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Bollettino Ufficiale n. 03 del 18 / 01 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Dogliani (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 52 del 28.12.2006 ad oggetto: “Regolamento comunale Edilizio: approvazione modifica per l’inserimento di regolamentazione per l’installazione di pannelli solari ed altri impianti tecnologici”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. 19/99, le modifiche all’art. 72 e 73 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto ai seguenti punti:

- all’art. 72 aggiungere:

“nonché l’installazione di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici”

- all’art. 73 aggiungere:

“mentre la regolamentazione di cui all’art. 85 relativa alla installazione di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici è applicabile su tutto il territorio comunale”

- Di inserire l’art. 85 che così recita:

“Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate.

Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile:

- quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno essere addossati alle murature eventuali emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesimi; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell’ambiente circostante;

- quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio;

- quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;

- quando collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso o dai coni ottici, nonchè dai punti panoramici limitrofi più significativi e a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione.

Alle eventuali istanze in deroga si applicano le seguenti prescrizioni di eccezioni e deroghe:

- le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a condizione che l’intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall’Ente preposto alla tutela del vincolo con rilascio del Nulla Osta; fatta salva l’eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi da dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela:

in detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di permesso di costruire corredato da un progetto completo dell’intervento, redatto secondo quanto prescritto, e nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell’intervento difforme e le tecniche che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere sottoposto all’esame della Commissione Edilizia che valuterà la compatibilità dell’opera progettata con i caratteri dell’edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente Regolamento.

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono subordinate agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e la conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90 e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

L’installazione di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici potrà avvenire solo in seguito a rilascio di Permesso di Costruire e/o presentazione di D.I.A. corredati dalla documentazione di rito."

Di prendere atto di conseguenza della modifica della successiva numerazione degli articoli che diventano rispettivamente 86, 87, 88;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/99;

Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dogliani, 28 dicembre 2006

Il Segretario Comunale
Silvia Bolmida