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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Codice 10.7
D.D. 21 novembre 2006, n. 1098

Comune di Vernante (CN). Mutamento di destinazione d’uso di terreni comunali gravati da uso civico censiti al Fg. 37 mapp.22 - 23 - e Fg. 38 mapp. 174 - 226, per la realizzazione di una nuova pista forestale in Loc. Tetti Cordero/Barbuset. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Vernante (CN):

- a mutare la destinazione d’uso di terreni comunali assoggettati all’uso civico, intestati al Comune di Vernante (CN) ed identificati al NCT al Fg. 37 mapp. 22 per mq. 222 e Fg. 38 mapp. 174 per mq. 566, nonchè, dei terreni oggetto di enfiteuti per quotizzazione/ripartizione, identificati al Fg. 37 mapp. 23 per mq. 167 e Fg. 38 mapp. 226 per mq. 54, intestati al Comune quale Concedente e a diversi livellari (pro-quota - per effetto di passaggi per causa di morte) - tutt’ora proprietà indivisa nelle more di un prossimo, eventuale, procedimento di affrancazione - per la realizzazione di una nuova pista agro-silvo-pastorale atta a sostituire il tracciato dell’antica strada vicinale del Vallone Franco che dalla frazione Tetti Cordero conduce alla Frazione Tetti Barbuset, permettendo di raggiungere più agevolmente le borgate di teit Curdé Suran, teit Luison e teit Barbuset;

- consentire alla Ditta Blangero Marisa di Borgo S. Dalmazzo (CN), di realizzare la pista a propria cura e spese, come da richiesta ed impegno della medesima;

- ordinare la sospensione nelle aree di cantiere e lungo il tracciato della pista dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale per il tempo di cantierizzazione strettamente necessario alla realizzazione dell’opera, autorizzando altresì il Comune di Vernante ad emettere analoga ordinanza di sospensione qualora si rendano necessari futuri interventi di manutenzione;

di dare atto che:

- che il la Ditta in parola non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- Le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;

- Le aree di cantiere interessate alla sospensione temporanea dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

- la pista in questione dovrà restare aperta, a titolo gratuito, pedonalmente al pubblico ed essere carrabile per il Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche nonché per i residenti, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria e/o diverse disposizioni di legge;

il Comune di Vernante (CN) dovrà destinare eventuali somme percepite in virtù del presente provvedimento secondo quanto disposto dalla L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri