Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comunità montana Valle del Cervo - La Bürsch - Andorno Micca (Biella)
Statuto della Comunità montana (approvato con deliberazione Consiliare n. 18 del 25.10.2006)
Preambolo
Convinti dellimportanza di conservare la memoria storica delle diverse tradizioni di vita e di lavoro delle popolazioni della Bassa e dellAlta Valle Cervo, preso atto delle distinte caratteristiche morfologiche, dimensionali e ambientali e delle specifiche originali esperienze maturate nei decenni trascorsi, con il presente Statuto gli eletti della Comunità Montana Valle del Cervo - La Bürsch in rappresentanza degli Enti che la compongono, intendono porre le basi per un comune e convinto percorso istituzionale che affermi la centralità dellindividuo, sappia con impegno e sensibile determinazione colmare i divari socio-economici esistenti allinterno dellarea e riconoscere il ruolo irrinunciabile e fondamentale svolto a presidio dellintero territorio dagli abitanti residenti nei Comuni più soggetti ai disagi ed ai condizionamenti del mutevole ambiente fisico, favorendo con ogni mezzo la promozione del territorio della Comunità soprattutto tra i giovani.
TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Costituzione e sede
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 in data 14/08/2003 in attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 Testo Unico sulla Montagna e successive modificazioni, tra i Comuni di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno e Zumaglia, è costituita la Comunità Montana Valle del Cervo - La Bürsch (in seguito chiamata Comunità Montana).
2. Essa ha sede in Andorno Micca.
3. La Comunità Montana può adottare, con deliberazioni del Consiglio, un proprio stemma e un proprio gonfalone.
Art. 2
Natura
1. La Comunità Montana è una Unione tra Comuni montani, Ente Locale con autonomia normativa nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi statali e regionali nonché delle norme di derivazione comunitaria, costituita con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, per lesercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per lesercizio associato delle funzioni comunali.
Art. 3
Finalità
1. Nellambito delle generali competenze fissate dalla Costituzione e dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:
a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione ed attraverso il metodo della concertazione con le parti sociali, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di sviluppo e riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale, con particolare attenzione alla difesa del presidio umano;
b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile;
d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali particolarmente disagiate (in quanto si riconosce che il servizio da essi svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ambientali della montagna) gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento, al fine di favorire la permanenza sul territorio e di evitare fenomeni di emarginazione sociale ed economica;
e) concorrere, dintesa con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovraccomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali e ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;
f) promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i Comuni e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare o attenuare le cause di disagio sociale per leducazione e prevenzione della salute, per la realizzazione delle pari opportunità uomo - donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m.i. La Comunità Montana promuove la presenza di entrambi i sessi nellorgano esecutivo e nei propri organi collegiali, nonché in quelli degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti;
g) favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi modelli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità Montana;
i) collaborare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con i Comuni, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere i problemi di Comune interesse, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dellambiente montano e favorire ogni utile forma di intesa con altri organismi pubblici e privati, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dalla Unione Europea per tali fini;
m) favorire, in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, lintroduzione di modalità organizzative e gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni e, ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più servizi e/o funzioni di competenza comunale;
n) sviluppare, in questo quadro di riferimento, iniziative idonee a creare un sufficiente livello di autonomia economica alla Comunità Montana, in linea con i principi che ispirano la riforma degli altri Enti Locali;
o) promuovere lo sviluppo e lutilizzo delle tecnologie informatiche soprattutto a basso costo di utilizzo, quale strumento per garantire i diritti di cittadinanza, riducendo lisolamento delle popolazioni e per incentivare nuovi insediamenti abitativi nelle zone di montagna.
Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali
Unione dei Comuni
1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle finalità di cui alla lett. m) dellarticolo 3 del presente Statuto, dintesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale uno dei modelli ideali di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, la Comunità Montana si impegna a favorire un processo di scelta e di gestione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata in cui liniziativa ed il successivo controllo sulla gestione sia garantito ai Comuni.
3. La Comunità Montana favorisce lesercizio dei servizi pubblici locali di cui allart. 112 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, nellambito territoriale coincidente con quello della Comunità Montana, ove non siano determinati diversi ambiti ottimali.
Art. 5
Metodi e strumenti di azione - Principi
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dal presente Statuto, la Comunità Montana, nellesercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Provincia e della Regione;
c) la partecipazione degli Enti territoriali e della collettività insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;
d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità Montana;
h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.
Art. 6
Albo Pretorio
1. Nella sede della Comunità Montana è riservato un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. Al suddetto Albo Pretorio ufficiale, può essere associato linserimento degli atti di particolare rilevanza sul web, ma solo con finalità di pubblicità - notizia, di trasparenza amministrativa e di miglioramento dei rapporti di comunicazione tra lEnte Montano, i Comuni di riferimento, la popolazione e gli altri enti e soggetti pubblici e privati.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA COMUNITA MONTANA
Art. 7
Organi di governo
1. Gli organi della Comunità Montana sono:
- Il Consiglio (organo rappresentativo);
- La Giunta (organo esecutivo);
- Il Presidente.
Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nellambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte.
2. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle norme del vigente Statuto nellambito dei principi derivanti dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.
3. Si applicano agli amministratori della Comunità Montana lo status, le aspettative, i permessi e le indennità previste dalla legge per gli amministratori degli enti locali.
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art. 8
Composizione, elezione e durata in carica
1. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri, tre in rappresentanza di ciascuno dei quattordici Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Ogni Consigliere della Comunità Montana cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale, di Sindaco o di Assessore, che costituisce titolo e condizione dellappartenenza al Consiglio della Comunità Montana, decade perciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere.
3. Qualora si verifichi lo scioglimento di un Consiglio comunale o la fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana, i rappresentanti dei Comuni interessati restano in carica fino alla loro surrogazione da parte dei nuovi Consigli comunali, anche nel caso di gestione Commissariale, fatta eccezione per la fattispecie di scioglimento del Consiglio per infiltrazioni di tipo mafioso: in tal caso la rappresentanza spetta esclusivamente al Commissario.
4. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni nellelezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il Presidente è tenuto a darne comunicazione al Prefetto.
Art. 9
Competenze
1. Il Consiglio definisce lindirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. In particolare, il consiglio ha competenza:
a) sugli atti fondamentali indicati nellart. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
b) sulladozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e relativi programmi annuali operativi;
c) sullassunzione di funzioni e servizi, conferiti dai Comuni, da esercitare o gestire in forma associata.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.
Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri della Comunità Montana
1. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consigliere rappresenta lintera Comunità Montana.
3. Il Consigliere ha diritto:
a) di avere libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere le notizie e le informazioni dallo stesso ritenute necessarie per lespletamento del proprio mandato, nonché di prendere visione ed ottenere copia degli atti, anche delle aziende, delle istituzioni e di altri Enti dipendenti dalla Comunità Montana, nonché delle società dalla stessa partecipate, ai sensi delle vigenti leggi;
b) di richiedere la convocazione del Consiglio nei modi fissati dalla legge e dallo Statuto;
c) di esercitare liniziativa deliberativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta sia riservata per legge, per Statuto o regolamento ad uno specifico organo o ufficio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative deliberative in corso;
d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio;
e) di richiedere, nei modi fissati dalla legge, per i Consiglieri dei Comuni e della Provincia, lesercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta da parte del Difensore Civico, ove costituito.
f) di percepire il gettone di presenza e di usufruire dei permessi nei modi di legge.
4. Il Consigliere interviene alle sedute del Consiglio e partecipa al lavoro delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.
Art. 11
Interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa
dei Consiglieri - Definizioni
1. Linterrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta della Comunità Montana, o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
2. Linterpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta, del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente o di singoli Assessori, in questioni che riguardino determinati aspetti dellindirizzo politico-amministrativo dellorgano esecutivo e può essere trasformata in mozione.
3. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione del Consiglio comunitario su un determinato argomento.
4. La risoluzione è un ordine del giorno con cui il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito a tematiche di interesse generale, senza alcun carattere provvedimentale.
5. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, il quale, qualora non sia richiesta risposta scritta, è tenuto ad inserirle allordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
6. Nel caso in cui venga richiesta risposta scritta, la stessa deve essere fornita dal Presidente della Comunità Montana o dallAssessore competente, entro trenta giorni.
Art. 12
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana in quanto compatibili le norme del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali.
2. Alla convalida dei consiglieri neo-eletti provvede il Consiglio nella sua prima seduta di insediamento, o in momento successivo alla nomina da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. La verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è riferibile esclusivamente al ruolo di consigliere della Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulla condizione di eleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale o sul rispetto delle regole di votazione da parte del Comune nellelezione dei propri rappresentanti. I consiglieri entrano in carica allatto della convalida.
3. I Consiglieri decadono dalla carica quando non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio senza presentare giustificazione scritta dellassenza. La decadenza è proposta dal Presidente e pronunciata dal Consiglio della Comunità Montana con effetto immediato, previa contestazione scritta delle assenze allinteressato e valutazione delle controdeduzioni eventualmente fornite dal medesimo entro un termine non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al protocollo della Comunità Montana e del Comune interessato. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo della Comunità Montana e non necessitano di presa datto.
5. Il Consiglio della Comunità Montana, fino a che i Comuni non abbiano provveduto alla surroga, si riunisce e delibera validamente con un numero di Consiglieri inferiore a quello stabilito nel presente Statuto, assicurando comunque il quorum strutturale di metà più uno dei componenti.
6. Le dimissioni contestuali dalla carica di Consigliere di metà più uno dei componenti il Consiglio della Comunità Montana, determinano lo scioglimento del Consiglio ai sensi dellart. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. In seno al Consiglio possono essere costituiti gruppi consiliari, con un numero di Consiglieri non inferiore a tre.
2. I gruppi consiliari si costituiscono in base a dichiarazione scritta di volontà dei consiglieri che indicano un proprio capogruppo. In assenza di tale indicazione, le funzioni di capogruppo sono svolte dal consigliere più anziano detà allinterno del gruppo.
Art. 14
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti, predeterminandone il numero, le competenze, le norme di funzionamento e la composizione.
2. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere, concorrendo allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per lesame di specifici argomenti.
4. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì allesame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.
5. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio con competenze specifiche sullargomento trattato, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.
6. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
Art. 15
Delega ai Consiglieri
1. I Consiglieri possono svolgere, nellambio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio, incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Comunità Montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
Art. 16
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, ove anche questi sia assente, dallAssessore presente più anziano di età.
2. La prima seduta del Consiglio dopo la sua costituzione è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età.
3. Qualora lordine del giorno del Consiglio prevede la votazione sulla fiducia alla Giunta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.
4. Colui, che, a norma dei commi 1, 2 e 3, presiede il Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo lordine prestabilito. In particolare, assicura losservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e fa osservare le norme dello Statuto, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce lordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Nellesercizio di queste funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, rispettando e difendendo le prerogative del Consiglio ed i diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 17
Modalità di convocazione del Consiglio
1. La convocazione dellorgano rappresentativo è disposta dal Presidente della Comunità Montana su iniziativa propria o deliberata dalla Giunta o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, o a richiesta di almeno un Consiglio comunale di un Comune della Comunità Montana, o da 3 Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle norme sullordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili.
2. Lavviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e lora di inizio della seduta, con lelenco degli argomenti iscritti allordine del giorno, deve essere notificato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Detto termine è ridotto, in caso di urgenza, a quarantotto ore e su convocazione a mezzo telegramma o fax. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti alliniziale ordine del giorno. Nellavviso di convocazione a mezzo telegramma, lordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
3. Lavviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre laggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nellavviso di convocazione per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. In questo caso, la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre lavviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
4. Lavviso viene comunicato ai Comuni.
Art.18
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
1. La convocazione del Consiglio a richiesta di un quinto dei Consiglieri, prevista dallarticolo precedente, deve contenere lindicazione univoca delloggetto degli argomenti di cui si chiede liscrizione allordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio e deve essere accompagnata dalle relative proposte di deliberazioni, di risoluzioni o di mozioni, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Qualora la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri riguardi argomenti a contenuto esclusivamente politico, come le risoluzioni o le mozioni, e comunque atti di mero indirizzo, questi devono essere posti allordine del giorno dal Presidente della Comunità Montana senza necessità di istruttoria tecnica da parte degli uffici entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Presidente, nel caso in cui ritenga che gli argomenti proposti non siano di competenza del Consiglio in quanto manifestamente non riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dello stesso, rifiuta la convocazione, dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dellEnte.
4. Contro il rifiuto opposto dal Presidente, i Consiglieri interessati possono proporre opposizione al Difensore Civico ove costituito o, in mancanza, al Prefetto, entro 20 giorni dalla notifica dellatto, il quale, se ritiene ingiustificato il rifiuto, procede nei successivi 20 giorni alla nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.
5. Quando la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri concerne argomenti non costituenti atti di mero indirizzo politico, la proposta di deliberazione formulata dai richiedenti deve essere sottoposta alla necessaria istruttoria tecnica per la formulazione dei pareri di cui allart. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Listruttoria deve essere completata entro il termine per linvio degli avvisi di convocazione del Consiglio.
6. Qualora i pareri di cui allart. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 siano negativi, devono essere adeguatamente motivati.
7. In ogni caso, anche in pendenza di istruttoria, il Presidente deve convocare lorgano rappresentativo entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, salvo che ritenga che largomento proposto per la trattazione non sia manifestamente riconducibile alle competenze del Consiglio e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nel qual caso si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 19
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consigli comunali
1. La convocazione del Consiglio può essere richiesta, con formale atto deliberativo, contenente anche la proposta di deliberazione, di risoluzione o di mozione da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana, da uno o più dei Consigli comunali dei Comuni della Comunità Montana.
2. Il Presidente è obbligato a convocare lorgano rappresentativo entro 30 giorni dal ricevimento dellatto deliberativo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si applicano le norme che il presente Statuto stabilisce per liniziativa da parte di un quinto dei Consiglieri.
Art. 20
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Sindaci dei Comuni
1. La convocazione del Consiglio della Comunità Montana può essere richiesta da 3 Sindaci dei Comuni.
2. Per le modalità di convocazione, si osservano le norme previste per la convocazione a richiesta dei Consiglieri della Comunità Montana.
Art. 21
Sede delle riunioni, Consiglio aperto.
1. Le riunioni del Consiglio della Comunità Montana si svolgono normalmente nellapposita sala delle adunanze.
2. Il Presidente può disporre lo spostamento della riunione in un luogo diverso, ma sempre nellambito territoriale dei Comuni della Comunità Montana.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dellaula riservata ai Consiglieri, se non autorizzato dal Presidente.
4. Oltre al Segretario ed ai dipendenti della Comunità Montana addetti al servizio di assistenza allassemblea, il Presidente può, a seconda delle esigenze, richiedere la presenza di dirigenti, funzionari, responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di società a partecipazione pubblica e di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione allargomento da trattarsi.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente e solo per fornire chiarimenti in ordine agli argomenti da trattare.
6. Nel caso di argomenti di rilevante interesse per la Comunità Montana, il Presidente, anche su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, convoca il Consiglio in seduta aperta.
Art. 22
Pubblicizzazione delle sedute
1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, lavviso di convocazione del Consiglio con allegato lordine del giorno è pubblicato a cura del Segretario allAlbo Pretorio per rimanervi fino allultimo giorno di riunione del Consiglio.
2. Copia dellavviso è contemporaneamente inviato ai Comuni per laffissione ai rispettivi Albi Pretori.
3. Il Presidente può disporre forme di pubblicità aggiuntive, compresa la pubblicazione sul sito web della Comunità Montana.
Art. 23
Disciplina delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui debbano essere sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti discrezionali di qualità o di attitudini di persone fisiche o della condotta pubblica o privata di esse. In tali casi, la determinazione di procedere in seduta segreta viene succintamente motivata dal Presidente.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Qualora il Consiglio debba o decida di procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei allassemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare laula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica o mediante web cam, anche in diretta, previa autorizzazione del Presidente.
5. Salvo le disposizioni di legge e statutarie che richiedono maggioranze speciali il Consiglio della Comunità Montana può deliberare validamente in prima convocazione in presenza di un numero di Consiglieri non inferiore alla metà di quelli assegnati allEnte.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione devono essere considerati assenti e quindi non si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza stessa.
7. La seduta in seconda convocazione, da tenersi entro due giorni dalla prima, si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati allEnte.
Art. 24
Verbalizzazione
1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Comunità Montana che partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il conflitto di interessi con largomento oggetto della discussione comporta lesclusione di diritto del Segretario e la sua sostituzione per la durata dello specifico argomento con un Consigliere facente funzioni di verbalizzante nominato dal Presidente.
3. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario e devono indicare:
- i punti salienti delle discussioni;
- il testo integrale delle deliberazioni;
- i Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti;
- la votazione.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, nel qual caso presenta un intervento scritto o ne detta il contenuto, se breve.
5. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
6. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta. Il relativo verbale, da redigersi con le cautele del caso, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria.
7. Il Segretario è responsabile delleventuale trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
8. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
9. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente delladunanza e dal Segretario.
Art. 25
Ordine del giorno
1. Il Consiglio, nelle proprie adunanze, non può deliberare né mettere in discussione né proposte né argomenti non iscritti allordine del giorno. Anche le comunicazioni del Presidente della Comunità Montana, e degli altri componenti lesecutivo, devono essere indicate nellordine del giorno, salvo il caso di assoluta urgenza.
2. Lordine di trattazione degli oggetti, comunicato ai Consiglieri con lordine del giorno, può essere modificato, salvo le precedenze di legge, con un provvedimento di inversione dellordine del giorno, allinizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente della Comunità Montana o di un Consigliere. Sulla proposta decide il Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art. 26
Forme di votazione
1. Lespressione del voto dei Consiglieri della Comunità Montana è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dal presente Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio della Comunità Montana, ivi comprese la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti.
3. La votazione a scrutinio segreto è prevista nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Nella votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza; i Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente delladunanza, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze, la votazione avviene con il sistema del voto limitato ad una preferenza. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, si considererà eletto, in sostituzione dellultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Nelle votazioni con il sistema del voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
6. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
7. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
8. Le deliberazioni, salvo diverse previsioni di legge o statutarie che dispongono in merito a maggioranze qualificate, sono assunte a maggioranza dei votanti.
9. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei votanti quando le stesse hanno ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
10. Qualora una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione, tuttavia può essere ripresentata, al fine di giungere ad una determinazione.
11. Al momento della votazione deve essere espresso il numero dei Consiglieri che votano a favore, nonché lelencazione nominativa dei Consiglieri che eventualmente votano contro e degli eventuali astenuti e alla fine della votazione ne deve essere proclamato lesito da parte del Presidente.
Art. 27
Proposte di deliberazione del Consiglio
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura listruttoria mediante lunità organizzativa cui è preposto, in tal caso il Presidente o lAssessore competente assumono la veste di relatori in Consiglio.
2. Liniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delladeguatezza dellistruttoria spetta altresì:
a) al Presidente della Comunità Montana;
b) alla Giunta;
c) a ciascun Consigliere.
3. Quando liniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un Consigliere, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per listruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per lacquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario, secondo le norme della vigente normativa e del presente Statuto; la proposta di deliberazione deve essere inserita nellordine del giorno del primo Consiglio utile successivo alla conclusione dellistruttoria da parte degli uffici competenti; listruttoria deve concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta al protocollo dellEnte se liniziativa è di uno o più Consiglieri ed entro 7 giorni dal deposito presso gli uffici se liniziativa è del Presidente.
4. Liniziativa da parte della Giunta viene esercitata con atti deliberativi.
5. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, lelenco annuale dei lavori pubblici e il programma triennale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
6. I cittadini singoli o associati possono inoltrare alla Comunità Montana proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nelle forme e nei modi disciplinati nel presente Statuto.
7. Le proposte di iniziativa popolare non costituiscono proposte di deliberazione in senso tecnico, ma obbligano i competenti organi della Comunità Montana allesame, secondo le norme previste dal presente Statuto in materia di partecipazione dei cittadini alle attività della Comunità Montana.
Art. 28
Deliberazioni del Consiglio
1. Le proposte di deliberazione comprese nellordine del giorno e gli atti ed i documenti ad esse relativi, salvo il caso di convocazione del Consiglio in via durgenza, sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana almeno tre giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la loro trattazione.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Il Consiglio può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto lorgano rappresentativo a disattendere i pareri.
4. Le deliberazioni Consiliari sono pubblicate allAlbo Pretorio entro trenta giorni dalla loro adozione, pena la decadenza.
Art. 29
Emendamenti
1. Si definiscono emendamenti le proposte di aggiunta o modifica al testo della proposta di deliberazione.
2. Possono essere proposti emendamenti in aula prima della chiusura della discussione, purché gli stessi non richiedano ulteriore valutazione dei responsabili del servizio competenti, ai fini dellattestazione della regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi dellart. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali.
3. Nei casi in cui gli emendamenti comportino ulteriori valutazioni in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, questi possono essere presentati al protocollo dellEnte dai Consiglieri mediante deposito presso la segreteria della Comunità Montana, almeno il giorno prima della data di convocazione del Consiglio.
4. Sugli emendamenti presentati ai sensi del comma precedente, devono essere resi i pareri di regolarità tecnica e/o contabile dei competenti responsabili di servizio ai sensi dellart. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali e quindi gli stessi emendamenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri nelle stesse forme previste per le proposte di deliberazione.
Art. 30
Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
CAPO II
LA GIUNTA
Art. 31
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - dal Vicepresidente e da cinque Assessori.
2. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.
Art. 32
Elezione della Giunta
1. La Giunta viene eletta dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta dopo il rinnovo dellorgano assembleare, sulla base delle linee programmatiche e di mandato, sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri, illustrate dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.
2. Possono essere eletti componenti della Giunta esclusivamente Consiglieri, Assessori o Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, facenti parte del Consiglio della Comunità Montana.
3. La Giunta è eletta, con unica votazione, dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti lassemblea.
4. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
5. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart. 141 del Testo Unico sugli Enti Locali.
6. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o alla presentazione delle dimissioni. Allelezione si procede su proposta del Presidente, mediante scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.
7. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta.
8. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
9. La Giunta resta in carica sino allinsediamento di una nuova Giunta.
10. In caso di decadenza la Giunta compie solo gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 33
Linee programmatiche di mandato e rendiconto
1. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio e sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Esso deve contenere:
a) una analisi sommaria della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo-organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono, con particolare riguardo ai dati economici, demografici, ambientali, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti alla popolazione e ai Comuni, alla qualità della vita delle popolazioni insediate nel territorio della Comunità Montana e ogni altro dato utile ai fini della programmazione di mandato;
b) lindicazione, in rapporto alla situazione descritta e allanalisi delle necessità e delle priorità delle popolazioni insediate nel territorio amministrato e dei Comuni che compongono la Comunità Montana, degli obiettivi che la Giunta intende conseguire nel corso del mandato, descritti negli effetti sperati, nei mezzi finanziari e organizzativi per farvi fronte e cadenzati temporalmente nel corso della durata del mandato;
c) lindicazione delle azioni da intraprendere e dei progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione agli obiettivi fissati e allanalisi della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo - organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono;
d) una parte delle linee programmatiche di mandato dovrà essere dedicata agli indirizzi che la Giunta intende perseguire nella gestione associata di funzioni e servizi comunali, previa analisi della situazione esistente, indicazione degli obiettivi e dei mezzi finanziari e organizzativi per realizzarli;
e) lindicazione dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di Assessore con le eventuali deleghe e la loro espressa accettazione.
2. Ciascun Consigliere può proporre modifiche alle linee programmatiche di mandato, nelle forme previste dal presente Statuto per gli emendamenti.
3. Nel corso del mandato, i Consiglieri partecipano alladeguamento e alla verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta.
4. In occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi ed in occasione dellapprovazione del rendiconto annuale, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta presenta al Consiglio un rendiconto di fine mandato, che illustra i programmi e i progetti realizzati raffrontandoli con le linee programmatiche di mandato e i documenti di programmazione.
Art. 34
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Comunità Montana o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dellintera Giunta. Deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche e di mandato del nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
5. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente, con le modalità stabilite al sesto comma dellart. 32.
Art. 35
Competenze della Giunta
1. La Giunta, organo esecutivo di governo della Comunità Montana, provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Direttore-Segretario o dei responsabili dei Servizi;
b) ad adottare eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra laltro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
d) a dare attuazione, per quanto di competenza, agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire al Consiglio, in occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi e di approvazione del rendiconto, sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo;
f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e attribuzione di risorse per lattività di gestione di competenza dei funzionari;
g) ad adottare la dotazione organica e lOrdinamento Generale degli uffici e dei servizi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 36
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in caso di sua assenza, impedimento, astensione dalla seduta, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza impedimento, astensione dalla seduta anche di questultimo, dallAssessore anziano.
3. Si considera Assessore anziano il più anziano detà.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, tuttavia possono essere invitati a partecipare i responsabili di servizio, o esperti esterni al fine di illustrare le proposte di deliberazione limitatamente al tempo necessario allillustrazione e con esclusione della partecipazione di estranei allorgano esecutivo nel momento della discussione e della votazione.
5. Alle riunioni della Giunta può partecipare il Revisore dei Conti in relazione alle sue funzioni.
6. La Giunta provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dallo Statuto.
7. Contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri, qualora ne facciano richiesta, presso i rispettivi Capigruppo.
Art. 37
Astensione obbligatoria dei componenti della Giunta
1. I componenti lorgano esecutivo devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 38
Proposte di deliberazione della Giunta
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura listruttoria mediante lunità organizzativa cui è preposto.
2. Liniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delladeguatezza dellistruttoria spetta altresì:
a) al Presidente della Comunità Montana;
b) ai singoli componenti della Giunta.
3. Quando liniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un altro componente dellorgano esecutivo, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per listruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per lacquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario secondo le norme vigenti e del presente Statuto.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Lorgano esecutivo può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto il collegio a disattendere i pareri.
6. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate allAlbo Pretorio entro trenta giorni dalla loro adozione, pena la decadenza.
CAPO III
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 39
Competenze
1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, ne assicura lunità dellattività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario direttore, ai Dirigenti o ad altri responsabili della gestione;
c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula lordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto;
d) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;
e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellEnte ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
f) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli allesame della Giunta;
g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellEnte, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
h) può acquisire tutte le informazioni, anche riservate, necessarie allesercizio delle proprie funzioni presso tutti gli uffici e i servizi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari;
i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
j) risponde direttamente o tramite lAssessore competente alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;
k) indice i referendum;
l) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dallart. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di organizzazione;
n) sulla base degli indirizzi stabiliti dallorgano rappresentativo provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dellEnte presso enti, aziende ed istituzioni, quando tale facoltà non sia riservata dalla legge al Consiglio;
o) rappresenta lEnte in giudizio nei casi previsti al successivo art. 43.
Art. 40
Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti della Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo lordine di anzianità dato dalletà anagrafica.
Art. 41
Deleghe del Presidente
1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
Art. 42
Rappresentanza legale
1. La rappresentanza legale della Comunità Montana spetta al Presidente della Comunità Montana, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli artt. 107 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.
2. In particolare, la rappresentanza negoziale, sia per i contratti che per gli atti unilaterali a contenuto negoziale, spetta al responsabile dellufficio o servizio a ciò deputato, secondo lorganizzazione dellEnte.
3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dellEnte, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.
4. Nel caso previsto dallultima parte del comma precedente, lindirizzo dellatto al Presidente della Comunità Montana si intende rivolto al competente responsabile dellufficio o servizio.
Art. 43
Rappresentanza giudiziale
1. La Comunità Montana, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile dellufficio o servizio competente per materia. Il responsabile competente è individuato nellorgano burocratico che ha compiuto latto o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia, sulla base degli atti di nomina, dellattribuzione allunità organizzativa cui è preposto, dei procedimenti amministrativi oggetto di controversia, dellassegnazione dei poteri gestionali e di spesa.
2. Quanto stabilito al comma precedente vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.
3. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.
4. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi di governo della Comunità Montana, la rappresentanza giudiziale spetta al Presidente della Comunità Montana.
5. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al responsabile dellufficio o servizio, questi, con proprio atto di determinazione, si costituisce in giudizio, nominando il legale di fiducia ed impegnando la relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla legge, di capacità a stare in giudizio, senza lassistenza del difensore.
6. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al Presidente della Comunità Montana, questi si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta, individua il legale di fiducia con proprio provvedimento e demanda lassunzione dellimpegno di spesa al responsabile del servizio.
CAPO IV
ORGANISMI DI CONSULTAZIONE
Art. 44
La Conferenza dei Sindaci
1. E istituita la Conferenza dei Sindaci, organismo istituzionale e permanente di consultazione, informazione e raccordo dellattività della Comunità Montana - Unione di Comuni.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni, o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana.
3. La Conferenza deve essere convocata nei casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della Comunità Montana, anche su richiesta di almeno tre Sindaci dei Comuni.
4. E nella facoltà del Presidente della Comunità Montana, promuovere periodicamente riunioni della Conferenza medesima per lesame di argomenti ritenuti meritevoli di valutazione collegiale. La funzione informativa, istruttoria e consultiva della Conferenza non pregiudica le competenze decisionali degli organi deliberativi della Comunità Montana.
5. La Conferenza in particolare:
a) esprime atti di indirizzo e controllo nei confronti del Presidente della Comunità Montana in caso di delega a questultimo di rappresentare i Comuni in seno a società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali;
b) esprime atti di indirizzo e controllo al fine del corretto esercizio di servizi a carattere sovracomunale;
c) viene consultata prima delladozione del piano di sviluppo socio-economico;
d) esprime, qualora richiesto, parere sui progetti di opere pubbliche della Comunità Montana;
e) esprime pareri se richiesti dal Consiglio o dalla Giunta della Comunità Montana.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE INTERNA
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art. 45
Rapporti tra organi politici e dirigenza - Principi generali di
gestione
1 - Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi di governo e i poteri di gestione che sono attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.
2 - Gli organi politici della Comunità Montana in particolare nellambito delle rispettive competenze definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano le rispondenze dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3 - Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione degli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4 - Nei limiti fissati dalla Legge viene assunto come principio generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure, ferma lesigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale degli atti e dellazione amministrativa nel suo insieme.
Art. 46
Principi organizzativi
1 - La Comunità Montana informa lorganizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando lapplicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro, lintroduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti allesterno mediante forme appropriate
d) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante lorganizzazione per funzioni e programmi, con lintroduzione della massima flessibilità della struttura e mobilità orizzontale del personale.
e) articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi interni;
f) organizzazione della struttura secondo uno schema flessibile adattabile in ogni tempo sia alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi fissati dallamministrazione sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità.
Art. 47
Principi generali in materia di personale
1 - La gestione del personale si ispira ai principi di efficienza, efficacia e responsabilizzazione individuale o di gruppo rispetto allattività svolta e ai risultati conseguiti.
2 - In ragione del perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità per il conseguimento degli obiettivi determinati dallamministrazione; le dotazioni di personale previste per ciascun settore sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche per periodi prefissati, nellambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio delle piena mobilità allinterno dellEnte; salvo il rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
3 - La Comunità Montana riconosce determinante il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti. Al fine di assumere adeguate forme di aggiornamento di qualificazione e specializzazione professionale iscrive.adeguate dotazioni finanziare nel bilancio di previsione annuale.
4 - La Comunità Montana garantisce ai propri dipendenti e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui procedimenti che riguardano il personale, lorganizzazione del lavoro e il pieno rispetto delle norme di Legge e contrattuali in materia di libertà e diritti sindacali.
Art. 48
Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
1 - Nel rispetto dei principi del presente Statuto e sulla base degli indirizzi generali da parte del Consiglio, la Giunta adotta il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2 - Il Regolamento dovrà tra laltro disciplinare:
a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture
b) la dotazione organica e le modalità di accesso allimpiego
c) il Segretario - Direttore
d) la Dirigenza
e) i Responsabili dei settori / servizi
f) procedure per ladozione delle determinazioni
g) i casi di incompatibilità
3 - Il Regolamento determina, altresì le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere attività lavorativa estranee al rapporto di impiego, subordinando le stesse allassolvimento da parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro loro assegnato.
Art. 49
Personale
1. La Comunità Montana promuove laggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni amministrative erogate alla popolazione.
2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso lutilizzo razionale delle risorse umane e con lopportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Conformemente ai principi della legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali, uno o più regolamenti di organizzazione disciplinano la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento.
4. I regolamenti di organizzazione disciplinano lattività dellEnte che deve essere informata ai principi dettati dal precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:
a) trasparenza e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
b) flessibilità nellorganizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.
Art. 50
Flessibilità organizzativa
1. Per lespletamento delle proprie funzioni ed il perseguimento dei propri fini, la Comunità Montana si avvale in primo luogo dei propri uffici e servizi e del proprio personale.
2. Essa può avvalersi anche degli uffici dei Comuni, di altre Comunità Montane o di altri Enti operanti nel territorio, previo consenso degli Enti interessati, nonché di consulenti esterni, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
Art. 51
Segretario / Direttore
1 - La Comunità Montana ha un Segretario titolare che ha natura e funzione apicale della struttura organizzativa.
2 - Il Segretario/Direttore ha la direzione complessiva dellattività gestionale e in tale veste esercita le funzioni di raccordo tra gli organi politici e le strutture tecniche.
3 - Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alle conformità dellazione amministrativa alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e svolge lattività di assistenza e verbalizzazione.
4. Il Segretario / Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina lattività; partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, e redige i relativi verbali di seduta;
b) esprime il parere di cui allart. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui lEnte non abbia responsabili dei servizi;
c) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente Statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente; redige relazioni e progetti di carattere organizzativo; cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nellinteresse della Comunità Montana;
d) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dallart. 197, comma 2, lettera a) del Testo Unico sugli Enti Locali, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallart. 169 del suddetto decreto legislativo o di un documento equivalente di attribuzione di risorse ed obiettivi ai responsabili degli uffici e dei servizi;
e) verifica la correttezza amministrativa e lefficienza di gestione sullattività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
f) può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con lautorizzazione del Presidente, a quelle esterne;
g) su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
h) se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse della Comunità Montana i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
i) può assumere, in mancanza dei responsabili, la gestione diretta di uffici e servizi dellEnte.
Art. 52
Funzioni di Vicesegretario
1. In caso di assenza o impedimento del Segretario-Direttore, il Presidente può attribuire le funzioni di Vicesegretario ad un dipendente della Comunità Montana in possesso del titolo di studio previsto per laccesso al concorso di Segretario-Direttore, purché inquadrato in categoria non inferiore alla D.
Art. 53
I Responsabili degli uffici o servizi
1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con losservanza dei principi e dei criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione della Comunità Montana, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dellEnte.
3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dellorganizzazione dellEnte e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi.
Art. 54
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del d.lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente avviene previo esperimento di procedure di selezione disciplinate dai regolamenti di organizzazione dellEnte.
Art. 55
Convenzioni organizzative con altri enti
1. Per una più efficace ed efficiente organizzazione, la Comunità Montana può stipulare con altri enti convenzioni organizzative per lutilizzazione di personale, nel rispetto del regolamento di organizzazione e della contrattazione collettiva.
Art. 56
Collaborazioni esterne
1 - Per il conseguimento di obiettivi determinati ed in carenza di adeguata professionalità interna allamministrazione il Presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità che definiscono loggetto, comprensivo degli indirizzi di massima e dei risultati attesi, le risorse assegnate, la durata ed il compenso della collaborazione.
Art. 57
Ufficio di Statistica
1. Può essere istituito lUfficio di Statistica ai sensi dellart. 3 del d.lgs. 322/1989.
2. AllUfficio di Statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia da reclutare secondo i principi di flessibilità organizzativa e secondo le norme dei regolamenti di organizzazione.
3. LUfficio di Statistica, oltre ai compiti previsti dalla legge, ha la funzione di raccogliere ed analizzare i dati demografici, economici, urbanistici etc., rilevanti ai fini della programmazione della Comunità Montana e dei Comuni di riferimento, e di supporto agli investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo economico, sociale e civile del territorio.
CAPO II
CONTROLLI INTERNI
Art. 58
Principi generali del controllo interno
1. La Comunità Montana realizza i propri fini mediante una amministrazione per risultati, basata sulla programmazione e sul controllo successivo e concomitante alla gestione.
2. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta in continuo raccordo con la programmazione, lEnte si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) controllo sulla regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) controllo interno di gestione per verificare, lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) sistema di valutazione permanente del personale;
d) controllo strategico al fine di valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Art. 59
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto da organi interni allEnte secondo le rispettive competenze come segue:
- controllo interno della legittimità e legalità dellazione amministrativa svolta dal Segretario-Direttore, e, ove costituito, dal Difensore Civico;
- revisione economico finanziaria, svolta dal Revisore dei conti;
- controllo di regolarità contabile, svolto dal responsabile del servizio finanziario;
- controllo di regolarità della stipulazione dei contratti, mediante la determinazione a contrattare adottata dal responsabile del servizio.
Art. 60
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un unico revisore che svolge le funzioni previste dallordinamento e dal regolamento di contabilità dellEnte.
2. Nellesercizio delle funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera di competenza e sentire il Segretario-Direttore e gli incaricati delle posizioni organizzative della Comunità Montana o delle istituzioni, che hanno lobbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti della Comunità Montana in qualsivoglia ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
Art. 61
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Lorgano competente, la modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione delle relazioni periodiche, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 62
Sistema per la valutazione permanente del personale
1. Le prestazioni e le competenze organizzative del Segretario-Direttore e dei responsabili degli uffici e dei servizi, e i comportamenti degli stessi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità definite da regolamento di organizzazione, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione dellinteressato al procedimento.
5. La procedura di valutazione è presupposto indispensabile ai fini dellaccertamento delle responsabilità dirigenziali del Segretario-Direttore e dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
6. Il regolamento disciplina la composizione e lattività del nucleo di valutazione.
7. La valutazione del restante personale dipendente avviene secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro e i regolamenti di organizzazione dellEnte.
Art. 63
Controllo strategico
1. Il controllo strategico è finalizzato alla verifica dellattuazione degli obiettivi strategici dellEnte, e consiste nellanalisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dai documenti programmatici, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuale e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità dirigenziale e/o politica per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
TITOLO IV
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 64
Principi generali
1 - Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
2 - Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dellazione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.
Art. 65
Strumenti di programmazione
1 - Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla Legge, sono strumenti di programmazione:
- il piano pluriennale di sviluppo socio-economico
- i programmi annuali operativi
- i progetti speciali integrati
Art. 66
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1 - Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, individua gli obiettivi e le priorità degli interventi per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento degli interventi e delle relative spese degli enti locali e degli altri enti che concorrono allattuazione del piano medesimo.
2 - Il piano di cui al comma precedente ha come finalità principali il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dellambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, luso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale , delledilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.
3 - Lorgano esecutivo predispone il piano di sviluppo socio-economico tenendo conto di quanto stabilito ai commi precedenti nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale.
4 - Dopo ladozione da parte del Consiglio il piano viene depositato per 30 giorni presso la Comunità Montana. Del deposito viene data comunicazione ai Comuni membri e alla popolazione mediante pubblicazione di manifesti ed avvisi, per consentire eventuali osservazioni e ricorsi che dovranno essere prodotti entro 30 giorni dellavvenuta pubblicazione.
5 - Il Consiglio, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, esaminate le osservazioni pervenute ed apportate eventuali modifiche al piano lo trasmette per lapprovazione alla Provincia.
6 - La Provincia approva il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana entro 90 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta chiarimenti.
7 - Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano è trasmesso dalla Comunità Montana alla Presidenza della Giunta Regionale
8 - La suesposta procedura si applica anche alla variazione e agli aggiornamenti del piano.
Art. 67
Programmi annuali operativi
1 - Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi annuali operativi.
2 - Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
3 - Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia e alla Regione.
Art. 68
Progetti Speciali Integrati
1 - Oltre che per le finalità specifiche previste dalla Legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Essi sono assunti dintesa e con il consenso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zone montane.
2 - I progetti speciali integrati sono presentati alla Regione Piemonte, per la relativa approvazione.
3 - I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione ,sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra le parti nei modi di Legge.
Art. 69
Pareri di conformità
1. Ai fini di una valutazione della loro conformità ai piani e indirizzi della Comunità e del coordinamento delle iniziative, la Comunità Montana, anche di propria iniziativa, esprime parere:
a) sui piani programmi e progetti di opere e interventi di enti che investono materie di competenza della Comunità Montana o che incidano sui piani e programmi della medesima;
b) sui progetti di opere e iniziative di privati per le quali sia richiesto o previsto totale o parziale finanziamento carico dello Stato o di altri enti pubblici;
c) sui progetti di opere e iniziative di privati, anche se eseguite a loro totale carico, qualora investano materia di competenza della Comunità Montana o incidano sui suoi piani o programmi;
d) sulle domande di cittadini, di enti ed organismi e dei Comuni alla Regione volte ad ottenere finanziamenti su specifiche Leggi Regionali. I pareri di cui al comma 1 b) c) d) sono formulati entro 30 giorni, salvo che la legge non prescriva un termine minore.
2. I termini di cui sopra, previa motivata comunicazione, possono essere prorogati per un tempo pari a quello del termine originario.
3. I pareri di conformità di cui al precedente comma sono espressi dalla Giunta.
Art. 70
Accordi di programma
1 - Per la definizione e lattivazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono lazione integrata e coordinata di Enti locali, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici il Presidente della Comunità Montana può concludere appositi accordi di programma con gli interessati, anche in relazione a quanto previsto dallart. 20 Legge 97/94.
CAPO II
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
Art. 71
Funzioni
1 - Lesercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.
2 - Lesercizio associato si realizza nei seguenti modi:
- conferimento di funzioni
- costituzione di Uffici comuni con delega di gestione alla Comunità Montana
Art. 72
Trasferimento di funzioni
1 - Il trasferimento delle funzioni Comunali avverrà mediante approvazione di appositi atti da parte dei Comuni della Comunità Montana.
2 - Ciascun Ente approva una convenzione che deve tassativamente contenere:
- condizioni di organizzazione del servizio;
- modalità di finanziamento del servizio:
- condizioni nella successione della titolarità del servizio;
- modalità recesso;
- termine
3 - A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento, prelievo.
Art. 73
Uffici comuni
1 - Mediante apposite convenzioni, i Comuni possono costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato o parzialmente.distaccato per lesercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità Montana.
2 - A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità organizzativa della funzione.
Art. 74
Norma finanziaria
1 - Le attività di cui agli artt. 72 e 73 possono essere svolte dalla Comunità Montana solo se i Comuni ne garantiscono la copertura finanziaria.
2 - Resta salva la facoltà per la Comunità Montana di destinare risorse proprie a titolo di cofinanziamento parziale o totale del servizio.
Art. 75
Recesso
1 - La gestione associata deve essere costituita per un periodo di tempo determinato.
2 - Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.
CAPO III
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE
Art. 76
Servizi pubblici locali - forme di gestione
1. La Comunità Montana, nellambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici di cui è titolare, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, consistenti in una attività di fare rivolti ad una utenza indifferenziata dietro corrispettivo di una tariffa o canone.
2. Le deliberazioni consiliari per lassunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai previsti ricavi o benefici attesi.
3. La legge distingue, ai fini della scelta della forma di gestione, i servizi pubblici locali di rilevanza economica dai servizi privi di tale rilevanza.
4. Ai fini della configurazione di un complesso di attività di rilevanza sociale come servizio pubblico locale non di rilevanza economica, sono presi in considerazione:
a) il tipo di servizio, lutenza specifica, il sistema di relazione con lutenza;
b) il tipo di intervento nel sistema di riferimento per il servizio pubblico locale;
c) lesistenza o meno di fattori di mercato o di elementi che lo caratterizzino, lassenza di uno specifico scopo lucrativo, lassenza di rischio connesso allattività, leventuale esistenza di finanziamenti pubblici.
5. La Comunità Montana individua per i servizi pubblici locali qualificabili come privi di rilevanza economica adeguati moduli gestionali.
Art. 77
Collaborazione con altri Enti e organismi pubblici
1 - La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti e organismi pubblici per lesercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dalla vigente normativa sullordinamento degli Enti Locali.
Art. 78
Rapporti di cooperazione
1 - Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese e accordi con Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla Legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi appartenenti all Unione Europea.
Art. 79
Adesione allUNCEM
1 - La Comunità Montana aderisce allUNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani).
2 - La Comunità Montana può deliberare ladesione ad altre associazioni di Enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.
CAPO IV
NORME FINANZIARIE
Art. 80
Ordinamento finanziario e contabile
1 - La Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.
Art. 81
Finanziamento della Comunità Montana
1 - La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e conferite, nellambito del coordinamento della finanza.pubblica e in base alla norme dellordinamento della finanza locale che si applicano anche alla Comunità Montana.
2 - Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti:
- dal fondo nazionale per la montagna, di cui allart. 2 della legge n. 97/1994;
- dal fondo regionale per la montagna, di cui allart. 24 della L.R. n. 13/1993;
- dalle assegnazioni da parte della U.E., dallo Stato, dalla Regione o di altri enti;
- da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni , contributi ecc.;
- dalle rendite patrimoniali e proventi da servizi;
- dalle entrate dipendenti da eventuali deleghe da parte degli enti.
3 - La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri nelle misure fissate dal Consiglio e commisurato alla popolazione residente risultante dai dati dellultimo censimento.
Art. 82
Demanio e patrimonio
1 - La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio;
2 - Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità;
3 - Leconomo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni dellEnte.
Art. 83
Gestione finanziaria
1 - La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, oltre che dalle Leggi specifiche, dalle disposizioni vigenti per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune montano della Comunità che conta il maggior numero di abitanti.
2 - Il Regolamento di Contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
- per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati.
- per il principio della netta separazione dei poteri e della responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge.
- per consentire agli organi elettivi lesercizio del potere di controllo devono essere previsti quali atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, nonché i termini e le modalità di tali comunicazioni.
3 - I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità Montana.
4 - I consorzi ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
Art. 84
Il Tesoriere
1 - La Comunità Montana nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge istituisce un proprio servizio di tesoreria.
2 - Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica per un periodo non superiore a cinque anni.
3 - Il Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.
Art. 85
Attività Contrattuale
1 - La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3 - La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 86
Revisore dei conti
1 - Il Consiglio elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore dei Conti tra le categorie indicate dalla Legge, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2 - Il revisore dei conti non è revocabile salvo nei casi previsti dalla Legge o da incompatibilità sopravvenuta.
3 - Lesercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.
4 - La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dallufficio di Revisore.
5 - La revoca della nomina, nei casi previsti dal comma 2, è deliberata dal Consiglio dopo la formale contestazione da parte del Presidente, degli addebiti allinteressato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.
6 - Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio, allatto della nomina e della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con i Decreti Ministeriali.
7 - Il Regolamento di Contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali e ne specifica le attribuzioni nellambito dei principi generali fissati dalla Legge e dal presente Statuto.
8 - Nellesercizio delle sue funzioni, il revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.
CAPO V
LA RESPONSABILITA
Art. 87
Responsabilità verso la Comunità Montana
1 - Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2 - Il Presidente, il Segretario/Direttore, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3 - Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario/Direttore o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Presidente.
Art. 88
Responsabilità verso terzi
1 - Gli amministratori, il segretario/direttore e i dipendenti che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi a dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2 - Ove la Comunità Montana abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3 - La responsabilità penale dellamministratore, del Segretario/direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della Comunità Montana sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 89
Responsabilità dei contabili
1 - Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro della Comunità Montana o sia incaricato della gestione dei beni della Comunità, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro della Comunità deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Art. 90
Patrocinio legale
1 - LEnte, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi allespletamento del servizio e alladempimento dei compiti dufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dallapertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2 - In ogni caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, lEnte ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 91
Principi generali
1 - La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alle proprie attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficiente svolgimento della sua attività di programmazione e cooperazione.
2 - Ai fini del presente Statuto, in mancanza di esplicita e diversa indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunitario.
Art. 92
Diritto allinformazione
1 - A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sullindicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano
2 - La Comunità Montana fornisce, mediante lufficio relazioni con il pubblico, un constante servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui servizi pubblici, avvalendosi anche di strumenti informatici e telematici.
Art. 93
Diritto di uguaglianza e imparzialità
1 - Laccesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.
Art. 94
Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo
1 - E garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento.
2 - E altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 95
Istanze, Petizioni, Proposte
1 - Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.
2 - Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nellinteresse collettivo, il compimento di atti di competenza degli organi della Comunità Montana.
b) per petizione: la richiesta presentata da un numero minimo di cento cittadini diretta a porre allattenzione della Comunità Montana una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cento cittadini o da cinque associazioni iscritte allAlbo di uno o più Comuni per ladozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente a un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
3 - Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana devono contenere 1indicazione dellinteresse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.
4 - Il Presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei trenta giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che 1interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana ne dispone 1archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto
Art. 96
Consultazione popolare
1 - Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana possono indire apposite consultazioni della popolazione interessata.
2 - Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:
a) questionari;
b) indagini per campione;
c) assemblee pubbliche;
d) consultazione delle associazioni di volontariato.
e) altri strumenti analoghi di espressione delle opinioni anche ricorrendo a tecnologie informatiche e telematiche:
3 - Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso, anche tramite laffissione di manifesti in tutti i Comuni del territorio.
4 - Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5 - Le popolazioni dei Comuni dellAlta Valle Cervo si riuniranno almeno una volta allanno nel consesso dei fuochi per valutare le esigenze del territorio e per formulare proposte e osservazioni sulle materie di competenza della Comunità Montana o ad essa delegate dalla Regione.
6 - Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. Lorgano competente è però tenuto a esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
Art. 97
Consultazione istituzionale
1 - Il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana possono altresì indire apposite consultazioni degli eletti nei consigli comunali, attraverso:
- la convocazione di assemblee, anche per sub-aree che coinvolgano tutti i consiglieri o, per specifici argomenti, i membri delle commissioni consiliari interessate;
- la richiesta di pronuncia attraverso 1approvazione di ordini del giorno consiliari su specifici argomenti.
Art. 98
Referendum consultivo
1 - Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.
2 - Nellambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
3 - Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
4 - II referendum consultivo può, con provvedimento motivato, essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana.
5 - Non è ammesso il referendum consultivo, in materia di tributi, bilanci conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nellultimo quinquennio:
6 - II referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
7 - Lammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, ove istituito, e da due esperti, o diversamente da tre esperti, nominati dal Consiglio, aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta.
8 - Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° Maggio al 30 Giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dellanno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dellanno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
9 - II quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10 - Entro 90 giorni dalla proclamazione dellesito favorevole dei referendum, il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
11 - II quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.
Art. 99
Difensore Civico
1 - La Comunità Montana promuove anche attraverso convenzioni con i Comuni e/o la Provincia le più opportune forme per la costituzione di un Ufficio di Difensore Civico al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti dellattività dellEnte.
2 - II difensore civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e costi, approvata dal Consiglio e dai consigli comunali interessati.
3 - II difensore civico viene nominato dal Consiglio e scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4 - La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
5 - Nel caso in cui, dopo tre votazioni, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla seduta successiva del Consiglio ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
6 - Non sono eleggibili allufficio di difensore civico:
a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
b) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.
7 - Lineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dallufficio, dichiarata dal Consiglio.
8 - LUfficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
9 - Lincompatibilità , originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dallufficio, dichiarata dal Consiglio, ove linteressato non la rimuova entro 20 giorni dalla nomina.
10 - Il difensore civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza o revoca.
11 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
12 - La revoca del difensore civico è dichiarata con deliberazione dal Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti allesercizio delle sue funzioni.
13 - Il difensore civico invia al Consiglio ogni anno, una relazione sullattività svolta nellanno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
14 - Il difensore civico può anche inviare al Consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
TITOLO VI
AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 100
Autonomia normativa
1. Lautonomia normativa della Comunità Montana si esprime nellautonomia statutaria e regolamentare.
Art. 101
Statuto
1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge.
2. Lo Statuto nel rispetto della Costituzione, dei principi delle leggi statali e regionali, e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, stabilisce le norme fondamentali dellordinamento della Comunità Montana.
3. Ad esso devono conformarsi tutti i sottordinati atti normativi.
4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per lapprovazione dello Statuto stesso.
5. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione allAlbo Pretorio, in analogia a quanto previsto dallart. 10 delle preleggi per gli atti normativi dello Stato.
6. La proposta di abrogazione totale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca integralmente quello che si intende abrogare.
7. Contestualmente alla sostituzione, modificazione od integrazione di
parti dello Statuto, il Consiglio provvede alla presa datto del nuovo
testo integrato dello Statuto.
Art. 102
Regolamenti
1. La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.
3. La proposta di adozione del regolamento deve essere accompagnata da una relazione sulla sostenibilità organizzativo-amministrativa delle nuove norme e sullimpatto del regolamento sulle norme in vigore.
4. I regolamenti e le successive modifiche sono adottate dal Consiglio, salvo che la legge preveda una competenza dellorgano esecutivo.
5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
Art. 103
Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore del presente Statuto, si applicano le norme del precedente e dei regolamenti vigenti della preesistente Comunità Montana Bassa Valle Cervo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto si applicano le disposizioni ivi contenute che non abbisognano di norme attuative.
3. Qualora lo Statuto rinvii a regolamenti o ad altri atti amministrativi, fino alladozione di tali atti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.