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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l’esercizio dell’attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell’equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell’attività alieutica compatibile con l’ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell’ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l’acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell’ecologia degli ecosistemi acquatici, dell’idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l’attività alieutica.

4. L’esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell’Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell’ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;

b) la programmazione regionale, l’indirizzo e il coordinamento;

c) i rapporti con l’Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l’attuazione delle funzioni conferite;

e) l’approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;

f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;

g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;

h) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l’erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, sia utile l’unitario esercizio a livello regionale;

i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca.

3. Le province, qualora sia accertata l’urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l’equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l’attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Art. 4.

(Organizzazioni piscatorie riconosciute)

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell’ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell’ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l’aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Comitati dei bacini di pesca)

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell’ambito territoriale del bacino di pesca.

2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all’articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l’affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l’esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6.

(Comitato consultivo regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all’articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell’ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

a) l’assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);

d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall’Associazione piscicoltori italiani;

g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.

Art. 7.

(Comitato consultivo provinciale)

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.

3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:

a) l’assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;

b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;

d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;

f) un rappresentante designato dall’Associazione piscicoltori italiani;

g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;

h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;

i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell’UNCEM;

j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d’intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell’attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8.

(Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente dalle Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all’occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all’applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all’articolo 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all’articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall’Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all’articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione e regolamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all’obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d’uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l’importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l’attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l’esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell’esercizio della pesca.

Capo II.

PIANIFICAZIONE

Art. 10.

(Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca e istruzioni operative)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.

2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all’articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell’attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.

3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.

4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.

5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:

a) i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna acquatica autoctona con l’indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

b) i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna ittica alloctona con l’indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;

d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all’ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell’attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d’acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all’interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d’acqua o bacini naturali nei quali l’attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente.

7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;

b) la carta ittica regionale;

c) l’individuazione puntuale delle zone ittiche;

d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);

e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;

f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;

g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell’ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;

h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;

i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;

j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;

k) l’attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;

l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell’ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

Art. 11.

(Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca)

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale e le istruzioni operative di dettaglio:

a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;

b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l’individuazione delle zone ittiche, la redazione e l’aggiornamento della carta ittica provinciale;

c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;

d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;

e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;

f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazione piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;

g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;

h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;

i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;

j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;

k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;

l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d’acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;

m) forniscono indicazioni per l’individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;

n) propongono l’individuazione dei bacini di pesca;

o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;

p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell’attività piscatoria;

q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all’attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall’approvazione del piano regionale e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

4. Nell’ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Art. 12.

(Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)

1. Per la tutela dell’ecosistema acquatico e dell’idrofauna nei corsi d’acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall’articolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d’acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d’interesse pubblico o privato che prevedono l’occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l’attuazione del presente articolo.

Art. 13.

(Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento)

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell’indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l’impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all’adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d’entrata in vigore della presente legge.

2. L’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.

3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l’anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l’eventuale piano di ripopolamento previsto per l’anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.

5. La province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.

6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.

9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15.

(Usi civici di pesca)

1. L’esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Capo III.

ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA

Art. 16.

(Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l’impiego di attrezzi e modalità consentite.

2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b).

Art. 17.

(Interventi ai fini gestionali)

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.

2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l’autorizzazione della provincia competente per territorio.

3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l’attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

4. Le province autorizzano l’uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l’uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l’originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV.

ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI E AIUTI

Art. 18.

(Classificazione dell’attività di pesca)

1. L’attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:

a) pesca professionale;

b) pesca dilettantistica;

c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

2. L’esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 3.

4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell’impresa di pesca.

5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.

6. Le province possono limitare l’esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall’attività di pesca.

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all’articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19.

(Obbligo della licenza)

1. L’esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.

2. Non sono tenuti all’obbligo della licenza nell’esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti all’acquacoltura;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all’obbligo della licenza con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 3.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

Art. 20.

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietato l’uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S’intende uso a strappo l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l’esca.

2. Non è consentito l’uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.

3. Per l’esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d’acqua.

5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all’arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.

6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.

7. L’uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l’ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.

10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

12. È vietata la pesca subacquea.

13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.

14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d’acqua o nelle loro adiacenze.

15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d’acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21.

(Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

(Vigilanza sull’esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla pesca e l’accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l’attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l’esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all’articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l’esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell’articolo 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all’autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell’esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d’acqua dal pescatore.

Art. 24. (Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie)

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d’idoneità.

2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.

3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell’entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.

Art. 25.

(Danno ambientale)

1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Art. 26.

(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall’articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all’esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l’allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell’articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza effettuata nell’anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l’indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI.

TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Art. 27.

(Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi)

1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) per l’esercizio della pesca nelle acque interne.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. La Giunta regionale delibera eventuali esoneri, sentita la competente commissione consiliare.

5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell’articolo 10, nella misura prevista dall’articolo 32.

Capo VII.

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28.

(Relazioni di attuazione dei piani)

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 29.

(Norme transitorie)

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all’entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9, comma 3.

2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.

3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall’articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell’articolo 16 della l.r. 7/1981.

4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 30.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione dell’articolo 21 che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l.r. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all’articolo 29;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 6 - ‘Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

d) l’articolo 1 bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004), introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;

e) l’articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

Art. 32.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, a partire dall’esercizio finanziario 2007, le somme riscosse dall’applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione regionale di cui all’articolo 27, sono introitate nell’unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo I spese correnti) e UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo II spese in conto capitale).

2. Per l’esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall’esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall’articolo 10 della l.r. 34/1998, il cui stanziamento è iscritto nell’UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell’articolo 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall’esercizio finanziario 2007 con l’iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l’esercizio dell’attività alieutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell’anno precedente a seguito dell’applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all’ articolo 27.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell’anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell’articolo 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all’articolo 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall’esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all’articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’Amministrazione regionale) con le risorse dell’UPB 13041.

6. Per l’attuazione dell’articolo 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 165

- Presentato dalla Giunta regionale l’8 novembre 2005

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 15 novembre 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 ottobre 2006 con relazione di Marco Bellion, Ugo Cavallera

- Approvato in Aula il 19 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli , 2 astenuti e 1 non votante

NOTE TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI
DI LEGGE N. 47, 48, 58 E 165.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l’esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 33/1976 è il seguente:

“Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell’ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e’ corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari.".

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 27 dello Statuto è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".


Nota all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE è il seguente:

“Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 10 del r.d. 332/1928 è il seguente:

“10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell’economia.

Le questioni relative all’esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal Commissario a norma dell’art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell’economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall’art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.".


Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 3 del d.lgs. 226/2001 è il seguente:

“3. Attività connesse a quelle di pesca.

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: “pescaturismo”;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.".


Nota all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 138 del r.d. 773/1931 è il seguente:

“138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell’interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.".


Nota all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 16 della l.r. 7/1981 è il seguente:

“Art. 16. (Periodo di divieto e misure)

[1] E’ vietato l’esercizio della pesca delle specie sottoindicate:

a) alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno

b) barbo dal 1° giugno al 30 giugno

c) carpa dal 1° giugno al 30 giugno

d) cavedano, con le reti dal 1° giugno al 30 giugno

e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio

f) luccio dal 15 febbraio al 15 marzo

g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio

h) persico trota dal 25 aprile al 31 maggio

i) temolo dal 15 gennaio al 30 aprile

l) tinca dal 1° giugno al 30 giugno

m) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio

n) trota e salmerino dal primo lunedi’ di ottobre all’ultimo venerdi’ di febbraio dell’anno successivo.

[2] La pesca e’ consentita a partire da un’ora prima del levar del sole ad un’ora dopo il tramonto.

[3] Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma.

[4] Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo’ disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell’anguilla.

[5] Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:

anguilla cm 30

carpa cm 25

carpione cm 25

coregone cm 28

luccio cm 30

pesce persico cm 18

persico trota cm 18

salmerino cm 18

temolo cm 23

tinca cm 20

trota cm 18

trota del lago cm 30.

[6] Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremita’ della pinna caudale.

[7] In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non puo’ catturare, per ogni giornata di pesca, piu’ di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non piu’ di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.

[8] E’ fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l’allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata.

[9] In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata.".

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 7/1981 è il seguente:

“Art. 3. (Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca)

[1] Il Comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, e’ composto da:

1) l’Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede;

2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;

3) l’Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;

4) 1 rappresentante delle Comunita’ Montane designato dalla Delegazione regionale dell’U.N.C.E.M.;

5) 2 rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione;

6) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) ed 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 20;

7) il Direttore dell’Istituto italiano di idrobiologia De Marchi;

8) 3 esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle Facolta’ universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;

9) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall’organizzazione regionale.

[2] Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.

[3] I Comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:

1) il Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

2) 1 rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella Provincia

3) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.), ed 1 rappresentante delle Associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;

4) l’Ispettore ripartimentale delle Foreste, o suo delegato;

5) l’Ingegnere capo della sede provinciale del Genio Civile, o suo delegato;

6) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall’organizzazione provinciale.

[4] Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all’ufficio provinciale della pesca.

[5] Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:

a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private;

b) la protezione e la tutela della fauna di cui all’art. 1 della presente legge;

c) la regolamentazione nell’uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali

d) la valorizzazione degli ambienti naturali;

e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

[6] I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate.

[7] I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori.

[8] Non possono fare parte dei Comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.

[9] I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale o del Consiglio Provinciale territorialmente competente.".


Note all’articolo 30

- Il testo dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

- Il testo dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".


Nota all’articolo 32

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall’anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l’istituzione di un “Fondo per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l’istituzione di un ”Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d’intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L’indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale".

- Il testo dell’articolo 11 della l.r. 6/1988 è il seguente:

“Art. 11 (Oneri finanziari)

1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all’apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione “Spese per l’attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

2. Per l’anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo e’ pari alla sommatoria delle disponibilita’ esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni successivi al 1991 si provvedera’ in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Il Presidente della Giunta Regionale e’ autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l’attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.

6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale.".

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".