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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007
Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.
Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni allarticolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), allarticolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Integrazioni allarticolo 3 della l.r. 12/1972)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 3 della l.r.12/1972, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, è aggiunto il seguente:
1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dellarticolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, limporto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente allincremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo..
Art. 2.
(Integrazioni allarticolo 1 della l.r. 20/1981)
1. Dopo il comma 4 bis dellarticolo 1 della l.r. 20/1981, da ultimo modificato dallarticolo 4 della l.r. 50/2000, è aggiunto il seguente:
4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dellarticolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, limporto delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente allincremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo..
Art. 3.
(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1. In deroga ai commi 2 e 4 bis dellarticolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente allottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. Listanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge e limporto è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.
2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nellottava legislatura.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 2006
p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 353
- Presentata dai Consiglieri Maurizio Lupi, Rocchino Muliere, Enrico Moriconi, Stefano Lepri, Michele Giovine,Riccardo Nicotra, Luca Robotti, Giuliano Manolino, Deodato Scanderebech il 6 novembre 2006
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 6 novembre 2006
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere
- Approvata in Aula il 22 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli, 1 voto contrario , 5 astenuti e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 3 della l.r. 12/1972, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
Art. 3
1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:
a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:
- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 5 Consiglieri
- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.
1bis. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dellarticolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, limporto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente allincremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo."
2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E pertanto abrogato larticolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).
3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4, dellarticolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge .".
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 1 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
Art. 1
4. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dallUfficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento allex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento allex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli dintesa eventualmente stipulati in merito allapplicazione degli stessi. Per quanto attiene lapplicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. Limporto è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dellEnte, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. Limporto risultante è incrementato di una percentuale corrispondente allaumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dellanno precedente e il gennaio dellanno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento allex VII qualifica funzionale. E pertanto abrogato larticolo 2 della l.r. 65/1994.
4 bis. Limporto del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dellarticolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dallarticolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e soggetto alla disciplina prevista dallarticolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dallarticolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
4 ter. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dellarticolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, limporto delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente allincremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo.".
Nota allarticolo 3
Il testo dellarticolo 5 della l.r. 24/2001 è il seguente :
Art. 5.(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dellassegno vitalizio)
1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facolta di cui allarticolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria ne corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere gia cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dellassegno vitalizio di cui eventualmente gia goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato lassegno sara ripristinato tenendo conto dellulteriore periodo di contribuzione.
4. Lerogazione dellassegno vitalizio e altresi sospesa qualora il titolare dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; lassegno e ripristinato nella percentuale gia in godimento con la cessazione dellesercizio di tali mandati.
4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente allassegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata allUfficio di Presidenza entro 90 giorni dallinsediamento del nuovo Consiglio regionale.".