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Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2006, n. 95 - 43604

Modifica articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

le seguenti modificazioni al Regolamento interno del Consiglio:

1. il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal presente:

“1. I gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all’unità superiore”.

2. In fase di prima applicazione, le liste di riferimento di cui al punto 1 della presente deliberazione sono quelle presentate alle elezioni regionali del 2005.

3. Il comma 2 bis dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2 bis. I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:

a) da almeno 3 Consiglieri;

b) da almeno 2 Consiglieri, nel caso in cui trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato);

c) da almeno 2 Consiglieri nel caso di aggregazione tra gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1".

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio, la modifica di cui al punto 1 entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, mentre la modifica di cui al punto 3 entrerà in vigore a partire dalla IX legislatura regionale.

(omissis)