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Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007

Codice 16.4
D.D. 15 novembre 2006, n. 271

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 45/1989. Autorizzazione per il “Rinnovo della coltivazione, locco C, dell’area di cava sita in loc. ”I Goret" del Comune di Nole Canavese (TO)", Soc. Cave Stura Group S.r.l. compresa entro l’area del parco naturale “Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

5) La Società Cave Stura Group S.r.l. con sede legale in Ciriè (TO) Via Matteotti n. 38 (omissis) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e della l.r. 9 agosto 1989 n. 45, alla prosecuzione della coltivazione mineraria e alla realizzazione della riqualificazione ambientale del lotto C dell’area di cava sita in località “I Goret” del Comune di Nole Canavese (TO)" sino al 27 febbraio 2011;

6) La coltivazione ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente determinazione, nonché di quelle contenute nella determina dirigenziale del Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica n. 131 dell’11 agosto 2006 con cui il progetto è stato autorizzato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

7) La convenzione presentata in bozza ed approvata dal comune di Nole Canavese e dall’Ente di Gestione dell’area protetta, allegata al presente atto per farne parte integrante (Allegato C) deve essere stipulata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente determinazione;

8) La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 223.000 (duecento ventitre mila) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Nole Canavese e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 12 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5) La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente ‘autorizzazione rilasciata con determinazioni dirigenziali n. 3 del 22 gennaio 1998 e n. 14 del 20 febbraio 2001.

6) La Società esercente è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto, comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato all’Amministrazione regionale, al Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, al Comune di Nole Canavese e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

7) L’imprenditore, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificati dall’art. 20 del D.lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un ”D.S.S. coordinato", da trasmettere anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

8) L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli Allegati A e B e la mancata stipula e rispetto della convenzione (Allegato C) costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

9) Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

10) La presente determinazione sarà inviata al Comune di Nole Canavese (TO) e a tutti i soggetti interessati all’istruttoria, per opportuna conoscenza e per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 45/1989.

11) La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12) Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto