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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 0,36 d’acqua, per uso Potabile, da n. 2 sorgenti tributarie del bacino del Rio Viasca, ubicate in Comune di Trivero, assentita al “Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero” con D.D. n. 1.632 del 27 aprile 2006. Pratica n. 171BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 febbraio 2006 dal Sig. Aldo Bellotti, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero” (omissis), la concessione in sanatoria per poter continuare a derivare una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 0,36 litri al secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 11.353 metri cubi, da due sorgenti tributarie del bacino del rio Viasca, ubicate in Comune di Trivero (foglio n. 18, particella n. 324), ad uso potabile (fornitura di acqua a terzi per consumo umano mediante rete di pubblico acquedotto), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico a mezzo di condotti fognari sia pubblici che privati. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 330, pari al minimo ammesso previsto per l’uso potabile con portate medie superiori a 0,1 litri al secondo e previsti per l’anno solare 2006, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera g) punto 2 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1662 di Rep. in data 20 febbraio 2006

Art. 22 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato