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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 7-4968

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all’adeguamento del P.R.G. alle indagini sismiche. Integrazione elenco dei provvedimenti di cui alle D.D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003.

A Relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

la L.R. 30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di “Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”, prevede all’art. 1, comma 1, l’assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall’approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003 ha individuato le zone sismiche della Regione Piemonte;

i Comuni, classificati come sismici ed inseriti nella citata D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003, devono effettuare le indagini sismiche necessarie per evidenziare le aree a diversa pericolosità, come previsto dall’art. 14, punto 2 lettera a) della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;

Dato atto che:

i Comuni, effettuate le sopraccitate indagini sismiche, devono redigere varianti per adeguare il P.R.G. alle indicazioni in esse contenute;

tali varianti sono riconducibili alle finalità previste dall’art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziate ai sensi della suddetta legge;

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di integrare con la presente deliberazione, per i motivi sopra illustrati, l’elenco dei provvedimenti di cui alle DD.G.R. n. 61-9963 del 24/06/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003 che impongono l’adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici, includendovi le varianti ai P.R.G. redatte dai Comuni per adeguarsi alle indagini sismiche effettuate;

- di considerare le varianti di adeguamento, sopra citate, riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi finanziabili ai sensi della suddetta legge;

- di precisare che le domande dovranno essere corredate, oltre che con la documentazione prevista dall’art. 4, comma 4, della L.R. 24/96, dalla dichiarazione di aver espletato le indagini sismiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)