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Bollettino Ufficiale n. 01 del 4 / 01 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di cava “Capitto” in Comune di Govone presentato da parte Sig. Ruella Giuseppe, (omissis), in qualità di titolare dell’impresa individuale Ruella Giuseppe Escavazioni, Via San Giovanni Bosco 18, Fubine (AL)

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali.

Con riferimento a quanto espresso dalla Regione Piemonte -Direzione Difesa del Suolo, con nota prot..n. 5432 del 22.09.2006, in considerazione delle specifiche condizioni del sito e delle limitate dimensioni dell’intervento ed esaminate le conclusioni dello studio idraulico presentato ad integrazione del progetto, si ritiene che la coltivazione della porzione compresa nella fascia dei 150 m dalle sponde del Tanaro dell’area soggetta all’intervento estrattivo sia esclusivamente finalizzata ad una miglior raccordo morfologico con l’intorno indisturbato, condizione indispensabile al fine di provvedere alla rinaturazione del sito.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione di cava “Capitto” in Comune di Govone presentato da parte Sig. Ruella Giuseppe, (omissis), in qualità di titolare dell’impresa individuale Ruella Giuseppe Escavazioni, Via San Giovanni Bosco 18, Fubine (AL), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali.

Con riferimento a quanto espresso dalla Regione Piemonte -Direzione Difesa del Suolo, con nota prot..n. 5432 del 22.09.2006, in considerazione delle specifiche condizioni del sito e delle limitate dimensioni dell’intervento ed esaminate le conclusioni dello studio idraulico presentato ad integrazione del progetto, si ritiene che la coltivazione della porzione compresa nella fascia dei 150 m dalle sponde del Tanaro dell’area soggetta all’intervento estrattivo sia esclusivamente finalizzata ad una miglior raccordo morfologico con l’intorno indisturbato, condizione indispensabile al fine di provvedere alla rinaturazione del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 15 marzo 2006 e del 25 settembre 2006, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

4. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Covone, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. Di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78";

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

8. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

10. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

11. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

12. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

13. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

15. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)