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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 57-4948

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2006. “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012", limiti massimi di costo per l’attuazione degli interventi.

A relazione dell’Assessore Conti:

La legge 5 agosto 1978, n. 457 ad oggetto: “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 ad oggetto:"Limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata - Legge 5 agosto 1978, n. 457 - D.M. 5 agosto 1994" ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale pubblica. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1.3.2000.

L’art. 8 dell’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dell’anno precedente.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, avente oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a).

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, avente oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)” al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-11458 del 23 dicembre 2003 di aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica ha, tra l’altro, demandato ad apposita determinazione dirigenziale l’aggiornamento dei limiti stessi in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale successivamente intervenute.

Con la determinazione dirigenziale n. 189 del 8 novembre 2005 è stato approvato l’ultimo aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno del 2005.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 22-3935 del 2 ottobre 2006 ad oggetto:"Edilizia Residenziale Pubblica. Articolo 89, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 attuativa del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Approvazione del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Proposta al Consiglio regionale” ha adottato il “Programma Casa” ed attualmente il medesimo è iscritto all’esame del Consiglio Regionale. Il Programma prevede diverse linee di intervento, tra le quali prioritariamente incrementare l’offerta di alloggi da destinare alla locazione per le fasce più deboli della popolazione mediante interventi diversificati sul territorio che vanno dalla nuova costruzione, al recupero edilizio con manutenzione, all’acquisto di alloggi esistenti idonei all’assegnazione. Il finanziamento richiedibile dovrà essere determinato mediante l’applicazione dei massimali di costo rapportati alla specifica tipologia dell’intervento (nuova costruzione, recupero edilizio, acquisto alloggi, ecc.).

Si rende pertanto necessario, nelle more di conclusione dell’iter di approvazione del “Programma Casa” e tenuto conto della citata determinazione dirigenziale n. 189/2005 relativa ai limiti massimi di costo dell’edilizia residenziale pubblica vigenti dal 30 giugno 2005, stabilire anche per gli interventi che saranno attuati ai sensi del citato programma i limiti di costo da utilizzare per le richieste di finanziamento; tali limiti dovranno inoltre essere comprensivi dell’aggiornamento conseguente la variazione dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuta tra il mese di giugno 2005 e quello del mese di giugno del 2006.

La citata deliberazione della Giunta Regionale n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 sui limiti massimi di costo ha, tra l’altro, previsto per gli interventi di recupero edilizio attuati in regime di edilizia sovvenzionata il mantenimento dell’articolazione derivante dall’art. 31 della legge n. 457/8 ( restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia - ristrutturazione urbanistica), con la conseguente determinazione, per ogni classificazione tipologica, dei relativi limiti di costo; per quanto concerneva invece l’edilizia agevolata è stato assunto il limite di costo unico stabilito dal D.M. del 5 agosto 1994, senza la differenziazione di cui all’art. 31 della legge n. 457/78, come novellato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In considerazione delle peculiari caratteristiche del “Programma Casa” ed al fine di semplificare la verifica di congruità economica si ritiene utile, limitatamente a tale programmazione, non applicare per il recupero edilizio la differenziazione esistente tra i massimali di costo dell’edilizia agevolata e quelli della sovvenzionata, stabilendo pertanto un unico valore del massimale, desunto da quello vigente per l’edilizia agevolata, al quale fare riferimento per la verifica stessa.

Il “Programma Casa” tra le diverse tipologie di intervento prevede quella relativa all’acquisto di unità abitative già realizzate e non occupate, al fine di rispondere alla domanda di abitazioni in tempi il più possibile contenuti. Occorre rilevare che una casistica simile, con la D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999, è stata per la prima volta regolamentata per le acquisizioni operate dal Comune di Torino e successivamente, con la D.G.R. n. 5-1347 del 20 novembre 2000, anche per l’ A.T.C. di Torino. Con la D.G.R. n. 21-2069 del 30 gennaio 2006 sono stati aggiornati i limiti massimi di costo per l’acquisto di alloggi da parte sia del Comune che dell’A.T.C. di Torino da destinare all’edilizia residenziale pubblica in locazione, sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale al mese di giugno 2005. Poiché è necessario stabilire per l’acquisto di alloggi finanziati con il “Programma Casa” il massimale di costo sul quale effettuare la verifica di congruità economica, si ritiene possibile assumere come riferimento il valore e le modalità di calcolo della superficie commerciale dell’alloggio stabilite dalle richiamate deliberazioni. Il massimale di costo dovrà inoltre essere aggiornato a seguito della variazione percentuale dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuta tra il mese di giugno 2005 e quello di giugno del 2006.

Riscontrato che:

- la variazione fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, arrotondata al primo decimale, risulta essere pari al + 3,1%, e che tale variazione è determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di giugno 2005, pari a 118,5, ed al mese di giugno 2006, pari a 122,2.

Ritenuto necessario relativamente ai limiti di costo di cui alla determinazione dirigenziale n. 189 del 8 novembre 2005:

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92, VIII Programma, quelli finanzianti con le economie derivanti dal quadriennio 1992-95 (economie del VIII Programma di edilizia agevolata) e quelli finanziati in attuazione del D.M. del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006;

- aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006;

- aggiornare il costo di acquisizione degli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, ciò in quanto il medesimo concorre a determinare il costo totale dell’intervento (C.T.R.).

- aggiornare i massimali di costo degli interventi finanziati in attuazione del bando approvato con la D.G.R. n. 82-10248 del 1.8.2003 (legge 8.2.2001, n. 21, Contratti di Quartiere II) sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006;

Ritenuto inoltre opportuno aggiornare, per il Comune di Torino e l’A.T.C. di Torino, i limiti massimi di costo per l’acquisto degli alloggi e dei box auto di pertinenza catastale, di cui alla D.G.R. n. 21-2069 del 30 gennaio 2006, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, stabilendo in analogia agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che gli stessi siano utilizzati per le acquisizioni intervenute dopo il 30 giugno 2006. Occorre altresì demandare ad apposita determinazione dirigenziale il successivo aggiornamento di tali limiti massimi di costo.

Ritenuto necessario per il “Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012" stabilire:

- per gli interventi di nuova costruzione (art. 3 lett. E del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001), recupero edilizio (art. 3 lett. C-D-F del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001) e manutenzione straordinaria (art. 3 Lett. B del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001) i massimali di costo per la verifica della congruità economica, desunti da quelli vigenti per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. 189 del 8 novembre 2005, aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006. Per gli interventi di recupero edilizio i massimali di costo sono determinati in un unico valore coincidente con quello applicato agli interventi attuati in regime di edilizia residenziale pubblica agevolata;

- per l’acquisto di unità abitative già realizzate, non occupate ed immediatamente assegnabili, il limite massimo di costo al quale occorre fare riferimento per la verifica di congruità economica, desunto da quello fissato con la D.G.R. n. 21-2069 del 30 gennaio 2006, aggiornato sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006;

- di demandare ad apposita determinazione dirigenziale l’aggiornamento annuale dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica che saranno attuati con il “Programma Casa”.

Ritenuto inoltre opportuno, nella circostanza, assumere un unico provvedimento amministrativo per l’aggiornamento sia dei limiti massimi di costo di cui alla Determinazione dirigenziale n. 189 del 8 novembre 2005 ed alla D.G.R. n. 21-2069 del 30 gennaio 2006, che alla individuazione dei nuovi limiti massimi di costo degli interventi afferenti il “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012".

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

vista la legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.;

viste le D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 e n.9- 29499 del 1.3.2000;

visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;

vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 8.11.2005;

vista la D.G.R. n. 21-2069 del 30.1.2006;

vista la D.G.R. n. 22-3935 del 2 ottobre 2006;

con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n. 179/92 - VIII Programma, per quelli finanzianti con le economie del quadriennio 1992-95 (VIII Programma di edilizia agevolata) nonché per quelli finanziati in attuazione del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2006, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, così come indicato sull’allegato “A” alla presente deliberazione.

Nell’allegato “A” sono altresì riportati i limiti di costo vigenti per gli interventi finanziati con la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP 1999);

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i cui lavori sono stati appaltati dopo il 30 giugno 2006, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, così come indicato sull’allegato “B” alla presente deliberazione;

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 e il mese di giugno 2006, così come indicato sull’allegato “B” alla presente deliberazione;

4) di aggiornare, per gli interventi finanziati in attuazione del bando approvato con la D.G.R. n. 82-10248 del 1 agosto 2003 (legge 8 febbraio 2001, n. 21, Contratti di Quartiere II) i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006, così come indicato sull’allegato “A” per l’edilizia residenziale pubblica agevolata e sull’allegato “B” per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

5) di aggiornare per il Comune di Torino e per l’A.T.C. di Torino il limite massimo del costo di acquisto degli alloggi, di cui alla D.G.R. n. 21-2069 del 30 gennaio 2006, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2005 ed il mese di giugno 2006. Il nuovo limite massimo del costo di acquisto degli alloggi, al quale fare riferimento per le acquisizioni intervenute dopo il 30 giugno 2006, è pari ad Euro 1.781,00 al mq. di superficie commerciale; parimenti il limite massimo del costo di acquisto dei box auto di pertinenza catastale dell’alloggio è aggiornato in Euro 725,00 al mq. di superficie utile;

6) di stabilire per gli interventi attuati ai sensi del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012", i limiti massimi di costo, così come indicato sull’allegato ”C" alla presente deliberazione

7) di demandare a successiva determinazione dirigenziale gli aggiornamenti dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6), dando atto che gli aggiornamenti dei limiti massimi di costo relativi ai punti 1), 2) e 3) sono già stati demandati ad apposita determinazione dirigenziale con la D.G.R. n. 29-11458 del 23.12.2003.

Gli allegati “A”, “B” e “C” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato