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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Codice 14.3
D.D. 27 novembre 2006, n. 832

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989 - Ditta: Colomion S.p.A. - Comune: Bardonecchia - Localita’: Jafferau - Beauvoir - Lavori: ristrutturazione pista da sci tra loc. Horres e piazzali di partenza telecabina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 la Ditta Colomion S.p.A. con sede in Bardonecchia - Regione Molino, 18 ad effettuare le trasformazioni del suolo per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione pista da sci tra loc. Horres e piazzali di partenza telecabina da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al Foglio 31, mappali vari del Comune di Bardonecchia e ai Fogli 7 - 9, mappali vari del Comune di Bardonecchia (Censuario Millaures).

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, titolo VI - articoli 76 e 77 - “Norme per i movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi”:

1) Dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l’estirpo della vegetazione.

2) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.

3) Tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle.

4) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui della eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d’acqua in genere.

Dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata ed essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

b) Tutte le aree di cantiere e le superfici di intervento dovranno essere recuperate con idoneo inerbimento e, dove previsto, con la posa di georeti in juta.

c) Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

d) Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione della prevista struttura di sostegno in terre rinforzate dovrà essere sottoposto a selezione, impiegando il materiale a pezzatura più grossolana nella parte verso monte, con funzione drenante; nel corso dei lavori dovrà essere garantita la presenza di un geologo professionista per verificare l’effettiva idoneità, in conformità con le previsioni progettuali, del materiale di riporto per il suo utilizzo nella realizzazione delle terre rinforzate.

I lavori dovranno essere portati a termine entro Cinque Anni dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi della L.R. n. 45/89 art. 8 il titolare dell’autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere ad effettuare il versamento della somma di Euro 2.480,00= quale deposito cauzionale, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino”, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall’ articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico ai sensi della Deliberazione della Giunta del Comune di Bardonecchia n. 398 in data 03/02/1989.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Carlo Torrengo