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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 8,17 d’acqua, in parte dal torrente Janca e in parte da sorgenti ubicate in Comune di Graglia, assentita per uso potabile, in solido ai Comuni di Graglia e Muzzano, con D.D. n. 4.704 del 12 dicembre 2005.Pratica n. 26BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 aprile 2005 dai Signori Marco Astrua e Franco Delzoppo, in qualità di Sindaci pro tempore rispettivamente del Comune di Graglia e del Comune di Muzzano, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, in solido ed in via di sanatoria al Comune di Graglia (omissis) ed al Comune di Muzzano (omissis), la concessione per poter continuare a derivare una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 8,17 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo di 257.649 metri cubi, in parte dal torrente Janca ed in parte da due sorgenti tributarie del medesimo denominate “Pianetti 1" e Pianetti 2", captazioni tutte ubicate in località Alpe Pianetti del Comune di Graglia, da utilizzare per scopi potabili (erogazione di acqua per consumo umano tramite rete di acquedotto) dei rispettivi Comuni, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Elvo a mezzo di collettori fognari sia pubblici che privati; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e fatto salvo il periodo in sanatoria antecedente alla data del presente provvedimento, a decorrere dal 1 gennaio 1940, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell’acqua e per ulteriori anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2000, giorno successivo a quello di scadenza del secondo trentennio precedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso potabile e per portate medie annue superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1581 di Rep. in data 5 aprile 2005

Art. - 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 4 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato