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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell’offerta;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d’impresa;

c) l’incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;

d) lo sviluppo e l’innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell’imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;

f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;

g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;

i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;

l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’accesso e l’esercizio dell’attività.

2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell’attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.

Art. 2.

(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell’agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti morali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall’articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991, in relazione all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2.

Art. 5.

(Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall’articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all’entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all’esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare.

Art. 6.

(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea e non europei)

1. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro dell’UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L’accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all’UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2.

Art. 7.

(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al comune l’attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 8.

(Criteri per l’insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l’insediamento delle attività entro centottanta giorni dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell’articolo 10.

8. Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell’interessato al comune ove ha sede l’esercizio, che attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.

Art. 9.

(Funzioni autorizzatorie comunali)

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Entro centottanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l’autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10.

(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l’attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all’articolo 7, comma 4.

Art. 11.

(Autorizzazioni stagionali)

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l’esercizio dell’attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

Art. 12.

(Ampliamento di superficie)

1. L’ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 l’interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Art. 13.

(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all’ articolo 5 può continuare nell’esercizio dell’attività del dante causa, in attesa dell’acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell’attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l’esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14.

(Adempimenti regionali)

1. La Giunta regionale definisce i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Esercizio di attività accessorie)

1. Le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento del prezzo delle consumazioni;

b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;

c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

a) gli articoli 68, 69 e 80 per l’esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;

b) l’articolo 86 per l’esercizio dei giochi leciti;

c) l’articolo 110 per l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

Art. 16.

(Revoca delle autorizzazioni)

1. L’autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell’autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;

d) il titolare dell’autorizzazione non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all’articolo 5, comma 3;

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell’autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l’attività nei termini previsti;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e il titolare dell’attività non richiede l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.

Art. 17.

(Orario di apertura)

1. L’esercente determina l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.

2. Il comune stabilisce limitazioni all’orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell’interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3. Il comune, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

5. L’esercente comunica al comune l’orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile dall’esterno dell’esercizio.

6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall’articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001.

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l’obbligo di comunicazione al pubblico.

Art. 18.

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio.

4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Art. 19.

(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all’osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 20.

(Tutela dell’ordine e della sicurezza)

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all’entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l’autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.

Art. 22.

(Formazione e accesso al credito)

1. La Regione promuove e incentiva l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999.

2. Le piccole imprese commerciali che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 18 della l.r. 28/1999.

3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 23.

(Percorsi di qualità e marchio regionale)

1. La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

2. La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell’apposito marchio.

4. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di: pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.

5. Per l’attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell’ambito di quest’ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

6. Il comitato di cui al comma 5 svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;

b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;

c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;

d) definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 7;

e) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

7. La Giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 6, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate le caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

8. Il comitato di indirizzo di cui al comma 5 è un organo permanente di indirizzo e verifica dell’attività delle commissioni per i disciplinari ed è organo di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

9. Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.

10. Ai componenti del comitato di indirizzo e delle commissioni è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, un compenso la cui entità è definita con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 24.

(Monitoraggio della rete)

1. L’Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della predetta legge, attività di monitoraggio sull’entità e l’efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25.

(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della l.r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva la competenza comunale all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della l.r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all’azione degli enti locali, per quanto riguarda l’attività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell’attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell’esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al commercio, delibera l’esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l’ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l’ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l’inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell’articolo 8 della l.r. 7/2005, di provvedere in sostituzione dell’ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all’ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell’adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell’esercizio della propria competenza attribuita dall’articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell’adozione di legittime disposizioni comunali.

Art. 26.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall’esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza.

2. Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 in:

a) 100.000,00 euro per spese finalizzate ad azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

b) 100.000,00 euro per contributi correnti per azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

c) 150.000,00 euro per spese destinate alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di qualità e per il funzionamento del comitato di indirizzo e delle commissioni per i disciplinari;

d) 50.000,00 euro per spese finalizzate ad attività di accertamento dei requisiti professionali svolta dalle CCIAA;

e) contributi per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di qualità iscritti “per memoria”,

si fa fronte per la lettera d) con le risorse dell’UPB 17011 (Commercio e artigianato Programmazione interventi settori commerciali - Titolo I spese correnti), e per le lettere a), b), c) con le risorse dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I spese correnti), unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell’autorizzazione unica prevista all’articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L’esercizio dell’attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 1° luglio 2007.

3. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d) della l. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall’entrata in vigore della presente legge i diversi rami d’azienda e il subentrante ha diritto all’intestazione della relativa autorizzazione.

4. Il requisito professionale di cui all’articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, per l’attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l’iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell’adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all’entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.

6. Fino all’adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell’articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale).

Art. 28.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 73

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Gilberto Pichetto Fratin il 22 giugno 2005.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l’11 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 289

Esercizio saltuario dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Pietro Francesco Toselli il 6 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente il 9 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 301

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dal Consigliere Luigi Sergio Ricca il 20 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 316

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianni Wilmer Ronzani, Bruno Rutallo, Marco Travaglini il 19 luglio 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 20 luglio 2006

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato delle proposte di legge n. 73, 289, 301, 316 licenziato dalla Commissione referente il 2 novembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere, Gilberto Pichetto Fratin.

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".

- Il testo dell’articolo 118 della Costituzione è il seguente:

“Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 17 del d. lgs. 114/1998 è il seguente:

“Art. 17. (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 2 della l. 287/1991 è il seguente:

“Art. 2. (Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all’esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.".


Note all’articolo 5

- Per il testo dell’articolo 2 della l. 287/1991 si rinvia alla nota all’articolo 4.

- Il testo dell’articolo 17 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 17. (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l’accesso all’imprenditorialità, per l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell’inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a) del d. lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l’avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e’ costituita e nominata un’apposita commissione d’esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità,

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione e’ integrata per ogni sessione d’esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l’accesso all’esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d’iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.".


Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 3 (Indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 1. La proposta e’ deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell’offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l’assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l’importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l’importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l’equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell’offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d’uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l’autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all’ articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, e’ indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all’applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.".

- Il testo dell’articolo 2 del d.p.r. 235/2001 è il seguente:

“Art. 2. (Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)

1. Le associazioni e i circoli, di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l’associazione non si conforma alle clausole previste dall’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell’associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell’adesione agli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.".


Note all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 68 del r. d. 773/1931 è il seguente:

“ Art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.".

- Il testo dell’articolo 69 del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.". Art. 69. (art. 68 T.U. 1926).

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.".

- Il testo dell’articolo 80 del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 80.

L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.".

- Il testo dell’articolo 86 del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 86.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l’attività di produzione o di importazione;

b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.".

- Il testo dell’articolo 110 del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 110.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni];

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.".


Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 186 del r. d. 635/1940 è il seguente:

“Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.".


Note all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 17 bis del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.".

- Il testo dell’articolo 17 ter del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all’interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.".

- Il testo dell’articolo 17 quater del r. d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall’art. 17-bis e dall’art. 221-bis consistenti nell’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell’ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell’esecuzione della sanzione accessoria, si computa l’eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell’art. 17-ter.".

- Il testo dell’articolo 17 della l. 689/1981 è il seguente:

“ Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".


Note all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 16 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 16 (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell’ articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell’innovazione, l’individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l’autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.".

- Per il testo dell’articolo 17 della l. r. 28/1999 si rinvia alla nota all’articolo 5.

- Il testo dell’articolo 18 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 18 (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta’ minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l’innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita’, la formazione e l’aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all’articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l’attuazione di specifici progetti;

d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l’accesso ai finanziamenti necessari all’operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell’emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalita’ degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformita’ dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalita’ dell’aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l’ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilita’ delle spese nonche’ la relativa documentazione;

d) la forma dell’aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensita’ dell’aiuto e le modalita’ di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell’iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell’intervento;

g) le modalita’ e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l’eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell’anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d’aiuto e la capacita’ di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziario;

b) l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l’eventuale esigenza di nuovi interventi.".


Note all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 20 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 20. (Istituzione dell’osservatorio regionale del commercio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell’ articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l’Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull’entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull’efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L’attività dell’Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.".

- Il testo dell’articolo 21 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 21. (Obiettivi dell’osservatorio regionale)

1. L’attività dell’Osservatorio regionale concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;

b) al monitoraggio dell’entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;

c) alla valutazione dell’efficacia degli interventi regionali in materia;

d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l’Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l’Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell’anno successivo, sentita l’apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività e’ approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.".

- Il testo dell’articolo 22 della l. r. 28/1999 è il seguente:

“Art. 22. (Attività dell’osservatorio)

1. L’osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21:

a) cura la raccolta e l’aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato secondo il disposto dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998;

c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.".


Nota all’articolo 25

- Il testo dell’articolo 8 della l. r. 7/2005 è il seguente:

“Art. 8. (Responsabile di procedimento)

1. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell’ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.".


Note all’articolo 27

- Il testo dell’articolo 3 della l. 287/1991 è il seguente:

“Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni)

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell’articolo 6, con l’osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all’articolo 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L’autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.".

- Il testo dell’articolo 2 della l. 25/1996 è il seguente:

“Art. 2 (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall’articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l’esame di idoneità previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall’articolo 14 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all’articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell’allegato 3 al decreto stesso.".

- Il testo dell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

“Art. 3. (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.".

- Il testo dell’articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è il seguente:

“Art. 11. (Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.".


Nota all’articolo 28

-Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.