza e ripeterà il corrispettivo eventualmente già percepito per l’anno di competenza. Quanto sopra previsto si applica, utilizzando le modalità di calcolo descritte nell’allegato e in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, anche nel caso vengano riscontrati difetti nella documentazione e nelle procedure di assistenza agli utenti motori agricoli per quanto concerne le verifiche annuali e l’emissione dei buoni carburante o deficienze nell’aggiornamento e integrazione dei dati nei fascicoli aziendali.

8. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti comma del presente articolo, qualora la Regione Piemonte sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la Regione Piemonte provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all’articolo 14, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell’onere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto adempimento di cui all’articolo 9, comma 9, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

9. Nel caso previsto al comma 8 la Regione Piemonte si impegna, contestualmente all’insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso nonché all’Amministrazione ogni utile difesa.

10. Qualora al CAA venga, ai sensi della normativa vigente, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni Provinciali ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale e gli atti esecutivi connessi sono risolti a totale danno del CAA. Qualora venga comunicato alla Regione Piemonte l’avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la Regione Piemonte si riserva di diffidare il CAA dall’accoglimento di nuove domande e quest’ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, l’OPR emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.

11. La sospensione, ai sensi della normativa vigente, del riconoscimento del CAA, comporta la sospensione dell’esecuzione dei rapporti contrattuali.

ART. 12 (Modifiche)

1. La Regione Piemonte d’intesa con le Amministrazioni provinciali si riserva di modificare i manuali procedurali recepiti negli specifici atti esecutivi attuativi in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.

2. La Regione Piemonte si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l’oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore.

ART. 13 (Recesso unilaterale)

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione della Regione Piemonte di tutta la documentazione acquisita dal CAA.

ART. 14 (Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione, ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa, i CAA devono depositare presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti ed indiretti, provocati nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 comma 1, sia alla Regione Piemonte che agli utenti del servizio. L’assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l’intera durata del rapporto contrattuale e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso. L’importo da assicurare è pari a euro 2.065.827,60. I CAA che hanno già sottoscritto la convenzione con Regione Piemonte o OPR per la gestione del fascicolo aziendale e della domanda unica sono esentati dalla accensione di una ulteriore polizza assicurativa, in quanto la Regione Piemonte si avvale della garanzia fideiussoria già depositata.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 5, la Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, un aumento della garanzia di cui al comma 1, in relazione al numero ed alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato connesse alle domande presentate.

3. Il CAA, nel rispetto dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l’immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2.

ART. 15 (Controversie - Clausola compromissoria)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

ART.16 (Spese contrattuali)

1. La presente convenzione è soggetta IVA e la registrazione avverrà solo in caso d’uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per la Regione Piemonte ed una per il CAA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all’ultimo foglio degli allegati.

IL CAA

La Regione Piemonte

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del c.c. sono specificatamente approvati gli articoli: 2,3,4,5, 6,7,8,9, 11,12, 13 e 14.

IL CAA

ALLEGATO “PENALI CONTRATTUALI”

1. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità:

a. campione statistico, generato automaticamente attraverso l’attivazione di una procedura basata sull’analisi del rischio.

b. scelta casuale.

2. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1. si dichiara la decadenza della struttura operativa, ai sensi dell’articolo 11 comma 5, della Convenzione, qualora il numero dei fascicoli in cui siano riscontrate irregolarità risulti maggiore rispetto al 2% del numero di fascicoli selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore.

3. Qualora il numero dei fascicoli in cui siano riscontrate irregolarità risulti minore o uguale rispetto al 2% del numero di fascicoli selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore), non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Convenzione, ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.

Detto i il numero delle irregolarità riscontrate, P il numero delle pratiche gestite dalla struttura, v la somma unitaria spettante per pratica e T l’importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di v con il numero di pratiche gestite P, la penale S viene così determinata:

se i < = 0,5% del campione selezionato , non si applica alcuna penale

se i > 0,5% e < 1% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di T S = 10% x T

se i > 1% e < 1,5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di T S = 25% x T

se i > 1,5% e < = 2% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di T S = 50% x T

La penale (S), così determinata, viene quindi maggiorata in funzione delle pratiche gestite dalla struttura (P) con riferimento alla successiva tabella:

con valori di P fino a 200 di un ulteriore 100% di S

con valori di 201 > P < = 500 di un ulteriore 70% di S

con valori di 501 > P < = 1000 di un ulteriore 50% di S

con valori di 1001 > P < = 2000 di un ulteriore 30% di S

con valori di P > 2000 non si dà luogo ad alcuna ulteriore maggiorazione.


REGIONE PIEMONTE

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Regione Piemonte - p. IVA , che interviene al presente atto in persona dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Mino Taricco _____.., nato il _____. A _____, domiciliato ai fini del presente atto presso ____.

E

La Provincia di _____, P.I./C.F_____ che interviene al presente atto in persona del _____.. Sig. _____. , nato il _____. A _____, domiciliato ai fini del presente atto presso ____.

di seguito denominate anche parti

Premesso che

a) Con legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 è stato approvato l’emendamento alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 8 luglio 1999 n. 17 in base al quale le Province, fermo restando la loro competenza in materia di vigilanza, possono incaricare i Centri autorizzati di assistenza tecnica in agricoltura riconosciuti (CCAAAA) a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.

b) Tale opportunità è stata proposta e discussa con le Amministrazioni Provinciali nel corso del comitato ex art. 8 L.R. 17/99 del 8 settembre 2006 e dell’incontro tenutosi il 18 ottobre 2006 presso l’Assessorato Agricoltura e che le stesse hanno espresso parere favorevole in merito.

c) i centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti dalla Regione Piemonte, a seguito dell’incontro tenutosi il 3 novembre 2006 presso l’Assessorato Agricoltura, hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla gestione delle suddette procedure.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

1. le Province in accordo con la Regione incaricano i CCAAAA riconosciuti, che ne assumono la responsabilità, a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato; a questo scopo la Regione Piemonte, di concerto con le Province piemontesi, stipulerà apposita convenzione con i suddetti CCAAAA per definire i risvolti economici, i rapporti e le responsabilità.

2. Rimane a carico delle Province l’emissione dei buoni relativamente alle ditte che non hanno depositato il proprio fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati, i contoterzisti e l’emissione dei buoni supplementari; presso gli sportelli UMA delle Province possono altresì presentare richiesta di buoni e ottenerli tutte le ditte che pur avendo il fascicolo aziendale non intendono usufruire dei CCAAAA.

3. Spettano alle Province i controlli e la vigilanza anche sull’attività specifica dei CCAAAA.

4. La Regione Piemonte si impegna a modificare il sistema informativo sulla base delle competenze da attribuire ai CCAAAA e agli uffici provinciali UMA.

Regione Piemonte _____.

Provincia di Alessandria _____

Provincia di Asti _____

Provincia di Cuneo _____

Provincia di Novara _____

Provincia di Torino _____

Provincia di Verbano Cusio Ossola_____

Provincia di Vercelli _____

Provincia di Biella _____..

Torino,