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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 5 d’acqua, ad uso Agricolo (abbeveraggio bestiame), da un Rio affluente del torrente Olobbia, in Comune di Cerrione, assentita in solido a n. 3 utenti, con D.D. n. 1.618 del 26 aprile 2006. Pratica n. 261BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 febbraio 2006 dai Signori Ramella Paia Umberto e Golzio Maria Luisa, quest’ultima anche per delega ricevuta dal Signor Carlevaro Federico, in qualità di concessionari contitolari, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, ai Signori Ramella Paia Umberto (omissis), Golzio Maria Luisa (omissis) e Carlevaro Federico (omissis), la concessione in via di sanatoria per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 10 e litri/ secondo medi 5 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 157.680 metri cubi, da un affluente tributario del bacino del torrente Olobbia, in Comune di Cerrione, ad uso agricolo (abbeveraggio di bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione di ha 08.79.52 di terreni ubicati in Comune di Cerrione) e domestico (alimentazione di lavatoio privato), senza restituzione apprezzabile delle colature. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 1981, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell’acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 70, pari al minimo ammesso previsto per l’uso agricolo aumentato del minimo ammesso previsto per l’uso domestico e rapportati all’anno solare 2006, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere a) e c) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1658 di Rep. in data 22 febbraio 2006

Art. - 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte osservate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato