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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 23-4982

Differimento dei termini per il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2007.

A Relazione del Vicepresidente Peveraro:

Visto che l’art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l’altro, che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, che realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

considerato che, in base all’art. 2 del sopraccitato decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle Regioni;

considerato che l’art.35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore veicoli ha individuato veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone;

considerato che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ) ha modificato il criterio del calcolo della tassa automobilistica per alcuni veicoli, e specificatamente:

* l’art.2, comma 55 “per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate pur immatricolati o reimmatricolati come N1, con quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, vengono tassati in base alla potenza effettiva dei motori

* l’art.2, comma 63 riformula gli importi della tassa automobilistica in base alla categoria di appartenenza ( euro 0, 1, 2, 3 ) dei motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, a partire dal 1 gennaio 2007.

considerato che la legge finanziaria per l’anno 2007, nel testo approvato dal Senato in penultima lettura, riformula gli importi della tassa automobilistica in base alla categoria di appartenenza (euro 0, 1, 2, 3, 4 ) ed in base al numero di KW ( uguali o maggiori di 100 ) per gli autoveicoli, prevedendo inoltre una riduzione per i veicoli alimentati a GPL e riformula nuovamente i parametri per il calcolo della tassa per i veicoli indicati nel comma 55, art.2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 ;

considerando che la regione, con l’ausilio del proprio partner tecnico CSI Piemonte, deve procedere all’aggiornamento dell’archivio della tassa automobilistica, attingendo dai dati del Ministero dei Trasporti che deve estrapolare i dati dai suoi archivi, per permettere un calcolo della tassa corretto;

considerando che la complessità del nuovo criterio di tassazione esclude che il cittadino possa autoliquidarsi la tassa, anche perché non è in possesso dei dati tecnici ( classificazione in euro dei veicoli- livello di emissioni di CO2 ) per farlo;

considerando che la situazione attuale ha molte similitudini con quella verificatasi a dicembre 1998, che ha spinto il Ministero delle Finanze a differire i termini per il pagamento delle tasse automobilistiche per l’anno 1999 ( Decreto 23 dicembre 1998 );

considerato che l’art.12 della legge regionale 23/2003 conferisce alla Giunta Regionale la delega ad adottare ogni provvedimento necessario per la gestione degli archivi della tassa automobilistica ed ad ogni altro adempimento previsto da tale legge.

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di differire il pagamento della tassa automobilistica avente scadenza nel mese di gennaio 2007 al periodo compreso tra il 1 febbraio 2007 al 28 febbraio 2007;

di informare i cittadini e gli operatori del settore del differimento dei termini, attraverso tutti i mezzi di informazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)