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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 02

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2006, n. 93 - 43238

Edilizia residenziale pubblica. Approvazione del ‘Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012’, ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);

vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);

visto l’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, che conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione ed all’attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione ed alla determinazione delle tipologie d’intervento;

vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione) e, in particolare, l’articolo 6, che consente alle regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata già attribuiti alle regioni stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

visto l’articolo 10 dello Statuto della Regione Piemonte che riconosce e promuove il diritto all’abitazione;

visto l’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998, nella parte in cui attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale, nonché alla predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;

vista la deliberazione n. 22-3935 del 2 ottobre 2006, con la quale la Giunta regionale propone al Consiglio regionale di approvare il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

preso atto che sulla DGR n. 22-3935 del 2 ottobre 2006 la Giunta regionale ha acquisito, nella seduta del 13 settembre 2006, il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);

acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 22 novembre 2006;

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998, il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di stabilire che il programma è attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale, nell’ambito delle misure delineate dallo stesso programma. La programmazione biennale dovrà essere approvata dalla Giunta regionale, informata preventivamente la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente deliberazione per il primo biennio, entro il mese di ottobre 2008 per il secondo biennio ed entro il mese di ottobre 2010 per il terzo biennio. I piani ed i programmi stabiliscono i criteri ed i tempi per la realizzazione degli interventi, per l’individuazione dei soggetti attuatori e per l’attribuzione dei contributi. I soggetti beneficiari dei contributi sono individuati, per l’edilizia sovvenzionata, a seguito di presentazione di domanda e, per le altre misure, attraverso la partecipazione a specifici bandi;

- di non ammettere a finanziamento gli interventi che riguardano immobili che, al momento della presentazione della domanda, risultano vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- di destinare all’attuazione del programma le eventuali risorse statali messe a disposizione della programmazione regionale;

- di demandare alla Giunta regionale di apportare eventuali modifiche al programma rese necessarie dall’attuazione o derivanti da variazioni delle condizioni di accesso al credito o in relazione all’approvazione, da parte dello Stato o del Consiglio regionale, di leggi o di atti di programmazione generale, nonché di utilizzare le economie, eventualmente realizzate in un ambito territoriale, prioritariamente a favore di altri ambiti territoriali all’interno della stessa misura di intervento e, successivamente, a favore delle misure per le quali si manifesti una carenza di risorse rispetto alle richieste pervenute.

La Giunta regionale, annualmente, riferisce alla Commissione competente sullo stato di attuazione del presente piano.

Allegato