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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vesime (Asti)

Bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. per fare fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune

Ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n. 46 del 28 marzo 1995 e s. m. e i. per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. per fare fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune.

Requisiti per l’ammissione al concorso

A norma dell’art. 2 della L. R. 28 marzo 1995, n. 46 e s. m. e i. - i requisiti per conseguire l’assegnazione sono i seguenti:

a) - chi abbia la cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; E’ ammesso altresì al concorso il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente nel Comune di Vesime da almeno un anno;

b) - chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vesime;

c) - chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della Categoria A/2 Classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) - chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver comportato il risarcimento del danno;

e) - chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo famigliare fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata attualmente vigente e riportato, in rapporto al numero di componenti il nucleo famigliare, in calce al presente banco. Per le famiglie di nuova formazione, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

f) - chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) - chi non sia titolare, nè lo sia alcun componente il nucleo famigliare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione, sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all’alloggio di nuova assegnazione;

h) - chi non sia occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i) - chi non sia stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.-

1) - I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f) da parte degli altri componenti il nucleo famigliare.-

2) - I requisiti di cui sopra devono permanere al momento dell’assegnazione nonché, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due.-

3) - L’assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’assegnazione.-

Norme per la determinazione del canone di locazione

1) - Il canone di locazione degli alloggi di cui all’articolo 1 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della Legge 392/1978, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato.-

2) - Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato con contratto separato rispetto a quello dell’alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore.-

3) - Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all’articolo 26, secondo comma, della Legge 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all’articolo 18 primo comma, lettera b), della Legge 392/1978.-

Modalita’ e scadenza dei termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso gli uffici del Comune di Vesime e dovranno essere presentate personalmente dall’interessato presso gli uffici del Comune di Vesime entro il termine tassativo ed improrogabile delle ore 12.00 del 10.02.2007

La documentazione da allegare alla domanda ai sensi delle L.R. n. 46/95 e s. m. e i. è sostituita da autocertificazione. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal Bando.

Il Responsabile Unico del Servizo
Giuseppe Rabellino