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Bollettino Ufficiale n. 02 del 11 / 01 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Sant’Ambrogio di Torino (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 settembre 2006

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia comunale

Il Comune di Sant’Ambrogio di Torino esercita la propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, al fine di promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta, tenendo conto delle sue tradizioni e delle caratteristiche del proprio territorio.

Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

L’autogoverno della comunità si realizza con gli istituti e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 2
Finalità

Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà, libertà e giustizia, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali, per la piena attuazione dell’eguaglianza e la pari dignità tra i cittadini. In particolare attua il principio di parità tra uomo e donna.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte politiche; sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni.

Il Comune tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Il Comune, per il raggiungimento delle finalità suddette, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche nella forma del gemellaggio.

Art. 3
Programmazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria azione con quella degli altri enti territoriali.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare la gestione e l’organizzazione dei servizi stessi alla Comunità Montana, a Consorzi tra Comuni e tra Comuni e Provincia ed alle altre forme associative tra Enti Locali previste dalla legge.

Art. 4
Territorio e sede comunale

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, ed è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle frazioni San Pietro e Bertassi, con un’estensione di Kmq. 8,59. Il Comune di Sant’Ambrogio di Torino è confinante con i seguenti comuni: Avigliana, Valgioie, Chiusa San Michele, Caprie e VillarDora.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Il palazzo civico, sede comunale, è situato in Sant’Ambrogio, piazza XXV Aprile 4.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Sant’Ambrogio di Torino” e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo del 25 febbraio 1936, così formato: “d’azzurro al leone d’oro accostato da due colonne d’argento sostenenti la prima una stella d’oro, la seconda una fiamma al naturale, il tutto movente da un muro d’oro muragliato di nero”.

Il motto che accompagna lo stemma è “Fortis custodit atrium”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

L’uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

PARTE PRIMA
ORIETAMENTO STRUTTURALE

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
Organi del Comune

Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Art. 7
Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo.

Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui le sedute devono essere segrete.

Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Si considerano ordinarie le sole sedute aventi all’ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

Le sessioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 8
Composizione ed elezione del Consiglio

L’elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e la durata in carica dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, successivamente alla pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali e sino al rinnovo dell’Organo ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

In caso di mancata partecipazione di un consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, questo ne pronuncia la decadenza.

È Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.

Art. 9
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

L’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono disciplinate dal Capo II, art.55 e seguenti del T.U. approvato con D.Legislativo 267/2000 e s.m.i...

Art. 10
Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono stabilite dall’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia.

Art. 12
Informazione

Le sedute del Consiglio comunale possono essere aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della comunità.

Il Consiglio comunale deve porre in essere tutte le attività necessarie per l’effettivo diritto all’informazione della comunità. In particolare il consiglio provvederà all’esercizio dell’informazione preventiva e successiva, sulle date e sugli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle commissioni in esso operanti.

Art. 13
Convocazione del consiglio

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio si riunisce a norma dell’art. 7 del presente Statuto.

L’avviso con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Negli stessi termini di tempo l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere pubblicati all’Albo pretorio.

Quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte.

Il Consiglio delibera validamente con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

Art. 14
Commissioni consiliari

Per favorire il maggior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può istituire commissioni propositive e consultive permanenti per la proposta e la discussione di situazioni amministrative e con il compito di esaminare i più importanti atti deliberativi del Consiglio esprimendo su essi un parere preliminare.

Il Consiglio può altresì istituire commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali di indagine e di inchiesta per l’esame di questioni che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti, su materie individuate unicamente dal Consiglio comunale, con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.

Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali per l’esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

I lavori delle commissioni sono pubblici, salvo i casi in cui l’oggetto della discussione può ledere il diritto alla riservatezza di società o persone. L’avviso della convocazione delle commissioni sarà affisso all’Albo pretorio.

Art. 15
Consiglieri Comunali

La posizione giuridica o lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

Ciascun Consigliere, se non residente nel Comune, deve eleggere un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, gli atti saranno notificato presso la sede comunale.

Art. 16
Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall’amministrazione tutte le notizie ed informazioni in suo possesso utili all’espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite da apposito regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi.

I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni che vengono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto al Sindaco o agli Assessori da esso delegati interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolari materie che rivestano rilevanza per l’attività dell’Ente, riferendone al Sindaco stesso o all’Assessore competente.

Art. 17
Nomina della Giunta Comunale - Presentazione delle linee programmatiche

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Nella stessa seduta il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio, il quale si pronuncia con una votazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli Assessori entrano in carica all’atto di notifica della nomina. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Assessori saranno verificate dall’organo stesso nella sua prima seduta.

Art. 18
Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 6 (sei) assessori scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19
Pari opportunità

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali del comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

La Giunta è validamente riunita con l’intervento della metà dei componenti in carica al momento compreso il Sindaco e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.

Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Tutte le votazioni in Giunta sono palesi.

Art. 21
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Riferisce al Consiglio annualmente sulla propria attività.

Dà attuazione agli indirizzi generali di governo dettati dal Consiglio, mediante atti generali indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del Responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.

Approva gli accordi di contrattazione decentrata e adotta tutti gli atti di Amministrazione che non siano attributi dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi.

E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 22
Cessazione dalla carica di Assessore

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate dall’Assessore stesso al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 23
Il Sindaco

Il Sindaco è il capo del governo locale eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge ed adotta ordinanze contingibili e urgenti nelle materia indicate dalla legge.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed i poteri relativi.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i Cittadini”.

Art. 24
Competenze del Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune, assicurando l’unità dell’attività politico - amministrativa dello stesso, ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

Il Sindaco ha facoltà di delega ai singoli Assessori su oggetti determinanti.

Coordina e stipula l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politica - amministrativa del Comune.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 25
Vicesindaco ed anzianità degli Assessori

Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni di Legge. In assenza del Vicesindaco il Sindaco viene sostituito dall’Assessore presente più anziano d’età.

TITOLO III
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 26
Principi e criteri fondamentali dell’azione amministrativa

Il Comune uniforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza ed imparzialità.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si attua in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

L’Organizzazione amministrativa è ispirata al principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione che è svolta dai responsabili dei servizi e dal Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.

Gli uffici si ripartono in aree funzionali secondo criteri di flessibilità, al fine di assicurare la permanente rispondenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi alle attività di competenza del Comune ed agli obiettivi indicati dagli organi di governo dell’Ente.

Art. 27
Il Segretario comunale

Per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale potrà essere costituito un servizio unico fra il Comune di S. Ambrogio ed altri Comuni, sulla base di apposita convenzione che dovrà essere approvata dai Consigli Comunali degli Enti interessati.

Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le competenze, svolge funzioni di collaborazione consulenza ed assistenza nei confronti degli organi del Comune.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

- Il Sindaco può affidare al segretario le funzioni previste dall’art.107 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

- Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Il Sindaco può affidare al Segretario le funzioni del Direttore Generale.

Art. 28
Responsabili dei servizi

I Responsabili dei servizi sono preposti alle singole aree dell’organizzazione del Comune, e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli Organi elettivi

Ai responsabili dei servizi ai quali sono attribuite le funzioni gestionali di cui all’art. 107 del T.U. compete altresì l’affidamento degli incarichi professionali.

Gli atti dei responsabili dei Servizi sono comunicati alla Giunta Comunale nella prima seduta utile.

Art. 29
Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono con provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi.

La responsabilità degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nell’assunzione di atti dovuti, di competenza dei responsabili o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco ove possibile assegna un termine per l’adempimento. Ove l’inerzia permanga ulteriormente saranno adottati i provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente. Resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 30
Albo pretorio

Nel Palazzo Civico, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare al Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Responsabile del Servizio di Segreteria cura l’affissione degli atti suddetti avvalendosi di un Messo Comunale cui compete la regolare tenuta dell’Albo, e su attestazione del Messo stesso il Responsabile ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 31
Rappresentanza del Comune in Giudizio

In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta Comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, o suo delegato.

TITOLO IV
SERVIZI COMUNALI

Art. 32
Forme di gestione

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, secondo le norme di cui agli articoli 113 e 113 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della L.28 Dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.

Art. 33
Istituzioni e Aziende Speciali

L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina degli Amministratori delle aziende, il Sindaco provvede alla nomina.

La revoca degli amministratori dell’azienda può avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l’istituzione, organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

Gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui all’art. 114 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 34
La gestione economica

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Quando lo Stato o la Regione prevedono con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Nell’ambito delle entrate patrimoniali correlate alla fruizione di servizi pubblici da parte dell’utenza possono essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti residenti e non residenti sul territorio comunale, in base alla valutazione di effettive differenze tra le diverse posizioni soggettive ed allo scopo di compensare il maggior onere gravante sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria trova la sua giustificazione nel principio di ragionevolezza ed in ogni caso la tariffa per i non residenti non può eccedere il costo unitario del servizio fruito.

Art. 35
Il Revisore del conto

Il Consiglio comunale elegge un Revisore del Conto a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra:

a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;

b) gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.

La durata dell’incarico, le cause di cessazione l’incompatibilità ed ineleggibilità e le funzioni sono disciplinate dagli articoli 234 e seguenti del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Art. 36
I beni comunali

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 37
I beni demaniali

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Fanno altresì parte del demanio comunale, il mercato e il cimitero.

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 38
I beni patrimoniali

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI
LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 39
Principi generali

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.40
Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite Convenzioni con altri Enti Locali, ai sensi dell’art. 30 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Art. 41
Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Comuni o altri enti pubblici un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.

Il Consiglio comunale approva lo Statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

L’organizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi Consortili sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 42
Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L’accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’amministrazione dà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 43
Unione dei Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio comunale, in presenza delle necessarie condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 44
Principio della partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi in modo da favorire il loro intervento nella formazione degli atti.

L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere delle organizzazioni delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai principi della L. 8/3/1994 n. 203 e del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286.

Art. 45
Associazionismo e partecipazione

L’amministrazione comunale favorisce l’attività delle associazioni, dei comitati e degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono incentivate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale: a tale fine sarà favorita la creazione di consigli di frazione, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante. In considerazione poi della particolare situazione territoriale, tale facoltà è estesa all’area di sviluppo urbanistico situata oltre il tracciato ferroviario;

b) l’associazione Pro - Loco Sant’Ambrogio e Sacra di San Michele se regolarmente costituita ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per l’aggregazione sociale, la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e per la promozione dell’attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l’associazione Pro - Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti al settore ed al coordinamento di particolari iniziative locali tipiche della finalità delle Pro - Loco;

c) la Polisportiva comunale, quale istituzione per la gestione dei servizi sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive.

La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio.

La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’ente viene incentivata attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi: in particolare le commissioni consiliari quando trattano argomenti di interesse frazionale, devono favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.

È altresì favorita la formazione di organismi a base associativa che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

L’amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Il regolamento disciplina la concessione di locali comunali alle associazioni e individua responsabilità che si devono assumere i concessionari.

Art. 46
Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritiene di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni, avviate dall’amministrazione comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, sono oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 47
Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’amministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione; petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; proposte, per presentare all’amministrazione comunale la soluzione dei problemi, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto dell’esito della medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 48
Referendum

Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’ente e, per tre anni, le materie già in oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste comunali;

b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le modalità operative per la consultazione referendaria sono oggetto di apposita normativa che, approvata dal consiglio comunale, viene successivamente depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 49
Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.50
Diritto di informazione e pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.

Art. 51
Interventi nel procedimento amministrativo

Gli interventi nel procedimento amministrativo sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52
Lo Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 6 comma 4 del T.U..

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art.53
I Regolamenti

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. Se i regolamenti incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere indette forme di consultazione dei soggetti interessati. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale entrano in vigore, se la legge non prevede diversamente, il primo giorno del mese successivo a quella di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 54
Norme transitorie e finali

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.