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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007 il bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2007, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 contenuti nel disegno di legge n. 380 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009) presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2006 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell’incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio Regionale.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 00 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 381

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 22 dicembre 2006 con 37 voti favorevoli, 15 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 66 dello Statuto è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1.L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.".

-Il testo dell’articolo 12, comma 2, della l.r 7/2001 è il seguente:

“2.L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.