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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,60 d’acqua, ad uso Civile, in parte da falda freatica e in parte da falde profonde, mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Ponderano, assentita alla ditta Nova Coop Società Cooperativa, con D.D. n. 4.703 del 12 dicembre 2005. Pratica n. 616

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 gennaio 2005 dal Sig. Antonio Antonietti, in forza di delega ricevuta dal Procuratore della Ditta “Nova Coop Società Cooperativa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “NOVA COOP Società Cooperativa” (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto della D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002 n. 5.538, per poter continuare a derivare, in deroga ai disposti dell’articolo 4 comma 1 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 nonché dell’articolo 16 comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, litri al secondo massimi 1,80 e litri al secondo medi 0,60 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo di 19.000 metri cubi in parte dalla falda freatica ed in parte da falde sotterranee profonde a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Ponderano (foglio n. 6, mappale n. 34), ad uso civile (integrazione scorte antincendio ed irrigazione aree verdi private non destinate al nucleo familiare), con obbligo di restituzione delle colature in parte in fognatura ed in parte nella falda sotterranea per percolazione naturale. Di accordare la concessione di che trattasi, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 22 novembre 2003, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 19 dicembre 2002, n. 5.538, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso civile, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1580 di Rep. in data 26 gennaio 2005

Art. - 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato