Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Rinnovo Concessione di derivazione di complessivi litri/sec. 10 dacqua dai Rii Fango e Bastia, in Comune di Trivero, ad uso Produzione di Beni e Servizi, assentita alla ditta Lanificio Egidio Ferla S.p.A. con D.D. n. 2.954 del 7 agosto 2006. Pratiche n. 106/260
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31 maggio 2006 dalla Sig.a Simonetta Ferla, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Lanificio Egidio Ferla Spa, relativo alla derivazione dacqua praticata dal rio Fango in Comune di Trivero, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi dellart. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Lanificio Egidio Ferla Spa (omissis), il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, per continuare a derivare dal rio Fango, in fraz. Polto del Comune di Trivero, litri/sec. massimi 5 e litri/sec. medi 5 dacqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e comunque inferiore al 50 % dellintera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione delluso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa).
Di accordare il rinnovo della concessione di derivazione dacqua dal rio Fango, secondo quanto disposto dallart. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fino al 29 maggio 2015, data di scadenza di altra concessione di derivazione dacqua accordata con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone, il quale sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Per i motivi e le causali in premessa esposte, di uniformare le concessioni assentite con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e con il presente provvedimento, mediante classificazione delle singole rispettive derivazioni dacqua in unica utenza idrica, secondo i disposti dellart. 7 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a cui far conseguire, oltre che una medesima scadenza, il pagamento di un unico canone demaniale calcolato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie assentite in concessione, fatta salva ogni altra condizione, prescrizione, obbligo, ecc., discendenti dalle singole concessioni. Di stabilire la competenza complessiva dellutenza idrica unica praticata dalla Ditta Lanificio Egidio Ferla Spa, con sede in Trivero, fraz. Polto n. 13, costituita da due distinte derivazioni dacqua, una praticata dal rio Fango ed una praticata dal rio Bastia, ubicate in Comune di Trivero, in una quantità dacqua in misura eguale e non superiore a litri/sec. 10, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile pari a 300.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e comunque inferiore al 50 % dellintera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione delluso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa). Di fissare, altresì, limporto del canone demaniale annuo dovuto per effetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e del presente provvedimento, nella misura complessiva ed unica di Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per luso di produzione di beni e servizi con portate medie superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi del combinato disposto dallart. 3 comma 1 lettera h) punto 4 e dallart. 4 comma 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, il quale verrà corrisposto con decorrenza, ai sensi dellart. 4 comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, dallannualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento trattandosi di variazione in diminuzione. Di ritenere formalmente validi e completamente operanti il disciplinare sottoscritto in data 23 dicembre 1986 n. 9.863 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 ed il disciplinare sottoscritto in data 31 maggio 2006, in corso di approvazione con il presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge, con lavvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute negli stessi siano in contrasto con il presente provvedimento debba ritenersi prevalente questultimo. (omissis)
Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1.699 di Rep. in data 31 maggio 2006
Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dellambiente, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
Biella, 5 dicembre 2006
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato