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Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pont Canavese (Torino)

Deliberazione del C.C. n. 19 del 09/08/2006 - Spostamento strada vicinale dell’Inverso Bisdonio - Controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 3 della l.r. 86/1996

(omissis)

delibera

1) Di correggere il progetto di spostamento della strada vicinale dell’Inverso Bisdonio secondo i seguenti criteri:

- il nuovo tracciato della strada vicinale dell’Inverso Bisdonio correrà pressochè parallelamente all’esistente carreggiata, evitando, quindi, punti di curvatura critici per il passaggio di mezzi pesanti;

- la sezione stradale avrà larghezza massima di mt. 3,00, comprese le scarpate, in maniera tale da garantire la stessa percorribilità del tracciato da parte di mezzi agricoli;

2) Di approvare la planimetria redatta dall’Arch. Leone Livio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla modifica della Strada Vicinale dell’Inverso Bisdonio, sita in località Bisdonio del Comune di Pont Canavese, dando atto che viene riportata con il colore giallo l’attuale sede carreggiabile e in colore rosso il nuovo tracciato della strada vicinale;

2) Di dare atto che la presente delibera non costituisce variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17, comma 8, lettera b) della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche, pertanto copia della presente delibera verrà trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente all’aggiornamento della cartografia del P.R.G.C., ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 17;

3) Di accogliere, per i succitati motivi, la domanda della ditta Tiboldo Graniti srl, restando modificata la posizione della strada vicinale in parola, come dalla menzionata allegata planimetria a firma dell’Arch. Leone, intendendosi:

a) cessato il carattere di vicinalità del tratto di strada colorato in giallo nella planimetria in parola, che contestualmente è declassificata;

b) costituito il carattere vicinale sul nuovo tratto di strada colorato in rosso nella stessa planimetria, che contestualmente è classificato strada vicinale;

4) Di disporre (ai sensi dell’art. 3 della L. R. n. 86/1996) la trasmissione della presente delibera alla Regione Piemonte, che provvederà alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale regionale;

5) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. R. n. 86/1996 e ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992;

6) Di trasmettere (ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992) copia della presente delibera entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Regionale al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del Codice della Strada;

7) Di disporre che tutte le spese connesse e conseguenti alla presente delibera sono a carico della proponente ditta Tiboldo Graniti srl, comprese a titolo esemplificativo: le spese di frazionamento, le spese di rogito, le modifiche alle cartografie catastali e di P.R.G.C., i lavori di realizzazione della nuova sede stradale e ogni onere accessorio per il completamento della modifica stradale proposta;

8) Di assegnare alla richiedente le aree di terreno relative al tratto di strada modificato, che perde il carattere di vicinalità. La ditta Tiboldo Graniti srl è quindi autorizzata ad occupare le aree stesse.

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva unanime votazione palese.