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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. medi 0,1533 d’acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, da falda freatica, mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Gaglianico, assentita alla ditta Filatura di Trivero S.p.A. con D.D. n. 878 del 7 marzo 2006.Pratica n. 270BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 gennaio 2006 dal Sig. Federico Hary, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta “Filatura di Trivero Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Filatura di Trivero Spa” (omissis), la concessione, parzialmente in sanatoria, di derivare litri/sec. massimi 1,66 e litri/sec. medi 0,1533, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 4.600 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con le attività di processo (umidificazione ambienti di lavoro adibiti ad attività di filatura) e civile (integrazione scorte impianto antincendio), senza obbligo di restituzione di reflui di scarico dato il tipo di utilizzo.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 25 novembre 2004, giorno successivo a quello di scadenza della licenza di attingimento accordata con D.D. della Provincia di Biella 25 novembre 2003 n. 4.993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi connessi con il processo produttivo con portate medie tra 0,08 e 1 litri/sec, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h), punto 3), del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1624 di Rep. in data 12 gennaio 2006

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terra’ sollevata ed indenne l’Autorita’ concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonche’ da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 12 del presente disciplinare.

Biella,..6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato