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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Riconoscimento e rinnovo di antico diritto di derivazione di litri/sec. 45 d’acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Elvo, mediante la Roggia del Seniolo, in Comune di Occhieppo Inferiore, assentita ad un raggruppamento composto da n. 24 utenti, con D.D. n. 3.267 del 12 settembre 2006. Pratica n. 729

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 giugno 2006 dal Sig. Edoardo Bodo Di Albaretto, in qualità di delegato dalle Ditte Gawronski Pietro Giorgio, Gawronski Emanuela, Gawronski Giovanni, Gawronski Stanislao, Gawronski Orsola, O’ Meara Esmond Sebastian, Salviati Lorenzo, Salviati Maria Oliva, Salviati Dianora, Gilardini Pietro Jan, Gilardini Alfred, Gawronski Jas Pier Giorgio, Gawronski Carolina, Blotto Cesare, Blotto Marco, Clerico Laura, Clerico P. Giuseppe, Coda Rosanna, Gremmo Annalisa, Clerico Lelio, Chiarletti Giuseppe, Mercandino Rina, Mercandino Emiliano e Bersano Giuseppe, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R fatta salva ogni sanzione di Legge. Entro i limiti di disponibilità dell’acqua e salvi i diritti di terzi è riconosciuto, ai sensi dell’art. 2 lettera b) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775, in solido ai Sigg.ri Gawronski Pietro Giorgio (omissis), Gawronski Emanuela (omissis), Gawronski Giovanni (omissis), Gawronski Stanislao (omissis), Gawronski Orsola (omissis), O’ Meara Esmond Sebastian (omissis), Salviati Lorenzo (omissis), Salviati Maria Oliva (omissis), Salviati Dianora (omissis), Gilardini Pietro Jan (omissis), Gilardini Alfred (omissis), Gawronski Jas Pier Giorgio (omissis), Gawronski Carolina (omissis), Blotto Cesare (omissis), Blotto Marco (omissis), Clerico Laura (omissis), Clerico P. Giuseppe (omissis), Coda Rosanna (omissis), Gremmo Annalisa (omissis), Clerico Lelio (omissis), Chiarletti Giuseppe (omissis), Mercandino Rina (omissis), Mercandino Emiliano (omissis) e Bersano Giuseppe (omissis), l’antico diritto nonché il rinnovo dello stesso, ai sensi degli articoli 2 commi 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., sempre salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 132 e litri/sec. medi 45 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo di 1.419.120 metri cubi, dalla sponda sinistra del torrente Elvo, mediante le opere denominate “Roggia La Marmora o Seniolo” ubicate in Comune di Occhieppo Inferiore, ad uso agricolo (irrigazione di ha 77.00.00 di terreni ubicati in territorio dei Comuni di Occhieppo Inferiore, Mongrando, Ponderano e Borriana), con restituzione delle colature nello stesso torrente Elvo in territorio del Comune di Borriana. Di stabilire che l’utenza in parola è gratuita fino al 30 giugno 1924 e a decorrere dal 1 luglio dello stesso anno è soggetta al pagamento in solido dell’annuo canone anticipato stabilito ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 38 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775. Di dare atto che l’utenza d’acqua come sopra riconosciuta poteva essere praticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto delle Legge 8 gennaio 1952 n. 42, Legge 2 febbraio 1968 n. 53, Legge 24 maggio 1978 n. 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984 n. 11, Legge Regionale 12 aprile 1988 n. 16, Legge Regionale 30 giugno 1989 n. 38, nonché della Legge Regionale 29 novembre 1996 n. 88, successivamente modificata e integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 22, tale antico diritto ha usufruito dell’ulteriore proroga di anni 55, stabilita da dette LL.RR., avendo la Ditta in parola anche provveduto a presentare a termini delle LL.RR. n. 88/96 e n. 22/99 apposita istanza di rinnovo in data 8 aprile 1997, presentata e registrata in data 16 aprile 1997, al n. 7.760 di protocollo generale, stabilendo così nella data del 31 gennaio 2002 la propria ultima scadenza. Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruente di tutte le proroghe di Legge emanate successivamente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto pari ad Euro 49,50 - in ragione di Euro 0,45 per ogni litro/ secondo d’acqua derivabile ad uso agricolo e per 110 litri al secondo medi riferiti all’anno solare 2006, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. A decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento il canone demaniale annuo di Euro 20,25 sarà stabilito in ragione di Euro 0,45 per ogni litro/secondo d’acqua derivabile ad uso agricolo e per 45 litri/secondo medi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis). Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.709 di Rep. in data 26 giugno 2006

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato