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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 10 d’acqua, ad uso domestico (irrigazione aree verdi private), dal torrente Oropa, in Fraz. Valle del Comune di Pralungo, assentita al Sig. Roberto Boglietti, con D.D. n. 2.953 del 7 agosto 2006. Pratica n. 186BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 8 giugno 2006 dal Sig. Roberto Boglietti, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 2 commi 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Roberto Boglietti (omissis), la concessione in via di sanatoria per poter continuare a derivare mediante lo scarico della superiore derivazione d’acqua praticata dal torrente Oropa sempre in fraz. Valle del Comune di Pralungo ed accordata con D.M. 17 giugno 1938 n. 4.302, una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri/sec. 10, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 315.360 metri cubi, ad uso domestico (irrigazione aree verdi private, irrigazione piante da frutto, usi connessi con l’abitazione civile esistente ed usi assimilabili con esclusione dell’uso per consumo umano), con obbligo di restituzione delle colature e delle eccedenze nello stesso torrente Oropa sempre in Comune di Pralungo. Di richiedere alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n. 44/2000, l’attribuzione del Codice di Utenza Regionale (C.U.R.) relativo alla derivazione d’acqua in parola e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della presente concessione.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1° agosto 1994, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell’acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 50, pari al minimo ammesso per l’uso “domestico”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.700 di Rep. in data 8 giugno 2006

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato