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Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n. 5-5072

L.R. 18 maggio 2004 n. 12, art. 1, comma 2, lett. c). Individuazione indice aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e modifiche ed integrazioni della tabella A allegata alla legge regionale n. 12/2004

A relazione dell’Assessore Sibille:

La legge regionale 5/08/2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002) all’articolo 13 delega la Giunta regionale a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico. La successiva legge regionale 18/05/2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) all’articolo 1 indica le disposizioni e i criteri ai quali la Giunta regionale si attiene per la predisposizione del predetto regolamento con riferimento alle concessioni di beni del demanio idrico fluviale non navigabile e stabilisce, al comma 2, lettera c) dell’articolo stesso che “i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità; la tabella di cui all’allegato A può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti.

In attuazione del citato articolo 1, la Giunta regionale ha approvato il regolamento recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni”, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 2004, n. 14. Con il citato regolamento sono state introdotte le prime modifiche ed integrazioni alla tabella di cui all’allegato A della legge regionale n. 12/2004 (di seguito nominata “tabella canoni”).

Durante il primo triennio di vigenza della tabella canoni, si è evidenziata la necessità di apportare modifiche ad alcuni dei valori ivi previsti, in quanto risultati incongrui nella concreta applicazione alle concessioni rilasciate o agli utilizzi autorizzati; si è altresì valutata l’opportunità di integrare la tabella con tipologie di utilizzo non espressamente previste in prima applicazione.

Con il presente provvedimento, pertanto, la Giunta regionale:

- individua l’indice di rivalutazione dei canoni applicati nel triennio 2004-2006;

- aggiorna la tabella canoni secondo il medesimo indice di rivalutazione;

- integra e modifica la tabella canoni secondo quanto di seguito meglio precisato.

L’indice di rivalutazione per i canoni in oggetto è dato dalla media del tasso di inflazione programmato nel triennio riferito al periodo di validità della tabella. Come da comunicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente in data 12/1/2004, 10/1/2005 e 30/12/2005, il tasso di inflazione programmato per l’anno 2004 è pari all’ 1,7%, per l’anno 2005 è pari all’1,6% e per l’anno 2006, è pari all’1,7%; la media risultante, pertanto, che corrisponde all’indice di rivalutazione dei canoni applicati nel triennio 2004-2006 è pari all’1,67. I canoni così aggiornati avranno validità per tre anni a decorrere dal 2007.

Lo stesso indice di rivalutazione è da applicarsi ai valori unitari previsti nella tabella canoni, che viene pertanto aggiornata nei valori che non subiscono modifiche per effetto della presente deliberazione; gli importi risultanti per effetto dell’adeguamento vengono arrotondati all’euro inferiore quando presentano decimali fino a 0,50 centesimi e all’euro superiore se presentano decimali oltre 0,50 centesimi.

Per quanto riguarda i valori che sono oggetto di modifica e quelli che vengono introdotti ex novo, la determinazione dei nuovi importi viene fatta muovendo dalla base dei valori già previsti e aggiornati.

Per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni alla tabella, per i cui dettagli si rimanda all’allegato 1 al presente atto, queste scaturiscono dall’analisi di una serie di quesiti di vario genere, sia interpretativi che applicativi, posti tanto da parte degli Uffici decentrati della Direzione, competenti alla concreta gestione del procedimento di concessione, quanto dai concessionari e dagli utilizzatori, pubblici e privati, allo specifico gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Opere pubbliche in quanto struttura regionale competente per la gestione delle concessioni in oggetto.

Da tale analisi sono emerse situazioni in cui i canoni vigenti risultano palesemente inadeguati. Più in particolare, si ritiene di dover modificare il canone per gli attraversamenti dei corsi d’acqua con ponti e simili, per i quali la tabella vigente prevede un canone fisso che prescinde dalle dimensioni del manufatto: appare equo, per questi casi, applicare un criterio di proporzionalità del canone con la superficie demaniale occupata. Ancora, per quanto riguarda le coperture di corsi d’acqua, nei limiti in cui queste sono consentite, si è preso atto della difficoltà di definire il canone facendo riferimento al valore di mercato delle aree limitrofe, e si è elaborata una tabella che fissa i valori unitari secondo un criterio oggettivo, in analogia con quanto previsto per il calcolo del canone per le concessioni di pertinenze. Si è altresì ritenuto di dover individuare un correttivo per il calcolo del canone relativo all’utilizzo delle aree demaniali per fini non agricoli, in quanto il criterio vigente conduce ad importi in alcuni casi del tutto incongrui.

Sul piano delle esenzioni, si è esteso l’esonero dal pagamento del canone a favore degli enti territoriali regionali per tutti i tipi di attraversamento viario, attualmente limitato ai soli ponti carrabili.

Si ritiene inoltre di dover sopprimere la tipologia di concessione per la realizzazione di difese idrauliche da parte di privati, in ragione della sua sostanziale identità con la fattispecie di cui all’articolo 23, comma 1, lett. a) del regolamento n. 14/2004, ai sensi della quale le difese idrauliche realizzate dagli enti pubblici sono soggette alla sola autorizzazione idraulica.

Per quanto sopra premesso;

vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 e in particolare l’articolo 13;

vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e in particolare l’articolo 1;

la Giunta regionale;

all’unanimità,

delibera

- di dare atto che il valore della media del tasso di inflazione programmata relativa al triennio 2004-2006 è pari a 1,67, coefficiente in base al quale dovranno essere aggiornati i canoni determinati in applicazione della tabella valida per il triennio 2004-2006;

- di approvare le modifiche e le integrazioni alla tabella canoni secondo quanto dettagliato nell’allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e di predisporre una nuova tabella riportante le rivalutazioni, modificazioni ed integrazioni così approvate (all. 2);

- di disporre che la tabella canoni rivalutata, integrata e modificata ai sensi di quanto disposto dalla presente delibera, avrà validità per il triennio 2007-2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA “CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE” (art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 12/2004)

* Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi.

Per esigenze di proporzionalità del canone rispetto alle superfici occupate, il canone per gli attraversamenti viari, pedonali, carrabili e ciclabili, viene rapportato alla dimensione del manufatto, data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini demaniali, e risulta così definito:

sino a mq. 21    euro 163,00
maggiori di 21 mq e fino a 60    euro 233,00
maggiori di 60 mq e fino a 108    euro 376,00
maggiori di 108 mq e fino a 165    euro 519,00
maggiori di 165 mq e fino a 200    euro 565,00
maggiori di 200 mq e fino a 360    euro 915,00
maggiori di 360 mq e fino a 550    euro1.259,00
maggiori di 550mq e fino a 750    euro1.525,00
maggiori di 750mq e fino a 1100    euro2.013,00
maggiori di 1100 mq    euro1,80 per ogni mq
    o sua frazione

* Copertura dei corsi d’acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi.

Considerata la difficoltà ad attribuire il corretto valore di mercato alle aree limitrofe alla copertura e considerata l’analogia con la concessione di aree (pertinenze), si definisce il canone in base alla media dei valori unitari di cui alla tabelle B allegata alla legge n. 326/2003 (con riferimento alle zone territorali omogenee previste all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) secondo la seguente tabella:



enti pubblici uso agricolo o privatouso commerciale o industriale
fino a 21 mq euro 163,00euro 163,00 euro 254,00
oltre 21 mq euro 163,00 + 0,75 per mq eccedenteeuro 163,00 + 1,00 per mq eccedente euro 254,00 + 6,00 per mq eccedente


I piccoli esercizi commerciali (esercizi di vicinato ai sensi del d.l. n. 114/1998) sono assimilati, ai fini della determinazione del canone, all’uso agricolo o privato.

* Difese idrauliche.

Per la sostanziale analogia con il caso di difese idrauliche realizzate dagli enti pubblici, per le quali viene richista la sola autorizzazione idraulica e non è prescritto il rilascio di concessione né il pagamento di canoni, viene soppressa la tipologia di concessione per la realizzazione di opere di difesa da parte di privati.

* Utilizzo di pertinenze per uso agricolo.

Per quanto riguarda l’uso agricolo, si definisce l’uso agricolo come l’utilizzo per finalità di produzione agricola da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 63/1978.

* Utilizzo di pertinenze per usi non agricoli.

- Viene individuato un correttivo nel criterio per il calcolo del canone relativo alle pertinenze per uso non agricolo, riducendo a 1/2 il valore unitario delle aree situate nelle zone territoriali E ed F e prevedendo la possibilità di graduare maggiormente il coefficiente di rendimento per le aree superiori a 5000 mq in relazione a diversi parametri che consentono di definire il canone in maniera proporzionata all’utilizzo concretamente attuato.

- L’esemplificazione delle tipologie viene integrata con le occupazioni per orti e strade carrabili o pedonali, comprese quelle che utilizzano gli argini.

* Concessioni brevi.

- Al fine di semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi di manutenzione delle sponde attuati nel territorio delle comunità montane, si intende come nullo il valore delle piante presenti nell’alveo attivo. Si definisce quale “alveo attivo” per tali circostanze l’area compresa fra i cigli di sponda, con esclusione delle isole formatesi all’interno.

- Le tipologie di concessione breve vengono integrate con la previsione del transito in alveo, assimilato al transito arginale, e dell’uso di aree a fini di pascolo, per il quale il canone viene calcolato in base a quello per l’uso agricolo.

* Canone minimo ricognitorio.

Viene stabilito in Euro 163,00 ed in euro 81,00 per gli usi agricoli e gli enti pubblici, il canone minimo ricognitorio.

* Esenzioni dal canone.

Per la sostanziale analogia con la fattispecie di attraversamento carrabile, si estende anche agli attraversamenti pedonali e ciclabili l’esenzione del canone prevista per province, comuni e comunità montane.

* Spese di istruttoria.

L’importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, a cui segue il rilascio delle concessioni, all’attraversamento di corsi d’acqua con elettrodotti previste a carico dell’ENEL S.p.A. nella convenzione approvata con D.G.R.n. 33-27161 del 26/04/1999, viene allineato a quello previsto per il rilascio delle concessioni previsto dalla tabella A (euro 50,00).


Allegato 2