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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007
Avvocatura Generale dello Stato
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 110 depositato il 30 novembre 2006
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato
contro
il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
per
Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dellillegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006 n. 32, siccome in contrasto con lart. 117, comma 3, Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006 n. 32 recante Norme in materia di discipline bionaturali del benessere pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione allart. 117 comma 3, Cost..
La legge regionale in esame, che regolamenta le discipline bio-naturali del benessere, pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dallart. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni.
Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte Costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.
Le censure si rivolgono in particolare:
- allart. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione stato di benessere della persona;
- allart. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere;
- allart. 5, nonché allart. 6, che prevedono listituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e laffidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti.
Tali soggetti sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; 2) operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulteriormente suddivisi in base alle relative specializzazioni.
Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui lindividuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come listituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario e che loperatore in tali discipline non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci vale a superare la dedotta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto.
La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dallesperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute (si pensi ad es., a pratiche come la pranoterapia, o la riflessologia).
Codesta Corte, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dallart. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dallart. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo di ordine generale allo svolgimento della legislazione regionale in materia di professioni, stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale lindividuazione di una specifica tipologia o natura della professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 nel quale è affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) lindividuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Si fa presente inoltre che in altre due occasioni la regione Piemonte ha realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24 ottobre 2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che sono state impugnate dal Governo e dichiarate incostituzionali (sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005).
Ciò avvalora linterpretazione odierna ritenendosi chiara lintenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: individuazione delle finalità della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere, con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 7: previsioni finali e transitorie finalizzate allapplicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che lillegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dellart. 27 della legge n. 87/1953.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata lillegittimità costituzionale della legge 18 settembre 2006 n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7, 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dellart. 117, terzo comma della Costituzione.
Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata.
Roma, 18 novembre 2006
Giovanni Pietro De Figueiredo
Avvocato dello Stato